Il Tribunale di Napoli riconosce lo status di rifugiata alla richiedente asilo di etnia rom appartenente al gruppo sociale LGBTQ+ e con cittadinanza serba
La Commissione Territoriale pur riconoscendo i presupposti per il riconoscimento dello status, applicava l’art. 12 lett. c) d.lgs 251/07 in quanto la richiedente era gravata da plurime sentenze di condanna definitive per reati ostativi (tra cui 624-bis c.p.), scontate in regime detentivo per 7 anni e poi in affidamento al servizio sociale (sosteneva infatti l’audizione con autorizzazione del Tribunale di Sorveglianza).
Il Tribunale riconosce l’ineccepibile reinserimento sociale della ricorrente e conclude nel senso che:
“(…) la conclusione che precede non può essere revocata dalle vicende giudiziarie della ricorrente, le quali non suggeriscono l’esistenza di ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ostative alla permanenza sul territorio italiano. Sul punto, è appena il caso di osservare che il fatto di reato rientra tra quelli di cui all’art. 5, comma 5 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 (…) E’ noto però che il giudizio di pericolosità del richiedente rispetto all’ordine pubblico non può farsi discendere in via automatica dalla mera esistenza della sentenza di condanna (…) Una conclusione diversa non solo si scontra con il chiaro disposto normativo, ma finirebbe altresì per configurare il diniego di riconoscimento alla stregua di una pena accessoria, conseguente alla sentenza penale di condanna, in contrasto con il principio di legalità”.
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