La Repubblica di San Marino è in decennale violazione degli accordi internazionali con l’Italia?

Con il presente articolo/comunicato stampa 

si denuncia,

nonostante le continue dichiarazioni del SdS agli Esteri e Giustizia Nicola Renzi in merito agli ottimi rapporti tra Italia e San Marino, la evidente reiterata violazione da parte delle Istituzioni Repubblica di San Marino stessa di accordi internazionali firmati con il ns Paese.

Dette violazioni emergono chiare anche negli articoli da noi pubblicati recentemente e titolati Clamoroso falso a San Marino? e San Marino Leaks (disponibili al links in calce, subito prima degli stralci dagli Accordi che parrebbero evidentemente non rispettati) e risultano reiterate quantomeno da nove anni per quanto emerso nelle indagini relative al caso in oggetto, già rappresentato alle Autorità locali anche dall’Ambasciata italiana.

La cosa che pare incredibile a chi scrive (ed immagino a chi legge) è che nonostante le abnormi responsabilità della Vigilanza di Banca Centrale della Repubblica di San Marino (di cui è direttamente responsabile la  Segreteria delle Finanze) nessuno nella Repubblica si sia ancora mosso nei confronti di un “sistema” che a quanto pare sta portando il “la democrazia più antica d’Europa (sic!)”, alla rovina per realizzare progetti finanziari che con le funzioni di vigilanza stabilite per legge dalla stessa RSM sono assolutamente  incompatibili ma incredibilmente accettate dall’Amministrazione attuale.

Ovvero a chi scrive (e forse anche a chi legge) parrebbe che la Repubblica sia Governata dalla sua Banca Centrale e che quindi forse l’interlocutore per la ratificazione di nuove convenzioni dovrebbe essere il Presidente di quest’ultima l’Avvocato Tomasetti e non i  vari Segretari di Stato.

A scanso di equivoci qui di seguito alcune delle voci degli accordi stipulati tra l’Italia e la Repubblica di San Marino in materia economico/finanziaria nonché quanto previsto nelle considerazioni iniziali (ed essenziali) dell’Accordo tra San Marino e l’UE relativamente all’utilizzo dell’euro nella RSM.

Considerato quidi quanto enunciato in quanto state per leggere nei vari Artt. delle Convenzioni in vigore, ci si augura che gli estensori di parte italiana del nuovo accordo bilaterale si regolino di conseguenza, onde evitare in un prossimo futuro ad altri nostri connazionali quanto sta accadendo nella Repubblica di SAn Marino nei confronti di cittadini italiani (ex correntisti BCS/Asset), a quanto pare in barba agli accordi di cui sopra.

https://segretidibanca.wordpress.com/2018/08/16/clamoroso-falso-a-san-marino/

https://segretidibanca.wordpress.com/2019/01/19/san-marino-lipocrisia-e-il-consiglio-grande/

Accordi bilaterali Italia San Marino in Materia Economica:

ARTICOLO 1 (Collaborazione in materia finanziaria)

Le Parti, nel rispetto dei principi che regolano i rapporti tra Stati sovrani, riconoscono il comune interesse allo sviluppo nella Repubblica di San Marino di un sistema finanziario stabile e trasparente, integrato con il sistema finanziario italiano ed europeo, soggetto ad una vigilanza adeguata Le Parti si impegnano a evitare il verificarsi di condizioni distorsive della concorrenza e collaborano per assicurare un’efficace vigilanza sulle attività finanziarie, per prevenire e per reprimere l’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Le Parti regolano in un separato accordo gli aspetti relativi alla collaborazione in materia finanziaria.

Accordo bilaterale Italia San Marino in Materia Finanziaria

Articolo 2

La parte sammarinese si impegna affinché siano vigenti nel proprio ordinamento:

– una normativa che imponga le regole stabilite nel Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 15 novembre 2006, n. 1781/2006 riguardante idati informativi relativi all’ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi;

( …)

Articolo 3

Le parti dichiarano inoltre di essere impegnate a:

garantire le condizioni che rendano possibile alle competenti Autorità di vigilanza italiane e sammarinesi di svolgere un’efficàce vigilanza su base transfrontaliera al fine di tutelare la stabilità, l’integrità e la trasparenza dei sistemi finanziari, cooperando tra loro anche mediante lo scambio di informazioni riservate e lo svolgimento cli accertamenti ispettivi congiunti o diretti. Le modalità della collaborazione della vigilanza transfrontaliera sono definite congiuntamente dalle competenti Autorità di vigilanza italiane e sammarinesi, anche mediante la conclusione cli accordi scritti di cooperazione;

– una normativa in linea con quanto previsto da Ua direttiva 2003/6/CE relativa agli abusi dimercato, inclusi gli obblighi di notifica delle transazioni sospette;

garantire i principi fondamentali, le disposizioni e gli standard individuati dalle istituzioni intemazionali o comunitarie ai fini del contrasto del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

( …)

assicurare, in materia di prevenzione e contrasto degli abusi di mercato la piena applicazione degli obblighi di adeguata verifica, di registrazione e conservazione dei dati e di segnalazione di operazioni sospette nonché la trasmissione, anche in deroga al segreto bancario, delle informazioni necessarie all’identificazione dei beneficiari. finali delle transazioni sui mercati finanziari, assicurando adeguata collaborazione tra la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) e la Banca Centrale della Repubblica di San Marino;

( …)
.
– assicurare, nell’attività di prevenzione e repressione dei reati finanziari, forme di collaborazione tra le autorità competenti dei due Paesi (per la Repubblica di San Marino: la Gendarmeria ed il Nucleo Interforze costituito per il contrasto al riciclaggio e al finanziamento al terrorismo di cui alla delibera del Congresso di Stato n. 17 in data 11
maggio 2009, per l’Italia: la Direzione Investigativa Antimafia, limitatamente alle sue competenze in materia di contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso, e la
Guardia di Finanza) nelle attività investigative e di indagine, le cui modalità sono definite congiuntamente tra le Autorità competenti dei due Paesi, anche mediante la conclusione di accordi scritti di cooperazione.

Relativamente poi agli Accordi del 2010

ART 2
1. Le Parti collaborano, nel rispetto delle reciproche legislazioni nazionali vigenti, al fine di prevenire, contrastare e condurre indagini sul crimine, comprendendo, ma non esclusivamente, quanto segue:
d) frode o falsificazione o contraffazione di documenti;
(…) .
f) riciclaggio, reati economici e finanziari.

Evidenziamo quindi quanto alle considerazioni iniziali della Convenzione monetaria del 2012 con l’UE

6) Occorre che la Repubblica di San Marino tenga in particolar conto le raccomandazioni del gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI), segnatamente gli inviti rivolti ai suoi membri e ai membri degli organi regionali analoghi al GAFI affinché applichino le contromisure necessarie nei confronti di giurisdizioni riconosciute ad alto rischio. La Repubblica di San Marino, che è rappresentata nel comitato di esperti per la valutazione delle misure di lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo, tiene debitamente conto delle raccomandazioni formulate o che saranno formulate nelle relazioni di valutazione reciproca sulla Repubblica di San Marino per migliorarne la risposta alle minacce di riciclaggio di capitali. 

(8) La Repubblica di San Marino dispone di un settore bancario che prevede di operare in stretta cooperazione con quello dell’area dell’euro. Per assicurare un trattamento più equo occorre pertanto che siano progressivamente rese applicabili alla Repubblica di San Marino le disposizioni legislative pertinenti dell’Unione europea in materia bancaria e finanziaria, quelle relative alla prevenzione del riciclaggio di denaro, della frode e della falsificazione di mezzi di pagamento diversi dal contante nonché all’obbligo di comunicazione dei dati statistici.

segretidibanca.wordpress.com

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