Legge anti-terrorismo: permesso di soggiorno a chi denuncia gli scafisti

renzi-alfano

E’ legge il decreto antiterrorismo, con l’Aula del Senato che lo ha approvato in seconda lettura, nel testo licenziato dalla Camera. Sono stati 161 i si’, 108 i no e un solo astenuto.

L’Aula del Senato ha dato disco verde al dl che reca misure antiterrorismo. Gia’ approvato dalla Camera dei deputati e non modificato il testo diventa cosi’ legge. Queste alcune delle principali norme contenute nel provvedimento:

Viene ampliata la portata dei permessi di soggiorno per chi chi collabora ad operazioni di polizia, indagini o processi relativi a delitti commessi per “finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico”. Il decreto ha aggiunto anche i casi di “criminalità transnazionale”, nella quale rientrano le organizzazioni che gestiscono le rotte dell’immigrazione  e caricano i clandestini sui barconi. Questi permessi potranno essere rinnovati di anno in anno.

FOREIGN FIGHTERS

Coloro che si fanno arruolare per il compimento di atti di violenza, con finalita’ di terrorismo sono puniti con la reclusione da 5 a 8 anni. Stessa pena per coloro che organizzano finanziano o propagandano viaggi finalizzati al compimento di condotte terroristiche.Prevista la custodia cautelare in carcere

LUPI SOLITARI

La reclusione da 5 a 10 anni viene prevista per colui che, pur essendosi addestrato da solo, ovvero avendo autonomamente acquisito le istruzioni “sulla preparazione o sull’uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonche’ di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalita’ di terrorismo”, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati al terrorismo internazionale. Il dl prevede anche che alla condanna per associazione terroristica, assistenza agli associati, arruolamento e organizzazione di espatrio a fini di terrorismo consegue obbligatoriamente la pena accessoria della perdita della potesta’ genitoriale “quando e’ coinvolto un minore”.

INTERNET

Il dl reca misure di prevenzione, volte a contrastare in particolare le attivita’ di proselitismo attraverso Internet dei foreign fighters. L’uso di strumenti informatici diventa un’aggravante quando viene utilizzato per compiere reati di terrorismo, istigazione e apopologia del terrorismo. Simili aggravanti di pena vengono introdotte per la fabbricazione e la detenzione di documenti falsi.

BLACK LIST SITI WEB

la polizia postale e delle comunicazioni deve costantemente tenere aggiornato un elenco dei siti Internet che vengano utilizzati per attivita’ e condotte di associazione terroristica e condotte con finalita’ di terrorismo nel quale confluiscono le diverse segnalazioni della polizia giudiziaria. IL dl stabilisce che, in presenza di concreti elementi che facciano ritenere che gli specifici delitti con finalita’ di terrorismo siano compiuti per via telematica, il pubblico ministero ordina con decreto motivato, preferibilmente tramite la polizia postale e delle comunicazioni, agli Internet providers di provvedere alla rimozione dei contenuti illeciti accessibili al pubblico. In caso di contenuti generati dagli utenti e ospitati su piattaforme riconducibili a soggetti terzi, viene disposta la rimozione dei soli specifici contenuti illeciti. I fornitori di servizi sono tenuti a provvedere immediatamente e comunque non oltre 48 ore dal ricevimento della notifica. Al mancato adempimento da parte del provider consegue l’interdizione all’accesso al dominio Internet a mezzo di sequestro preventivo

PROCURATORE NAZIONALE ANTIMAFIA

Al Procuratore nazionale Antimafia vengono assegnati compiti di coordinamento anche in materia di anti terrorismo. L’antimafia combatte da 40 ani la mafia, senza mai averla sconfitta. Speriamo che con il terrorismo siano piu’ fortunati

INTERCETTAZIONI PREVENTIVE

Ok agli ascolti preventivi per le indagini in materia di terrorismo DATI TELEFONICI nelle indagini per i reati aventi finalita’ di terrorismo, i dati relativi al traffico telefonico e telematico degli indagati, a decorrere dall’entrata in vigore del dl, possono essere conservati sino al 31 dicembre 2016. Lo stesso vale anche per i dati relativi alle chiamate senza risposta trattati temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di telecomunicazione.

007 NELLE CARCERI

Il dl introduce, in via transitoria (fino al 31 gennaio 2016), la possibilita’ per i servizi di informazione e sicurezza di effettuare colloqui investigativi con detenuti per prevenire delitti con finalita’ terroristica di matrice internazionale. Dei colloqui devono essere informati preventivamente sia il procuratore generale presso la corte di appello di Roma che il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; alla conclusione delle operazioni ne e’ data informazione anche al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica e al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Come la polizia giudiziaria, il dl prevede che il personale dei servizi sia autorizzato a condotte previste dalla legge come reato anche in relazione ad una specifica serie di delitti con finalita’ di terrorismo, operando nei loro confronti la speciale causa di non punibilita’. Il personale dei servizi in sede di deposizione in un procedimento penale sulle attivita’ svolte “sotto copertura”, puo’ indicare le generalita’ “di copertura” usate nel corso delle operazioni stesse. Il dl estende la possibilita’ di rilasciare a stranieri permessi di soggiorno a fini investigativi anche nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento relativi a delitti commessi per finalita’ di criminalita’ transnazionale.

MILITARI SUL TERRITORIO

Piano di impiego operativo sull’utilizzo di un contingente militare per il controllo del territorio, incrementato di milleottocento uomini a fini di prevenzione del terrorismo. Un ulteriore contingente militare di seicento unità garantirà i servizi di sicurezza del sito Expo 2015.

IMMIGRAZIONE CLANDESTINA

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