di Armando Manocchia – Lettera aperta al Sindaco di Imola a proposito di un verbale di contestazione di violazione del codice della strada per aver osato superare di 1 kmh il limite di velocità di fronte al rilevatore PROJECT_AUTOMATION K53800_SPEED – ‘approvazione’ Min. Trasp. N549 del 21.12.21 matricola PASPEED n22023030932 – leggasi Bancomat comunale del Piratello.
Se i soldi ingiustamente sottratti venissero impiegati per lo scopo previsto dalla legge, non impegnerei il Suo e il mio preziosissimo tempo in questa riprovevole questione.
Premetto che non ne faccio una questione politica e tanto più idelogica perché, anche se tardi, ho preso atto che i politici sono come i ‘ladri di Pisa, i quali, di notte rubano insieme e di giorno fan finta di litigare’. Ma, siccome svolgo con passione il mestiere di ‘garzone da fornaio’ in un vecchio forno sulla Montanara (60 anni di attività nel 2025), e considerato che le buche sulla strada dinnanzi alla bottega (e non solo) ci sono e ci sono sempre state, mi sorge il dubbio che i suddetti proventi non vengano affatto reinvestiti per la tanto decantata sicurezza stradale e tanto meno per la pulizia.
Qui da noi, oltre al camion e alla ‘Polizia della nettezza’, non si è mai e poi mai visto nessuno che si impegnasse a pulire lo sporco e disastrato marciapiede, motivo per cui le mamme con le carrozzine, le persone in carrozzella, gli anziani con deambulatori ed i corrieri col carrello portapacchi devono passare sul setto stradale con tutti i rischi connessi.
A proposito di limiti di velocità , se a Imola c’è un posto dove la velocità di qualunque mezzo è davvero sostenuta, a cominciare da Camion e Tir, fino agli scooterini, è proprio in questo tratto ed è qui che avrebbe dovuto essere allestito un diabolico apparecchio per misurare la velocità .
Detto ciò, approfitto per farLe notare – sempre in merito ai proventi delle sanzioni che dovrebbero essere reinvestiti per la sicurezza stradale – che non si comprende l’assenza di protezione tra la strada e i canali come, ad esempio, nei tratti di via Selice e via Gambellara. Ci deve scappare il morto? Mi auguro di no, prima per l’eventuale vittima e poi per Lei, perché il reato è ‘attentato alla sicurezza stradale’ art.673 c.p. e vedere il proprio Sindaco condannato non è auspicabile per nessun cittadino.
Ho anche letto che, a causa di queste sanzioni, sono stati ‘depredati’ i cittadini per un milione e seicentomila euro e che la Giunta sta litigando su come utilizzare il ‘bottino’. Il suggerimento non richiesto, che mi permetto di dare a Lei e alla Giunta, è di non spenderli tutti perché potreste doverli restituire con i costi legali.
Glielo dico, Sindaco, perché ho letto – e lo prenda sempre col beneficio d’inventario perché non vuol dire ch’io abbia capito – che questi cosiddetti misuratori, diabolici strumenti coercitivi che misurano la velocità dello svuotamento delle tasche degli imolesi, devono essere non solo ‘approvati’, bensì o m lo ga ti. E Lei che ha studiato sa che la differenza è sostanziale.
Non a caso, nel verbale notificatoci a mezzo posta, sabato 14 marzo 2026 è riportato: ‘approvazione’, si evince quindi che l’apparecchio non possiede o non ha ottenuto l’indispensabile o mo lo ga zio ne.
Se questo è lo scenario, il dubbio è che il risultato emesso ed emerso potrebbe non attestare una misurazione oggettiva. Pertanto un’elaborazione numerica ‘arbitraria’ finalizzata a forzare il superamento delle soglie sanzionatorie, configurerebbe come minimo un’ipotesi di ‘falsità ideologica e materiale’.
Vede Sindaco, non so perché, ma ho sempre pensato che la forza delle Istituzioni stia nell’ignoranza di buona parte di cittadini e il sottoscritto, proprio perché ignorante, ha il difetto di informarsi, di documentarsi e Le dirò che spesso ci riesco perché mi sono addentrato in una situazione che chiamano ‘Analisi Metrologica della Catena di Misura’ la quale non è altro che la ‘Distinzione tra Costante di Calibrazione “K” e Coefficiente di Conversione’.
Sono certo che Lei ne sappia più di me, ma da ‘povero tapino’, ho comunque capito che, al fine di evitare errori interpretativi in sede di analisi dei flussi di calcolo dello strumento, è necessario operare una netta distinzione tecnica tra due parametri di conversione, differenti per natura, funzione e collocazione nella catena metrologica.
Come saprà , la Costante Metrologica “K” (Trasduzione del Segnale Fisico) rappresenta il parametro di interfaccia tra l’hardware e il software e presiede alla trasformazione del segnale analogico (variazione di tensione o corrente generata dal/dai sensori di rilevamento) in una grandezza fisica digitale espressa in misura.
Ora, per Natura Giuridico-Tecnica, tale costante viene individuata e ‘cristallizzata’ esclusivamente in sede di Legalizzazione Metrologica (Verifica Prima).
Poi c’è la Inderogabilità , la quale ci dice che, per garantire la certezza della misura e la stabilità dello strumento, la Costante K deve rimanere invariata per l’intero ciclo di vita del dispositivo. Qualsiasi modifica a tale parametro, necessaria solo in caso di sostituzione fisica del sensore, impone la decadenza della legalizzazione e l’obbligo di una nuova procedura di ammissione alla metrologica legale.
La manipolazione software, in assenza di sigilli logici, altera infatti la genesi stessa del dato primario.
La confusione, chiamiamola così, cioè la possibilità tecnica di accedere e modificare la Costante K per compensare il decadimento hardware dei sensori obsoleti o non efficienti, costituisce una ‘violazione radicale dei protocolli di metrologia legale’.
Come descritto da oltre una ventina di ordinanze della Cassazione, se un software permette di ‘aggiustare’ la Costante K, senza che tale operazione venga tracciata in un Audit Trail e senza la ‘ri-legalizzazione’ dello strumento presso il MIMIT, ci troviamo di fronte a una misura tecnicamente nulla.
Sindaco, la ‘fede pubblica’ dello strumento non la garantisce Lei, ma è garantita solo se la Costante K è blindata e inalterabile con sigilli.
Qualora venga dimostrata anche solo la possibilità di manipolare il segnale alla sorgente, decade ogni pretesa di certezza scientifica, trasformando l’accertamento in una ‘mera empiria’ priva di valore probatorio.
Spero che il mio tentativo di spiegazione possa esserLe utile a comprendere che la macchina non è ‘intelligente’, ma risponde solo a una riga di codice del software. Questo vuol dire che chiunque può cambiare la “K”, come nelle sanzionatrici, su modalità del costruttore (il modo in cui la macchina legge l’elettricità del sensore), e può far segnare allo strumento qualsiasi risultato si voglia.
Audit Trail: Senza il log che dimostri che la “K” non è stata cambiata, lo strumento è da considerarsi ‘aperto’ e manomettibile. Bisogna tener conto dell’Alterazione della Costante K e della Violazione della Riferibilità al Prototipo.
Sotto il profilo dell’integrità digitale, l’assenza di un Audit Trail (registro dei log di sistema immodificabile) che attesti l’invarianza della Costante K determina una vulnerabilità sistemica insuperabile.
In metrologia legale, un dispositivo privo di tracciabilità algoritmica è per definizione, uno strumento ‘aperto’ e arbitrariamente manomettibile.
La certezza della misura non può poggiare sulla ‘fiducia nelle Istituzioni’ o sulla semplice presunzione di ‘corretto operato’, ma deve essere supportata dalla prova tecnica dell’imperturbabilità dei parametri di configurazione originari.
L’Evidenza Documentale? Il Libretto Metrologico quale Prova di Manomissione.
La prova dell’avvenuta alterazione è contenuta nel Libretto Metrologico dello strumento. La rilevazione di continue e sistematiche variazioni numeriche della Costante K ad ogni verifica annuale documenta un’attività di manipolazione software volta a compensare artificialmente il degrado hardware (obsolescenza dei sensori).
Tali modifiche:
• Non sono riferibili alla Costante K cristallizzata in sede di legalizzazione metrologica presso il MIMIT;
• Costituiscono una violazione della Verifica Prima, rendendo lo strumento legalmente inesistente nel momento in cui i parametri di calcolo originali vengono sovrascritti senza una nuova procedura di ammissione alla metrologica legale.
• La verifica dell’alterazione della costante K può avvenire mettendo a confronto almeno tre strumenti dello stessa tipologia di servizio/utilizzo e tutti e tre devono dare lo stesso risultato: è la prova più idonea a smascherare ogni attività illegale sugli strumenti di misura.
Frammentazione della Uniformità Metrologica e Perdita di ConformitÃ
La modifica della Costante K produce una conseguenza tecnica e giuridica dirompente: la trasformazione di una produzione di serie in una moltitudine di esemplari unici e disomogenei.
Agendo sulla costante di trasduzione, ogni strumento di misura emette misure basate su parametri di calcolo differenti da quelli degli altri apparati della stessa serie. Ciò determina:
• La rottura del nesso di conformità : lo strumento non è più rispondente al prototipo di riferimento omologato/approvato, ma bensì uno strumento diverso, seppur simile nella sua esteriorità .
• L’alterazione metrologica: la misura prodotta non è il risultato di un processo fisico-scientifico oggettivo, ma l’output di un algoritmo ‘aggiustato’ per forzare il risultato entro i limiti di tolleranza, eludendo il fallimento delle verifiche tecniche.
Conclusioni Forensi: inesistenza della Prova Legale
Uno strumento la cui Costante K viene sistematicamente variata è un dispositivo metrologicamente alterato, privo di ‘fede pubblica’ e inidoneo a produrre una prova sanzionatoria certa.
L’attività di ‘taratura’, che si sostanzia nella modifica del coefficiente di trasduzione, non è una manutenzione, ma una falsificazione tecnica del dato. Ne consegue che l’output strumentale (il risultato) è affetto da ‘falsità materiale e ideologica’, in quanto rappresenta un valore empirico manipolato e non una misurazione legale conforme ai requisiti del D.M. 93/2017.
Il libretto metrologico, la ‘taratura’, o la dichiarazione di conformità , che esibite per ‘dimostrare’ la regolarità , diventa il documento che Vi condanna.
La costante K, che cambia ogni anno ad ogni verifica, ‘taratura’, ecc., è una lapalissiana dimostrazione che lo strumento è ’fuori controllo’.
E infine, il Concetto di ‘Esemplare Unico, non esiste’.
Se ogni strumento ha una K diversa, il Comune, non sta usando uno strumento standardizzato, ma strumenti ‘fai-da-te’. Questo viola il principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge (‘un rilievo identico darebbe risultati diversi su macchine diverse’).
L’Audit Trail: se il Comune non produce il log che mostra quando e chi ha cambiato la costante K, la procedura è totalmente opaca e viola le norme anticorruzione (Trasparenza algoritmica).
Lei, Sindaco, sa bene che il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD – D.Lgs. 82/2005) – Art. 20 e 21- impone che il documento informatico (e i dati in esso contenuti) rispetti i requisiti di sicurezza, integrità e immodificabilità . Un sistema che permette di cambiare un parametro vitale come la “K”, senza registrarlo in un log protetto (Audit Trail), non garantisce l’integrità del dato e, pertanto, non può avere valore legale.
Il Decreto Metrologico (D.M. 93/2017) – Art. 3 e Allegati – stabilisce che gli strumenti di misura devono essere protetti contro le manomissioni. Il software deve essere strutturato in modo che ogni modifica ai parametri di taratura sia ‘evidente’ e tracciata. Se la “K” cambia e il Comune non sa dire chi, come, quando e perché, lo strumento è tecnicamente fuori norma rispetto al D.M. 93/2017.
Poi c’è la Normativa Anticorruzione e Trasparenza (L. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013). L’ANAC, nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), definisce l’opacità degli algoritmi come un ‘rischio corruttivo’.
La manipolazione dei parametri (come la Costante K) per finalità sanzionatorie (fare cassa) rientra pienamente nella cattiva amministrazione (‘maladministration’).
La ‘Scatola Nera’ è Illegittima – Il principio cardine stabilito dai giudici amministrativi è che l’algoritmo non può essere una ‘Black Box’.
Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza n. 2270/2019: l’algoritmo deve essere considerato a tutti gli effetti un ‘atto amministrativo informatico’. Come tale, deve essere pienamente conoscibile perché il cittadino ha diritto di conoscere la logica alla base del calcolo e i dati di ‘input/output’.
Se il Comune nega l’Audit Trail, sta dunque negando l’accesso alla ‘logica’ e alla ‘vita’ dell’atto amministrativo (la misura), rendendolo nullo. Il Consiglio di Stato – Sez. VI, Sentenza n. 8472/2019 – ribadisce che il ricorso all’algoritmo è lecito solo se vengono garantiti:
Piena conoscibilità : Non può esserci segreto industriale che prevalga sulla difesa. Non esclusività della decisione algoritmica: Il giudice deve poter sindacare il calcolo.
Applicazione: Senza log (Audit Trail), il Giudice non può sindacare nulla; deve ‘fidarsi’ dello risultato/scontrino, il che è incostituzionale.
TAR Lazio, Sez. III-bis – Sentenza n. 13240/2024 – Il Comune deve consentire l’accesso ai flussi di dati e ai log di sistema quando questi sono necessari per verificare la correttezza di un provvedimento sanzionatorio o autoritativo.
La Violazione del Principio di ‘Imparzialità ’ (Art. 97 Cost.) – Se la Costante K può essere variata ‘in sordina’, si viola l’Art. 97 della Costituzione (Buon andamento e imparzialità ). Si crea una discrezionalità tecnica abnorme perchè l’operatore o il tecnico della ditta privata possono decidere il ‘valore della legge’ (l’infrazione e il suo valore) modificando una riga di codice del software.
La produzione dell’Audit Trail relativo alle modifiche della Costante K configura una violazione radicale del principio di trasparenza algoritmica, come sancito dal Consiglio di Stato (Sent. 2270/2019 e 8472/2019).
In quanto ‘atto amministrativo informatico’, il flusso di calcolo dello strumento deve essere pienamente conoscibile e verificabile. L’assenza di log che traccino l’identità dell’autore e la cronologia delle variazioni del coefficiente di trasduzione determina un’opacità procedurale incompatibile con le norme anticorruzione (L. 190/2012) e con i requisiti di integrità del dato prescritti dal CAD.
Tale carenza impedisce il controllo sulla legittimità metrologica della misura, trasformando il rilievo sanzionatorio in un atto arbitrario privo di ‘fede pubblica’.
Il Giudice deve annullare perché la prova è inattendibile (non verificabile).
L’assenza di Audit Trail, impedisce di raggiungere la certezza ‘oltre ogni ragionevole dubbio’.
L’acquisto e l’uso di strumenti ‘opachi’ che generano ricorsi persi sistematicamente configurano ‘danno erariale’.
Se il software dello strumento è ‘Open Source’ o ‘Proprietario’.
Se il software dello strumento è ‘proprietario’ e mancano i log, la PA sta delegando ad un privato (il costruttore) una funzione sovrana (la sanzione) senza alcun controllo, il che è illegale.
Spero Sindaco, che non Le sfugga il fatto che la cosa è più seria di una banalissima sanzione da 46 euro. Nell’immaginario collettivo noi siamo ‘lagggente’, quella che voi ‘Istituzionalizzati’ chiamate ‘persone comuni’, ma essendo noi esasperati dalla continua, costante e pedissequa depredazione, a cominciare dai Comuni fino allo Stato (che non c’è), 46 euro per un pensionato o un lavoratore che sia, sono una giornata di lavoro e non ultimo, una presa per il naso che non piace a nessuno.
Per tutto questo, Sindaco,
– se non ha a disposizione il DM di Ammissione Prima Metrologica Legale in capo all’ex MiSE ora MIMIT e pubblicato in Gazzetta Ufficiale come prevede la legge 400/1988 art. 17
– se non ha a disposizione il file Audit-Trail a garanzia del risultato,
mi permetto di darLe gratuitamente un consiglio che è quello di attivare l’esercizio dell’autotutela. In caso contrario, si possono ravvisare la lite temeraria, la falsità ideologica e materiale finalizzata alla truffa con la valutazione dell’associazione a delinquere, l’abuso di potere ed altri reati a Suo carico.
Le rammento infine, che i cittadini imolesi le hanno conferito mandato per essere tutelati e non aggrediti, peraltro con strumenti illegali.
Armando Manocchia


