Pacca sul sedere col dorso della mano non è violenza, giudice archivia

 giustizia

La pacca sul sedere è violenza sessuale, ma non se viene data con il dorso della mano e se la “durata del contatto” è “fugace”. Lo stabilisce il Tribunale di Lecce, che ha archiviato il procedimento penale nei riguardi di un 51enne di Spongano accusato di aver toccato il fondoschiena di una commessa di 25 anni.  La vicenda, raccontata dal “Giorno”, si riferisce a un episodio avvenuto il 22 giugno 2022, per il quale l’uomo venne denunciato dalla giovane ai carabinieri. Se la pacca sul sedere viene qualificata come violenza sessuale secondo l’orientamento della Cassazione, esistono infatti eccezioni già chiarite dagli “ermellini” nella loro sentenza numero 35.473 del 2016. Tra le “variabili” ci sono proprio la durata del contatto e il modo in cui la mano tocca il sedere della vittima.

Archiviazione

La giudice del Tribunale di Lecce, Simona Panzera, ha optato per l’archiviazione proprio per questi due dettagli della vicenda. Nel fascicolo dell’inchiesta finirono i filmati ripresi dalle telecamere del negozio che immortalarono l’azione: si vede il cliente che, mentre percorre la corsia dei prodotti frigo, poggia il dorso della mando sul sedere della donna, che lui conosceva, intenta in quel momento a sistemare la merce su uno scaffale.

Gesto fulmineo e dorso della mano

I video hanno consentito ai magistrati di stabilire con certezza che il gesto fu fulmineo: durò soltanto una frazione di secondo. Dopo la chiusura delle indagini preliminari, la difesa aveva chiesto e ottenuto un interrogatorio con il magistrato. In seguito al confronto il pm, condividendo le argomentazioni della difesa, aveva chiesto l’archiviazione, pur definendo quel gesto immorale, volgare e irrispettoso.

Il pm: “Non fu palpeggiamento”

“Non si tratta di un palpeggiamento, facendosi in tal caso riferimento al toccamento con il palmo delle mani, e non si tratta neppure di un toccamento lascivo, facendosi in tal caso riferimento a quei toccamenti che manifestano libidine”, ha notato il pubblico ministero, che ha chiarito: “Sul punto la giurisprudenza appare univoca nel ricondurre al sintagma ‘atti sessuali’, in virtù del principio di oggettività e tassatività della fattispecie, non ogni contatto corporeo con zone erogene della persona offesa, ma solo quei palpeggiamenti o quei toccamenti a connotazione lasciva. Pertanto non può qualificarsi come lascivo il toccamento del gluteo attuato con il dorso della mano”.  tgcom24.mediaset.it

SOSTIENI IMOLAOGGI
il sito di informazione libera diretto da Armando Manocchia

IBAN: IT59R0538721000000003468037 BIC BPMOIT22XXX
Postepay 5333 1711 3273 2534
Codice Fiscale: MNCRND56A30F717K