“La Costituzione consente di imporre un trattamento sanitario, come sono i vaccini, contro la volontà della personaâ€, anche se “la possibilità è sottoposta alla condizione che l’obbligo sia previsto da una legge o da un atto equivalente, come il decreto leggeâ€. È quanto osserva su La Stampa Gustavo Zagrebelsky.
Nel suo ‘Vaccino, istruzioni per l’uso’, il costituzionalista afferma che “la vera utilità delle leggi si giudica prima sul terreno della loro necessità , poi su quello della loro esecuzione e infine sulla loro efficacia†e nel caso dei vaccini e di chi non vuole sottoporsi, “si tratta di obbligare, non tutta la popolazione o larghe fasce di essa, ma soltanto medici, infermieri, operatori socio-sanitariâ€.
E “un obbligo può essere articolato in molti modiâ€, osserva il giurista, “esclusa la coercizione fisica, naturalmente†ma “si possono prevedere sanzioni penali o amministrative per chi non si adegua, ma esse rispetto al problema concreto e alla sua urgenza sarebbero inutiliâ€.
Obbligo di vaccinazione – “si tratta di questioni che dovrebbero essere esaminate nel momento in cui l’intervento legislativo verrà definito, quando la parola “obbligo” dovrà essere declinata in una forma concreta, utile e praticabile†e “come è noto è diffusa l’opinione secondo la quale l’operatore sanitario in un ospedale o in una Rsa, che rifiuta di vaccinarsi potrebbe – anzi, dovrebbe – essere allontanato dal servizio o almeno dal servizio a contatto con i pazienti o ricoverati, in applicazione delle leggi già vigentiâ€.
Conclude Zagrebelsky: “Soprattutto andrebbe disciplinata la natura del provvedimento ‘sanzionatorio’ e la tipologia dei possibili ricorsi al giudice. Il problema cui si vuol dar soluzione richiede l’immediata efficacia del provvedimento e l’attenta regolamentazione dello svolgimento del controllo giudiziarioâ€. AGI.IT

