Come al solito, fin dai primi punti, prevale l’indottrinamento anti-discriminazione come educazione ad Internet e il primo comma dell’art. 3 riconosce il ruolo delle istituzioni in questo senso: “Le istituzioni pubbliche assicurano la creazione, l’uso e la diffusione della conoscenza in rete intesa come bene accessibile e fruibile da parte di ogni soggetto” e per questo “promuovono, in particolare attraverso il sistema dell’istruzione e della formazione, l’educazione all’uso consapevole di Internet e intervengono per rimuovere ogni forma di ritardo culturale che precluda o limiti l’utilizzo di Internet da parte delle persone”.
PerchĂŠ, è chiaro, avete il diritto di usare internet, ma nei limiti di quanto consentito da chi ha voluto (ONU) e preparato questa CARTA (mai nome fu piu’ appropriato)
Preambolo
Internet ha contribuito in maniera decisiva a ridefinire lo spazio pubblico e privato, a strutturare i rapporti tra le persone e tra queste e le Istituzioni. Ha cancellato confini e ha costruito modalitaĚ nuove di produzione e utilizzazione della conoscenza. Ha ampliato le possibilitaĚ di intervento diretto delle persone nella sfera pubblica. Ha modificato lâorganizzazione del lavoro. Ha consentito lo sviluppo di una societaĚ piuĚ aperta e libera. Internet deve essere considerata come una risorsa globale e che risponde al criterio della universalita. LâUnione europea eĚ oggi la regione del mondo dove eĚ piuĚ elevata la tutela costituzionale dei dati personali, esplicitamente riconosciuta dallâarticolo 8 della Carta dei diritti fondamentali, che costituisce il riferimento necessario per una specificazione dei principi riguardanti il funzionamento di Internet, anche in una prospettiva globale. Questa Dichiarazione dei diritti in Internet eĚ fondata sul pieno riconoscimento di libertaĚ, eguaglianza, dignitaĚ e diversitaĚ di ogni persona. La garanzia di questi diritti eĚ condizione necessaria percheĚ sia assicurato il funzionamento democratico delle Istituzioni, e percheĚ si eviti il prevalere di poteri pubblici e privati che possano portare ad una societaĚ della sorveglianza, del controllo e della selezione sociale. Internet si configura come uno spazio sempre piuĚ importante per lâautorganizzazione delle persone e dei gruppi e come uno strumento essenziale per promuovere la partecipazione individuale e collettiva ai processi democratici e lâeguaglianza sostanziale. I principi riguardanti Internet tengono conto anche del suo configurarsi come uno spazio economico che rende possibili innovazione, corretta competizione e crescita in un contesto democratico. Una Dichiarazione dei diritti di Internet eĚ strumento indispensabile per dare fondamento costituzionale a principi e diritti nella dimensione sovranazionale.
1 – Riconoscimento e garanzia dei diritti
Sono garantiti in Internet i diritti fondamentali di ogni persona riconosciuti dai documenti internazionali, dalla Carta dei diritti fondamentali dellâUnione Europea, dalle costituzioni e dalle leggi. Tali diritti devono essere interpretati in modo da assicurarne lâeffettivitaĚ nella dimensione della Rete. Il riconoscimento dei diritti in Internet deve essere fondato sul pieno rispetto della dignitaĚ, della libertaĚ, dellâeguaglianza e della diversitaĚ di ogni persona, che costituiscono i principi in base ai quali si effettua il bilanciamento con altri diritti.
2 – Diritto di accesso
Ogni persona ha eguale diritto di accedere a Internet in condizioni di paritaĚ, con modalitaĚ tecnologicamente adeguate e aggiornate che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale. Il diritto fondamentale di accesso a Internet deve essere assicurato nei suoi presupposti sostanziali e non solo come possibilitaĚ di collegamento alla Rete. Lâaccesso comprende la libertaĚ di scelta per quanto riguarda sistemi operativi, software e applicazioni. Lâeffettiva tutela del diritto di accesso esige adeguati interventi pubblici per il superamento di ogni forma di divario digitale â culturale, infrastrutturale, economico â con particolare riferimento allâaccessibilitaĚ delle persone con disabilita.
3 – NeutralitĂ della rete
Ogni persona ha il diritto che i dati che trasmette e riceve in Internet non subiscano discriminazioni, restrizioni o interferenze in relazione al mittente, ricevente, tipo o contenuto dei dati, dispositivo utilizzato, applicazioni o, in generale, legittime scelte delle persone. La neutralitaĚ della Rete, fissa e mobile, e il diritto di accesso sono condizioni necessarie per lâeffettivitaĚ dei diritti fondamentali della persona. Garantiscono il mantenimento della capacitaĚ generativa di Internet anche in riferimento alla produzione di innovazione. Assicurano ai messaggi e alle loro applicazioni di viaggiare online senza discriminazioni per i loro contenuti e per le loro funzioni.
4 – Tutela dei dati personali
Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati che la riguardano, per garantire il rispetto della sua dignitaĚ, identitaĚ e riservatezza. I dati personali sono quelli che consentono di risalire allâidentitaĚ di una persona e comprendono anche i dati identificativi dei dispositivi e le loro ulteriori elaborazioni, come quelle legate alla produzione di profili. I dati devono essere trattati rispettando i principi di necessitaĚ, finalitaĚ, pertinenza, proporzionalitaĚ e, in ogni caso, prevale il diritto di ogni persona allâautodeterminazione informativa. I dati possono essere raccolti e trattati solo con il consenso effettivamente informato della persona interessata o in base a altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Il consenso eĚ in via di principio revocabile. Per il trattamento di dati sensibili la legge puoĚ prevedere che il consenso della persona interessata debba essere accompagnato da specifiche autorizzazioni. Il consenso non puoĚ costituire una base legale per il trattamento quando vi sia un significativo squilibrio di potere tra la persona interessata e il soggetto che effettua il trattamento. Sono vietati lâaccesso e il trattamento dei dati personali con finalitaĚ anche indirettamente discriminatorie.
5 – Diritto allâautodeterminazione informativa
Ogni persona ha diritto di accedere ai propri dati, quale che sia il soggetto che li detiene e il luogo dove sono conservati, per chiederne lâintegrazione, la rettifica, la cancellazione secondo le modalitaĚ previste dalla legge. Ogni persona ha diritto di conoscere le modalitaĚ tecniche di trattamento dei dati che la riguardano. Le raccolte di massa di dati personali possono essere effettuate solo nel rispetto dei principi e dei diritti fondamentali. La conservazione dei dati deve essere limitata al tempo necessario, tenendo conto del principio di finalitaĚ e del diritto allâautodeterminazione della persona interessata.
6 – InviolabilitĂ dei sistemi e domicili informatici
Senza lâautorizzazione dellâautoritaĚ giudiziaria, nei soli casi e modi previsti dalla legge, eĚ vietato lâaccesso ai dati della persona che si trovino su dispositivi personali, su elaboratori remoti accessibili tramite credenziali da qualsiasi elaboratore connesso a Internet o simultaneamente su dispositivi personali e, in copia, su elaboratori remoti, noncheĚ lâintercettazione di qualsiasi forma di comunicazione elettronica.
7 – Trattamenti automatizzati
Nessun atto, provvedimento giudiziario o amministrativo, decisione comunque destinata ad incidere in maniera significativa nella sfera delle persone possono essere fondati unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalitaĚ dellâinteressato. 8.
8 – Diritto allâidentitĂ
Ogni persona ha diritto alla rappresentazione integrale e aggiornata della propria identitaĚ in Rete. La sua definizione riguarda la libera costruzione della personalitaĚ e non puoĚ essere sottratta allâintervento e alla conoscenza dellâinteressato. Lâuso di algoritmi e di tecniche probabilistiche deve essere portato a conoscenza delle persone interessate, che in ogni caso possono opporsi alla costruzione e alla diffusione di profili che le riguardano. Ogni persona ha diritto di fornire solo i dati strettamente necessari per lâadempimento di obblighi previsti dalla legge, per la fornitura di beni e servizi, per lâaccesso alle piattaforme che operano in Internet. La definizione di unâidentitaĚ in Internet da parte dellâamministrazione pubblica deve essere accompagnata da adeguate garanzie.
9 – Anonimato
Ogni persona puoĚ comunicare elettronicamente in forma anonima per esercitare le libertaĚ civili e politiche senza subire discriminazioni o censure. Limitazioni possono essere previste solo quando siano giustificate dallâesigenza di tutelare un interesse pubblico e risultino necessarie, proporzionate, fondate sulla legge e nel rispetto dei caratteri propri di una societaĚ democratica. Nei casi previsti dalla legge e con provvedimento motivato dellâautoritaĚ giudiziaria lâautore di una comunicazione puoĚ essere identificato quando sia necessario per garantire la dignitaĚ e i diritti di altre persone.
10 – Diritto allâoblio
Ogni persona ha diritto di ottenere la cancellazione dagli indici dei motori di ricerca dei dati che, per il loro contenuto o per il tempo trascorso dal momento della loro raccolta, non abbiano piuĚ rilevanza. Il diritto allâoblio non puoĚ limitare la libertaĚ di ricerca e il diritto dellâopinione pubblica a essere informata, che costituiscono condizioni necessarie per il funzionamento di una societaĚ democratica. Tale diritto puoĚ essere esercitato dalle persone note o alle quali sono affidate funzioni pubbliche solo se i dati che le riguardano non hanno alcun rilievo in relazione allâattivitaĚ svolta o alle funzioni pubbliche esercitate. Se la richiesta di cancellazione dagli indici dei motori di ricerca dei dati eĚ stata accolta, chiunque ha diritto di conoscere tali casi e di impugnare la decisione davanti allâautoritaĚ giudiziaria per garantire lâinteresse pubblico allâinformazione.
11 – Diritti e garanzie delle persone sulle piattaforme
I responsabili delle piattaforme digitali sono tenuti a comportarsi con lealtaĚ e correttezza nei confronti di utenti, fornitori e concorrenti. Ogni persona ha il diritto di ricevere informazioni chiare e semplificate sul funzionamento della piattaforma, a non veder modificate in modo arbitrario le condizioni contrattuali, a non subire comportamenti che possono determinare difficoltaĚ o discriminazioni nellâaccesso. Ogni persona deve in ogni caso essere informata del mutamento delle condizioni contrattuali. In questo caso ha diritto di interrompere il rapporto, di avere copia dei dati che la riguardano in forma interoperabile, di ottenere la cancellazione dalla piattaforma dei dati che la riguardano. Le piattaforme che operano in Internet, qualora si presentino come servizi essenziali per la vita e lâattivitaĚ delle persone, favoriscono, nel rispetto del principio di concorrenza, condizioni per una adeguata interoperabilitaĚ, in presenza di paritaĚ di condizioni contrattuali, delle loro principali tecnologie, funzioni e dati verso altre piattaforme.
12 – Sicurezza in rete
La sicurezza in Rete deve essere garantita come interesse pubblico, attraverso lâintegritaĚ delle infrastrutture e la loro tutela da attacchi esterni, e come interesse delle singole persone. Non sono ammesse limitazioni della libertaĚ di manifestazione del pensiero; deve essere garantita la tutela della dignitaĚ delle persone da abusi connessi a comportamenti negativi, quali lâincitamento allâodio, alla discriminazione e alla violenza.
13 – Diritto allâeducazione
Ogni persona ha diritto di acquisire le capacitaĚ necessarie per utilizzare Internet in modo consapevole e attivo. La dimensione culturale ed educativa di Internet costituisce infatti elemento essenziale per garantire lâeffettivitaĚ del diritto di accesso e della tutela delle persone. Le istituzioni pubbliche promuovono attivitaĚ educative rivolte alle persone, al sistema scolastico e alle imprese, con specifico riferimento alla dimensione intergenerazionale. Il diritto allâuso consapevole di Internet eĚ fondamentale percheĚ possano essere concretamente garantiti lo sviluppo di uguali possibilitaĚ di crescita individuale e collettiva; il riequilibrio democratico delle differenze di potere sulla Rete tra attori economici, Istituzioni e cittadini; la prevenzione delle discriminazioni e dei comportamenti a rischio e di quelli lesivi delle libertaĚ altrui.
14 – Criteri per il governo della rete
Ogni persona ha diritto di vedere riconosciuti i propri diritti in Rete sia a livello nazionale che internazionale. Internet richiede regole conformi alla sua dimensione universale e sovranazionale, volte alla piena attuazione dei principi e diritti prima indicati, per garantire il suo carattere aperto e democratico, impedire ogni forma di discriminazione e evitare che la sua disciplina dipenda dal potere esercitato da soggetti dotati di maggiore forza economica. La costruzione di un sistema di regole deve tenere conto dei diversi livelli territoriali (sovranazionale, nazionale, regionale), delle opportunita offerte da forme di autoregolamentazione conformi ai principi indicati, della necessitaĚ di salvaguardare la capacitaĚ di innovazione, della molteplicitaĚdi soggetti che operano in Rete, promuovendone il coinvolgimento in forme che garantiscano la partecipazione diffusa di tutti gli interessati. Le istituzioni pubbliche adottano strumenti adeguati per garantire questa forma di partecipazione. In ogni caso, lâinnovazione normativa in materia di Internet eĚ sottoposta a valutazione di impatto sullâecosistema digitale. La gestione della Rete deve assicurare il rispetto del principio di trasparenza, la responsabilitaĚ delle decisioni, lâaccessibilitaĚ alle informazioni pubbliche, la rappresentanza dei soggetti interessati. Lâaccesso ed il riutilizzo dei dati generati e detenuti dal settore pubblico debbono essere garantiti e potenziati. La costituzione di autoritaĚ nazionali e sovranazionali eĚ indispensabile per garantire effettivamente il rispetto dei criteri indicati, anche attraverso una valutazione di conformitaĚ delle nuove norme ai principi di questa Dichiarazione.

