IMMUNITA’ PARLAMENTARE – I privilegi della castocrazia

IMMUNITA’ PARLAMENTARE Renzie ha qualcosa da temere?

Senato - legge stabilita' - fiducia

21 giugno – Ecco le riforme della vergogna del non eletto Rehnzi. Anche i senatori godranno della immunità parlamentare. Uno degli emendamenti dei relatori al ddl costituzionale, prevede, a differenza di quanto era previsto nel testo originario del governo, che riconosceva le guarentigie solo ai deputati, prevede l’istituto anche per i senatori.

L’emendamento chiede di «sopprimere l’articolo 6» del testo originario di riforma che modificava l’articolo 68 della Costituzione ossia, le «Prerogative dei parlamentari» che recita: «I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, nè può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza».

L’immunità politica consiste in una serie di garanzie che gli ordinamenti giuridici riconoscono ai cittadini che rivestono determinate cariche pubbliche, in particolare politiche, e che li sottraggono, se non alla previsione normativa, all’applicazione almeno immediata dei suoi effetti e giudizi.

Vi sono differenze da paese a paese, ma in genere i principali esponenti politici dei rispettivi paesi non possono essere oggetto di azioni giudiziarie (fermo, arresto, reclusione, ispezione, perquisizione) se non in presenza di gravi condizioni e, spesso, qualsiasi azione giudiziaria avente ad oggetto una persona con responsabilità politiche o di stato, può dover essere sottoposta a preventivo veto e quindi specificamente autorizzata da altro organo dello stato (spesso lo stesso parlamento). La ratio della norma risiede nell’interesse dell’ordinamento a garantire al politico l’assoluta serenità civile, al riparo da eventuali strumentalizzazioni delle funzioni giudiziarie a fini di pressione, repressione o intimidazione.

Armando Manocchia

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