Un’interpretazione giuridica dellâattuale ordinamento rivolta ai Sindaci dei Comuni della provincia di Modena, per poter effettuare ugualmente lâiscrizione allâanagrafe dei richiedenti asilo senza disapplicare la Legge 132/2018 (Decreto Sicurezza). E’ questo il tema della lettera inviata da una serie di associazioni modenesi ai primi cittadini del territorio. Grazie ai giuristi del Coordinamento per la Democrazia Costituzionale di Modena è stata individuata â sulla base della giurisprudenza costituzionale e del D.Lgs 286/1998 â una possibile visione delle norme dellâordinamento che consentirebbe quindi di “neutralizzare” la decisione voluta dal Ministro Salvini.
CGIL, ANPI, ARCI, Coodinamento per la Democrazia Costituzionale e TAM TAM di Pace sono i promotori dell’iniziativa locale, con al aquale ancora una volta vogliono denunciare “la gravitĂ delle politiche sullâimmigrazione attuate dal Governo Conte e le terribili conseguenze dellâapplicazione del cosiddetto âDecreto Sicurezzaâ, che si stanno traducendo in morti in mare, divieto di sbarco a persone tratte in salvo dalle navi delle ONG, trasferimenti coatti e senza ragione di donne, uomini e bambini i cui percorsi di integrazione sono spezzati, hanno deciso di realizzare unâiniziativaconcreta per contrastare questa deriva umana e democratica”.
Il cuore dell’interpretazione giuridica “alternativa” si basa sul fatto che “lâiscrizione anagrafica è considerata dal nostro ordinamento un diritto soggettivo a fronte del quale non è concepibile un divieto normativo implicito â cioè non disciplinato da specifiche norme. La norma di cui al ricordato art. 4, comma 1-bis , Dlgs 142/2017 come oggi vigente non deve essere ritenuta pertanto preclusiva in via assoluta del diritto allâiscrizione anagrafica ma soltanto preclusiva dellâiscrizione anagrafica solo sulla base del permesso di soggiorno rilasciato a seguito della domanda di asilo. La condizione indispensabile, risultando la quale diviene obbligatoria lâiscrizione anagrafica dello straniero richiedente asilo, riguarda non tanto il documento âpermesso di soggiornoâ ma solamente la dimostrazione della âregolare presenza dello straniero sul territorio dello Statoâ. Tale presenza è dimostrata dallâesibizione sia del c.d. modello C/3 – col quale si chiede la protezione allâarrivo sul territorio nazionale – oppure tramite la documentazione relativa allâidentificazione effettuata dalla questura al momento della presentazione della domanda di asilo“.

