Il Consiglio dei ministri ha approvato due decreti legislativi di adeguamento al quadro europeo sull’Intelligenza artificiale
(www.today.it) – La regola dichiarata come principio generale è che l’algoritmo può aiutare, non decidere. I provvedimenti toccano vari settori, dalla scuola alla responsabilità civile per danni da Ia, fino alla tutela dei lavoratori. Tra le parti più interessanti c’è quella che dà una cornice d’uso ai sistemi di intelligenza artificiale nelle attività di polizia. Due i punti delicati: sorveglianza facciale e uso dei dati biometrici.
Quando si attiva il riconoscimento facciale
Il decreto disciplina due ipotesi distinte per l’uso dell’identificazione facciale: l’identificazione biometrica remota in tempo reale e il riconoscimento facciale a posteriori. Il primo può avvenire mentre le persone si trovano in luoghi pubblici o aperti al pubblico, mentre il secondo si verifica con l’analisi di immagini e video in un secondo momento, dopo che un reato viene commesso.
Per l’identificazione in tempo reale, il perimetro è ristretto. L’uso è ammesso per prevenire minacce gravi e specifiche, oppure per cercare persone scomparse o vittime di sequestro, tratta o sfruttamento sessuale. Le richieste devono dettagliare finalità, durata, area territoriale, persone interessate, banche dati e tecnologie impiegate. L’autorizzazione è temporanea e delimitata: massimo quindici giorni, con eventuali proroghe motivate se permangono i presupposti.
Il decreto interviene anche sul codice di procedura penale, introducendo un nuovo articolo 359-ter: nei casi previsti, il pubblico ministero chiede l’autorizzazione al giudice per le indagini preliminari per l’identificazione o localizzazione tramite Ia.
I dati conservati
Diverso è il riconoscimento facciale a posteriori. In questo caso il decreto consente di integrare sistemi di videosorveglianza già installati lecitamente con componenti di Ia, ma la tecnologia può essere attivata solo dopo un reato, anche tentato, e solo per identificare persone già indiziate sulla base di documentazione video-fotografica ed elementi “oggettivi e verificabili”.
Nei casi invece di eventi con esigenze di ordine e sicurezza pubblica, lo schema prevede che i dati biometrici rilevati dai volti delle persone possano essere memorizzati localmente per sette giorni, insieme ai dati anagrafici. Il riconoscimento facciale, però, può essere attivato solo se viene commesso un reato e per confrontare le immagini della persona da identificare con la base dati locale.
La spiegazione di Piantedosi
“Ogni utilizzo dell’Intelligenza artificiale per la sicurezza deve essere sottoposto a una revisione e sorveglianza umana qualificata – ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi – Inoltre, deve garantire la tutela dei dati personali e sensibili. L’Ia costituisce uno strumento di supporto e non un poliziotto automatizzato: le decisioni finali rimangono sempre dell’essere umano. Non è previsto alcun sistema di sorveglianza di massa o di ‘grande fratello’ generalizzato, è vietato l’utilizzo di grandi banche dati biometriche”.
“L’uso dell’IA da parte della polizia – ha detto il ministro – fa riferimento soprattutto ad attività di videosorveglianza, di riconoscimento facciale e di utilizzo di dati biometrici per finalità legate all’accertamento dell’identità successivo alla commissione di reati”. Anche in questo caso sono previste misure di garanzia: “i dati biometrici vengono conservati solo per 7 giorni e poi cancellati automaticamente, mentre i log delle operazioni sono conservati per 5 anni, al fine di evitare eventuali abusi. È vietato prendere decisioni su una persona basandosi esclusivamente sul risultato del riconoscimento facciale ed è vietata qualsiasi forma di identificazione biometrica generalizzata e non mirata, non collegata a un procedimento penale”.

