A Livorno, dal 20 maggio al 31 ottobre, chi porta i cani in aree pubbliche o private aperte al pubblico dovrĂ munirsi di contenitori d’acqua per sciacquare via la pipì dei cani. A questo si aggiunge il divieto di far urinare i cani vicino a portoni, vetrine e accessi ad abitazioni, uffici e negozi. Chi non dovesse rispettare queste regole, può ricevere una multa che arriva fino a 500 euro.
L’ordinanza
Le nuove misure sono state stabilite dall’Amministrazione comunale con l’ordinanza sindacale n. 135 del 28 aprile 2026, emanata, spiega il sito del Comune, “a seguito delle numerose segnalazioni pervenute da parte di cittadini che evidenziano il disagio determinato dalle maleodoranze e gli inconvenienti igienico-sanitari derivanti dalla presenza di deiezioni liquide animali sugli spazi destinati alla socializzazione di adulti e bambini, visto anche il notevole e crescente numero di animali d’affezione, in particolare cani, presenti sul territorio comunale”.
Sempre il Comune sottolinea che “gli spazi pubblici rappresentano beni comuni da tutelare per garantire decoro, igiene e vivibilitĂ urbana”.
L’ordinanza nello specifico impone:
• di munirsi, durante l’accompagnamento dei cani, di apposite bottigliette, spruzzatori o altri contenitori d’acqua, senza aggiunta di sostanze chimiche o detergenti, da versare all’occorrenza;
• di riversare una congrua quantità di acqua in corrispondenza del punto interessato dalle deiezioni liquide dei cani ai fini della loro diluizione e della ripulitura delle superfici interessate, su tutte le aree urbane pubbliche o ad uso pubblico e relativi manufatti e sulle aree private che si affacciano su aree pubbliche o ad uso pubblico, nonché sui mezzi di locomozione parcheggiati sulla pubblica via;
• è fatto divieto assoluto di consentire ai cani di urinare a ridosso dei portoni di ingresso e degli accessi ad abitazioni, uffici e negozi e vetrine.
L’inosservanza di queste disposizioni comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell’art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000.
Rimane comunque a carico del trasgressore il ripristino dei luoghi.

