Inserire nel codice penale, in particolare nella formulazione del reato 572 del codice penale, maltrattamenti in famiglia, il concetto di “violenza economica” quale modalitĂ di integrazione del reato, codificando un indirizzo della giurisprudenza di legittimitĂ ancora poco diffuso tra i giudici di merito.
E’ il fulcro della Relazione sulla “violenza economica di genere” approvata stamane all’unanimitĂ dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonchĂ© su ogni forma di violenza di genere durante la seduta plenaria, dopo 93 audizioni.
Le relatrici sono state la presidente, la deputata Martina Semenzato e le senatrici Elena Leonardi e Cecilia D’Elia. Alla stesura hanno contribuito i collaboratori esterni della Commissione: l’avvocato Martina Parisse, il magistrato Valerio de Gioia, la statistica Linda Laura Sabbadini.
Altro elemento è quello di introdurre la fattispecie autonoma di “controllo coercitivo” per punire “la condotta di monitoraggio ossessivo del partner anche in relazione alle spese familiari di minimo importo” ed “escludere i reati di cui agli artt. 570 c.p. e 570-bis c.p. dall’area applicativa della causa di non punibilitĂ ex art. 131-bis codice penale ovvero la violazione degli obblighi di assistenza familiare”.
E ancora, la proposta di estendere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, a prescindere dal reddito, anche alla persona offesa dalla violazione degli obblighi di assistenza familiare.
Nella relazione viene, inoltre, chiesto il il rafforzamento dell’educazione finanziaria e l’introduzione dell’educazione alla autonomia economica di genere nelle scuole e nelle universitĂ , arrivando anche a renderla strutturale, inserendola nel Piano Triennale Offerta Formativa (Ptof); una guida ai sostegni economici per le donne vittime di violenza; la tutela contrattuale e responsabilizzazione nella sottoscrizione di impegni finanziari che significa incoraggiare le donne a esaminare con attenzione ogni documento prima della firma; consapevolezza patrimoniale e accesso alla gestione finanziaria nella comunione dei beni; obblighi di rendicontazione attraverso indici specifici e premialitĂ per le imprese piĂą virtuose; sviluppo e diffusione degli accordi tra banche e tra banche e istituzioni; obbligo di versamento della retribuzione su conto corrente intestato alla lavoratrice; agevolazioni fiscali per le donne vittime di violenza; misure a sostegno del rientro al lavoro dopo la maternitĂ ; istituzione di sportelli dedicati al contrasto della violenza economica.
Ed ancora un fondo di emergenza per donne vittime di violenza economica per consentire di offrire sostegno economico immediato per favorire percorsi di autonomia. Fondo che potrebbe essere finanziato con fondi pubblici o con il cofinanziamento da parte di imprese private e enti filantropico erogativi; valutare la possibilitĂ di potenziare l’istituto del congedo indennizzato alle lavoratrici subordinate del settore pubblico e privato, alle lavoratrici autonome e del settore domestico, qualora inserite in un percorso di protezione certificato.
Infine garantire una destinazione vincolata e trasparente dei fondi destinati ai centri antiviolenza, affinché le risorse pubbliche siano effettivamente impiegate per il sostegno integrato e multidisciplinare delle vittime. ANSA

