Bozza dl, piazze vietate a condannati per terrorismo o lesioni ad agenti

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ROMA, 05 FEB – Il divieto di partecipazione a riunioni o ad assembramenti in luogo pubblico sarà disposto dal giudice con la condanna per una serie di delitti, che vanno dall’attentato per finalità terroristiche o di eversione, a devastazione e saccheggio, passando per le lesioni contro agenti delle forze dell’ordine, sanitari o arbitri: è quanto prevede una scheda di sintesi del decreto sicurezza, il cui esame è previsto nel Consiglio dei ministri di oggi.

Il questore, secondo la scheda, può prescrivere al condannato di comparire personalmente una o più volte, negli orari indicati, nell’ufficio o comando di polizia competente nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni su cui è disposto il divieto. Sono previste pene da 4 mesi a un anno per la violazione del divieto.

“Dell’accompagnamento e dell’ora in cui è stato compiuto” il fermo preventivo “è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se riconosce che non ricorrono le condizioni (…) ordina il rilascio della persona accompagnata”. È quanto si legge ancora nel testo della più recente bozza del dl sicurezza, in merito al fermo preventivo di 12 ore per le persone ritenute pericolose ai cortei o con precedenti specifici. “Al pubblico ministero è data altresì immediata notizia del rilascio della persona accompagnata e dell’ora in cui è avvenuto”, si legge ancora nel testo. (ANSA)

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