ROMA, 26 GEN – La Consulta ha dichiarato l’illegittimitĂ costituzionale dell’art. 18 della legge sull’ordinamento penitenziario, nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa a svolgere i colloqui con il coniuge – la parte dell’unione civile o la persona con lei stabilmente convivente -, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del suo comportamento in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell’ordine e della disciplina, nĂ©, riguardo all’imputato, ragioni giudiziarie.
La pronuncia rileva, inoltre, che una larga maggioranza degli ordinamenti europei riconosce ormai ai detenuti spazi di espressione dell’affettivitĂ intramuraria, inclusa la sessualitĂ . La norma dichiarata illegittima, nel prescrivere in modo inderogabile il controllo a vista sui colloqui del detenuto, gli impedisce di fatto di esprimere l’affettivitĂ con le persone a lui stabilmente legate, anche quando ciò non sia giustificato da ragioni di sicurezza.
La Corte ha pertanto riscontrato la violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. per la irragionevole compressione della dignitĂ della persona causata dalla norma in scrutinio e per l’ostacolo che ne deriva alla finalitĂ rieducativa della pena. (ANSA)

