Appunti per una vera LEGITTIMA DIFESA

  • La LEGITTIMA DIFESA – oltre all’interno del domicilio privato e alle pertinenze di esso e in ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, agricola, professionale o imprenditoriale – va estesa anche per quanto riguarda le altre proprietà private mobili quali: automezzi, roulotte, camper, siano essi in sosta che in movimento, per coloro che, legittimamente, presenti in quei luoghi usano un’arma regolarmente detenuta o qualsiasi altro mezzo idoneo al fine di difendersi.

  • Chiunque rientri nell’ipotesi della difesa legittima, ma che ugualmente venga raggiunto da Avviso di Garanzia per i c.d. atti dovuti dell’A.G. procedente, ha diritto di beneficiare dell’Istituto del Gratuito Patrocinio legale per tutta la durata del procedimento che lo vede coinvolto.

  • Deve essere escluso ogni tipo di risarcimento per i danni subiti dagli autori di fatti criminosi e/o loro eredi, causati dalla legittima difesa.

ABOLIZIONE DEL REATO DI ECCESSO COLPOSO DI LEGITTIMA DIFESA

  • La difesa o è legittima oppure no – non è configurabile un eccesso colposo in una fattispecie che deve prevedere o la legittimità o il dolo.

CONCETTO DI DESISTENZA

  • Non è configurabile alcuna desistenza attiva qualora l’autore del reato predatorio, datosi alla fuga perché sorpreso nell’atto criminoso, ancorchè fuori dalla proprietà privata e/o sue pertinenze, rimanga volontariamente in possesso, trattenendoli fattivamente, dei beni illegalmente sottratti.

NELL’AMBITO DEL CONCETTO DI LEGITTIMA DIFESA DEVONO RIENTRARE:

  • Spari a scopo intimidatorio;

  • Modalità di detenzione legale di arma da fuoco;

  • Reato di omessa custodia in caso di furto.

SPARI A SCOPO INTIMIDATORIO

  • Qualora si configuri l’ipotesi, assai frequente, che la vittima del reato di natura predatoria, o spettatore di reato ai danni di terzi, non si trovi nelle immediate adiacenze del teatro criminoso, pur essendovi buon testimone, deve poter procedere, senza remore, al tentativo di far cessare la condotta criminosa e far recedere l’autore o gli autori degli medesimi atti criminosi affinchè non siano portati a più gravi conseguenze. Un intervento diretto ravvicinato comporterebbe un rischio non calcolato e non calcolabile e giuridicamente non dovuto per cui, fermo restando il dovere di richiedere immediatamente l’intervento delle Forze di Polizia, non può essere punito e quindi risultare legittima, l’esplosione in aria di colpi d’arma da fuoco finalizzata a far cessare o a far desistere l’atto criminoso, dovendosi sempre configurare lo Stato di Necessità ex articolo 54  Codice Penale, modificato con  l’estensione al Diritto di proprietà ed alla sua tutela.

MODALITA’ DI DETENZIONE DELL’ARMA DA FUOCO

  • Chi detiene legalmente un’arma ha il diritto di custodirla nella propria abitazione o domicilio e/o pertinenza di esse, con e nelle modalità più consone per poterla utilizzare in caso di legittima difesa; quindi montata, carica e facilmente raggiungibile in caso d’emergenza; resta salvo il dovere di renderla inaccessibile a minori o a persone non legittimate all’uso. In caso di assenza prolungata dal luogo di detenzione dell’arma medesima, la stessa deve essere conservata e custodita con modalità straordinarie quali, lo smontaggio, la separazione fisica dal munizionamento e/o il ricovero in armadi blindati, casseforti, cassette di sicurezza.

OMESSA CUSTODIA – PATITO FURTO DI ARMA

  • Non è punibile, né destinatario di misure amministrative penalizzanti, chi, vittima di furto o di rapina, si veda sottratto dell’arma detenuta e custodita secondo i ragionevoli criteri delineati come sopra.

Reggio Emilia, 8 maggio 2017

Cav. Ivaldo Casali (Ispettore Polizia Municipale a.r.)

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