Proposta di legge precari Vigili del Fuoco

 

Proposta di legge per i precari vvf.

La presente proposta di legge è finalizzata a valorizzare la professionalità dei volontari che operano nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è una realtà importante per la sicurezza dei cittadini del nostro Paese e in molte occasioni si è rivelato decisivo per la salvezza di tante vite umane. Come legislatori, il nostro compito è quello di tutelare questa
importante categoria.

vigili-fuoco
L’efficienza e l’operatività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono grandi meriti da attribuire agli stessi volontari,
pronti a sostituire i colleghi effettivi e a prestare soccorso nelle situazioni più difficili mettendo anche a repentaglio la loro
stessa vita I commi 519, 523 e 526 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) hanno disciplinato la stabilizzazione del precariato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Primo obiettivo della stabilizzazione del precariato nel pubblico impiego è il riconoscimento del lavoro svolto dal personale a tempo determinato che, negli anni, ha limitato il forte disagio organico. Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, recante disciplina delle procedure per il reclutamento, l’avanzamento e l’impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all’articolo 6, comma 1, lettera d), prevede, quale requisito anagrafico per l’iscrizione all’elenco del personale volontario un’età non inferiore a 18 anni e non superiore a 45 anni. premesso che:

l’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – richiamata dai Trattati – dispone il divieto di qualsiasi forma di discriminazione fondata «, in particolare, su… (omissis) l’età …» e l’articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 definisce come «discriminazione diretta» quando «sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all’articolo 1 [religione, convinzioni personali, handicap, età o tendenze sessuali], una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga»;
la medesima direttiva ha fatto salva, all’articolo 4, paragrafo 1, la possibilità agli Stati di stabilire una disparità di trattamento basata su una «caratteristica correlata a uno qualunque dei motivi di cui all’articolo 1» laddove essa costituisca «requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa»; all’articolo 6, paragrafo 1, ha fatto salva la possibilità agli Stati membri di prevedere differenze di trattamento in ragione dell’età per il raggiungimento di finalità legittime, compresi «giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale»;
l’interpretazione di dette clausole eccezionali deve essere necessariamente restrittiva e deve consentire disparità solo qualora siano «oggettivamente e ragionevolmente giustificate» e purché il requisito sia «proporzionato», in quanto la giurisprudenza e la dottrina europea hanno riconosciuto il principio di non discriminazione in base all’età quale principio generale del diritto dell’Unione europea, cui la direttiva in argomento dà concreta attuazione;
se, da un lato, a livello europeo si è più volte sancito la illegittimità delle normative che fanno espressamente riferimento a limiti d’età per l’accesso ai concorsi pubblici nella pubblica amministrazione, dall’altro, si è convenuto, con alcune sentenze note, di ritenere legittima apposizione di un limite d’età per l’accesso a particolari professioni, quali le Forze armate e di polizia e i Corpi dei vigili del fuoco, se questa è atta a «garantire il carattere operativo ed il buon funzionamento». A tal fine, il considerando 18 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 testualmente poneva come limite alla propria applicazione, l’effetto di «costringere le forze armate nonché i servizi di polizia, penitenziari o di soccorso ad assumere o mantenere nel posto di lavoro persone che non possiedano i requisiti necessari per svolgere l’insieme delle funzioni che possono essere chiamate ad esercitare, in considerazione dell’obiettivo legittimo di salvaguardare il carattere operativo di siffatti servizi»;
tuttavia, è recente la sentenza della Corte di Giustizia europea nella causa C-416/13 che innova, per certi versi, l’interpretazione che fin qui si è fatta del principio di non discriminazione e delle clausole eccezionali richiamate sopra;
la Corte infatti, ha rilevato che sebbene «secondo una costante giurisprudenza, il possesso di capacità fisiche particolari è una caratteristica legata all’età», nulla consente di affermare che l’obiettivo di garantire il carattere operativo e il buon funzionamento dei Corpi di polizia (nel caso di specie) sia raggiunto dal mantenimento di un simile limite per l’accesso ai concorsi pubblici, e nulla dimostra che le capacità fisiche richieste siano necessariamente collegate ad una fascia predeterminata d’età;
nella sentenza si pone in rilievo la circostanza che l’iter della selezione concorsuale preveda già il superamento di «prove fisiche rigorose ed eliminatorie» sufficienti a raggiungere l’obiettivo di garantire piena operatività ai Corpi e si richiama, in riferimento al caso di specie, al diritto spagnolo il quale non presenta una omogeneità di comportamento, essendo questa materia regolamentata dalle comunità autonome, e nel quale, quindi, figurano – all’interno del medesimo Stato – comunità che prevedono limiti d’età più stringenti, comunità che dispongono limiti di età più ampi, ed infine comunità che non hanno stabilito alcun limite;
anche l’ordinamento italiano per l’accesso ai ruoli iniziali della polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, della polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato, della Guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco prevede – al pari di quello spagnolo sanzionato dalla Corte di giustizia europea – limiti di età più o meno stringenti, nonostante l’iter di selezione concorsuale preveda l’espletamento di esami e prove di idoneità psico-fisiche, e nonostante il personale assunto sia costantemente sottoposto a corsi periodici di addestramento, formazione o aggiornamento;
in assenza, quindi, di una ragionevole giustificazione, le norme che impongono un limite d’età all’accesso ai concorsi realizzano, secondo la Corte, una manifesta disparità di trattamento basata sull’età; a detta dell’interrogante, quindi, l’emissione della sentenza della Corte di giustizia europea del 13 novembre 2014, dovrebbe esortare il nostro Paese a superare l’attuale impostazione, adeguandola all’orientamento della Corte che pare essere, secondo l’interrogante, coerente con i principi europei e che comunque consente il raggiungimento degli obiettivi di tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico;
l’adeguamento pare necessario in via di autotutela, onde evitare che il nostro Paese possa essere sanzionato dalla Corte di giustizia europea o possa essere, alla luce del nuovo orientamento, raggiunta da notifica dell’apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea –:

Tra i requisiti per l’assunzione è previsto che il personale in questione debba essere iscritto negli elenchi di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni, che abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio e che abbia un’età non superiore ai 37 anni.
Ciò comporta l’esclusione dall’assunzione degli ultratrentasettenni, come sostiene
l’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DISCONTINUI
Vigili del fuoco, nonostante il legislatore abbia approvato una norma per stabilizzare detto personale, norma approvata una tantum e non più ripetibile.
La presente proposta di legge interessa circa 8.000 lavoratori discontinui e mira al potenziamento degli organici introducendo
una procedura più veloce e avvantaggiando i lavoratori che hanno prestato servizio per svariati anni nell’amministrazione
dei vigili del fuoco con la legittima speranza di essere stabilizzati. Inoltre, si prevede che il periodo prestato in servizio da discontinuo venga considerato ai fini previdenziali affinché possa concorrere al raggiungimento del diritto alla pensione.

Con l’articolo 1 della presente proposta di legge si provvede, anzitutto, a sanare la situazione di coloro che hanno prestato il servizio di leva all’interno del C.N.V.V.F
Il comma 2 dell’articolo 1 è diretto a modificare la legge 10 agosto 2000, n. 246, sul potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, integrando la disciplina in materia di vigili volontari discontinui attualmente dettata dall’articolo 12, comma 2, della medesima legge, che prevede che il Ministero dell’interno
– nei bandi di concorso per l’arruolamento nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco – consenta la partecipazione ai concorsi stessi, a domanda individuale, dei vigili volontari discontinui con anzianità di servizio di almeno un anno e con un’età anagrafica fino a 37 anni. Tale norma si pone in antitesi rispetto alla citata lettera d) del comma 1 dell’articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2004, poiché se il personale in questione è idoneo all’iscrizione all’elenco fino all’età di 45 anni, è la recente sentenza della Corte di Giustizia europea nella causa C-416/13 che innova, per certi versi, l’interpretazione che fin qui si è fatta del principio di non discriminazione e delle clausole eccezionali richiamate dove viene abolito il limite di età .
Viene pertanto autorizzata la stabilizzazione dei vigili del fuoco discontinui i quali, alla data della procedura selettiva, risultino iscritti negli appositi elenchi di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni, abbiano espletato almeno 120 giorni di servizio anche non continuativi, e senza limiti di età.

Per rendere coerente detta modifica legislativa con la disciplina vigente in materia, si provvede a sopprimere il secondo periodo del comma 526 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006.
Con l’articolo 2 si stabilisce che, al fine della stabilizzazione di cui all’articolo 1, il candidato deve superare, con esito favorevole, una prova selettiva, le cui modalità di svolgimento vengono demandate ad apposito decreto del Ministro dell’interno, da adottare previo parere favorevole delle organizzazioni di categoria.
L’articolo 3 reca, infine, disposizioni per la copertura finanziaria degli oneri recati dalla proposta di legge stabiliti nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015. Alla copertura  di tale onere si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall’aumento sugli acquisti e immatricolazioni di autovetture con costo superiore ai 40.000 €. sI POSSONO RICAVARE CIRCA 200 MILIONI l’anno . Alienazione dei due aerei Piaggio P180 di proprietà dell’amministrazione VV.F.
Un esemplare del 2008 è in vendita a € 4.000.000 considerato i costi di manutenzione, revisioni,
pezzi di ricambio, costi aeroportuali, nolo degli hangar e carburante annui oltre 3 milioni di euro,
si possono realisticamente risparmiare e utilizzare 11 milioni di euro per il primo anno e 3 milioni gli anni a seguire.
ART. 1.
(Autorizzazione alla stabilizzazione di vigili del fuoco).
1. Al fine di consentire, entro il 31 giugno 2015, l’assunzione di coloro che hanno prestato il servizio di leva nel C.N.V.V.F. e i volontari che da anni sono inquadrati nel C.N.V.V.F con la qualifica di Vigile volontario.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 12 della legge 10 agosto 2000, n. 246, è inserito
il seguente:
« 2-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 2, e per la durata di un triennio a decorrere dal 1o Aprile 2015, è autorizzata
la stabilizzazione dei vigili del fuoco discontinui i quali alla data della procedura selettiva risultino iscritti negli appositi elenchi di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni, abbiano espletato almeno centoventi giorni di servizio anche non continuativi senza limiti di età. Il periodo prestato in servizio concorre al raggiungimento del diritto alla pensione, computando gli anni effettivamente prestati come vigile del fuoco discontinuo ».
3. Al comma 526 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, il secondo periodo è soppresso.
ART. 2.
(Prova selettiva).
1. Al fine della stabilizzazione di cui all’articolo 1, comma 2, il candidato deve superare con esito favorevole la prova selettiva di cui al comma 2 del presente articolo.
2. Le modalità di svolgimento della prova selettiva ed i criteri per l’assegnazione del candidato presso i diversi comandi provinciali dei vigili del fuoco sono stabiliti con apposito decreto del Ministro dell’interno, previo parere favorevole delle organizzazioni di categoria. Il decreto è emanato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
(Copertura finanziaria).
1. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, determinati nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall’aumento, a decorrere dal 1o giugno 2015, disposto con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, dalle aliquote stabilite I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla vendita di autovetture di lusso, e dalla dismissione degli aerei Piaggio in forza al C.N.V.V.F. al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 300 milioni di euro annui.

Associazione Nazionale Discontinui
Il Presidente
Mazzarella Carlo
Il presidente Mazzarella Carlo (Siracusa), Il Direttivo : Luca Basso (Genova), Errico Antonio (Napoli), Solimberto Maurizio (Cosenza), Messina Gaetano (Catania), Bertelli Mirko (Ferrara) Agnello Antonino (Palermo) Daniele Caccamo (Reggio Calabria) Buonaiuto Marzio (Salerno) Muzzolu Franco (Cagliari) Macca Salvatore (Ragusa), , Emanuela Melonari (Ancona) , Coletti Michela ( Pescara) Vincenzo Nuccio (Trapani ), De Rose Gianfranco ( Cosenza), Alberto Carovigno ( taranto), Marucci Giuseppe e Carlo Savoia ( Benevento ),Antonio Mauro (Catanzaro), Sandro Ferretto ( Genova), Andrea Masa ( Roma), Sabatino Pariggiano ( Caserta ).Alessandro Perchiazzi ( Bari), Luca D’Onofrio ( Foggia), Mereu Danilo ( Nuoro) Artusa Francesco ( Vibo Valentia ) Luca Bongiorni ( Varese ) Martino Antonella ( Torino )

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DISCONTINUI VIA SAN SEBASTIANO 44, 96010 CASSARO ( SR )

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LA LETTERA A CUI IL PRESIDENTE MATTARELLA NON HA RISPOSTO

Illustrissimo Presidente,

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è una delle realtà più importanti per la sicurezza dei cittadini  del nostro Paese e in molte occasioni si è rivelato decisivo per la salvezza di tante vite umane.

Pertanto, l’Associazione Nazionale Discontinui si sente in dovere di sostenere questa importante e strategica risorsa in quanto formata dalla suddetta categoria …. ma precaria!.

Ad oggi la carenza di organico che è di circa 25.000 unità, considerato lo standard europeo, e  rischia di compromettere l’efficienza del servizio, minando alla base le esigenze di tutela dell’incolumità pubblica, della sicurezza oltre che della difesa del patrimonio boschivo e la salvaguardia del patrimonio architettonico italiano.

Per sopperire in piccola parte alla carenza menzionata, vengono richiamati in servizio i Vigili del Fuoco Volontari Discontinui, sempre pronti a sostituire, integrandoli, i colleghi effettivi sempre disponibili a prestare soccorso nelle situazioni più difficili mettendo anche a repentaglio la loro stessa vita.

I vigili del fuoco discontinui Le chiedono  di intercedere  con il  Presidente del Consiglio dei Ministri Renzi e con il  Ministro dell’Interno Alfano per  la modifica della legge 10 agosto 2000, n. 246 “in materia di stabilizzazione dei vigili del fuoco volontari discontinui” integrando in deroga a quanto stabilito dall’articolo 12, comma 2 che vengano stabilizzati i lavoratori discontinui inscritti negli appositi elenchi di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni, abbiamo espletato almeno centoventi giorni di servizio anche non continuativi, in quanto idonei al servizio come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2004, e senza limiti di età, come recita l’ultima sentenza della  corte  Europea C-416/13, dove viene  affermato che  non puo’ essere inserito questo paletto, in quanto lo stesso è discriminatorio per il candidato, visto che saranno le prove fisiche e le visite mediche a confermarne l’idoneità, oppure un incontro con Sua Eccellenza per poterle  illustrare l’assurda situazione che vivono, nata da una politica poco attenta, che ha creato una generazione di precari senza alcuno sbocco lavorativo.

L’Italia è una Repubblica fondata sulla dignità dei lavoratori … e a questi lavoratori, vigili del fuoco, andrebbe riconosciuta la loro professionalità e garantito un futuro di stabilità e dignità lavorativa. Cogliamo l’occasione per porgerLe i migliori auguri di una serena e felice  Pasqua, cosa che  purtroppo non faranno i sopracitati precari dei V.V.F., in quanto per loro non vi è futuro nel mondo del lavoro.

 Siracusa, 2 Aprile 2015Associazione Nazionale Discontinui

  V.D. Mazzarella Carlo

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