La Camera scrive la “Costituzione di Internet”: ecco i 14 punti

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13 ottobre – Nasce la Costituzione dei diritti di Internet, la carta fortemente voluta dalla presidente della Camera, Laura Boldrini, e nata dalla commissione omonima. Il documento , suddiviso in 14 articoli, è stato presentato oggi alla riunione dei presidenti dei Parlamenti degli Stati membri e del Parlamento europeo competenti in materia di diritti fondamentali, in corso a Montecitorio.

Dal 27 ottobre tutti i cittadini interessati potranno contribuire sulla piattaforma, valutando le proposte della Commissione, con commenti e suggerimenti. La consultazione durerĂ  quattro mesi. Ecco i 14 punti della Costituzione di Internet

  • .1.RICONOSCIMENTO E GARANZIA DEI DIRITTI Sono garantiti in Internet i diritti fondamentali di ogni persona riconosciuti dai documenti internazionali, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, dalle costituzioni e dalle leggi. Tali diritti devono essere interpretati in modo da assicurarne l’effettivitĂ  nella dimensione della Rete. Il riconoscimento dei diritti in Internet deve essere fondato sul pieno rispetto della dignitĂ , della libertĂ , dell’eguaglianza e della diversitĂ  di ogni persona, che costituiscono i principi in base ai quali si effettua il bilanciamento con altri diritti.
  • 2.DIRITTO DI ACCESSO Ogni persona ha eguale diritto di accedere a Internet in condizioni di paritĂ , con modalitĂ  tecnologicamente adeguate e aggiornate che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale. Il diritto fondamentale di accesso a Internet deve essere assicurato nei suoi presupposti sostanziali e non solo come possibilitĂ  di collegamento alla Rete. L’accesso comprende la libertĂ  di scelta per quanto riguarda sistemi operativi, software e applicazioni. L’effettiva tutela del diritto di accesso esige adeguati interventi pubblici per il superamento di ogni forma di divario digitale – culturale, infrastrutturale, economico – con particolare riferimento all’accessibilitĂ  delle persone con disabilitĂ .
  • 3. NEUTRALITA’ DELLA RETE Ogni persona ha il diritto che i dati che trasmette e riceve in Internet non subiscano discriminazioni, restrizioni o interferenze in relazione al mittente, ricevente, tipo o contenuto dei dati, dispositivo utilizzato, applicazioni o, in generale, legittime scelte delle persone. La neutralitĂ  della Rete, fissa e mobile, e il diritto di accesso sono condizioni necessarie per l’effettivitĂ  dei diritti fondamentali della persona. Garantiscono il mantenimento della capacitĂ  generativa di Internet anche in riferimento alla produzione di innovazione. Assicurano ai messaggi e alle loro applicazioni di viaggiare online senza discriminazioni per i loro contenuti e per le loro funzioni.
  • 4. TUTELA DEI DATI PERSONALI Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati che la riguardano, per garantire il rispetto della sua dignitĂ , identitĂ  e riservatezza.I dati personali sono quelli che consentono di risalire all’identitĂ  di una persona e comprendono anche i dati identificativi dei dispositivi e le loro ulteriori elaborazioni, come quelle legate alla produzione di profili. I dati devono essere trattati rispettando i principi di necessitĂ , finalitĂ , pertinenza, proporzionalitĂ  e, in ogni caso, prevale il diritto di ogni persona all’autodeterminazione informativa. I dati possono essere raccolti e trattati solo con il consenso effettivamente informato della persona interessata o in base a altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Il consenso è in via di principio revocabile. Per il trattamento di dati sensibili la legge può prevedere che il consenso della persona interessata debba essere accompagnato da specifiche autorizzazioni. Il consenso non può costituire una base legale per il trattamento quando vi sia un significativo squilibrio di potere tra la persona interessata e il soggetto che effettua il trattamento. Sono vietati l’accesso e il trattamento dei dati personali con finalitĂ  anche indirettamente discriminatorie.
  • 5. DIRITTO ALL’AUTODETERMINAZIONE INFORMATIVA Ogni persona ha diritto di accedere ai propri dati, quale che sia il soggetto che li detiene e il luogo dove sono conservati, per chiederne l’integrazione, la rettifica, la cancellazione secondo le modalitĂ  previste dalla legge. Ogni persona ha diritto di conoscere le modalitĂ  tecniche di trattamento dei dati che la riguardano. Le raccolte di massa di dati personali possono essere effettuate solo nel rispetto dei principi e dei diritti fondamentali. La conservazione dei dati deve essere limitata al tempo necessario, tenendo conto del principio di finalitĂ  e del diritto all’autodeterminazione della persona interessata.
  • 6. INVIOLABILITĂ€ DEI SISTEMI E DOMICILI INFORMATICI Senza l’autorizzazione dell’autoritĂ  giudiziaria, nei soli casi e modi previsti dalla legge, è vietato l’accesso ai dati della persona che si trovino su dispositivi personali, su elaboratori remoti accessibili tramite credenziali da qualsiasi elaboratore connesso a Internet o simultaneamente su dispositivi personali e, in copia, su elaboratori remoti, nonchĂ© l’intercettazione di qualsiasi forma di comunicazione elettronica.
  • 7. TRATTAMENTI AUTOMATIZZATI Nessun atto, provvedimento giudiziario o amministrativo, decisione comunque destinata ad incidere in maniera significativa nella sfera delle persone possono essere fondati unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalitĂ  dell’interessato.
  • 8. DIRITTO ALL’IDENTITĂ€ Ogni persona ha diritto alla rappresentazione integrale e aggiornata della propria identitĂ  in Rete. La sua definizione riguarda la libera costruzione della personalitĂ  e non può essere sottratta all’intervento e alla conoscenza dell’interessato. L’uso di algoritmi e di tecniche probabilistiche deve essere portato a conoscenza delle persone interessate, che in ogni caso possono opporsi alla costruzione e alla diffusione di profili che le riguardano. Ogni persona ha diritto di fornire solo i dati strettamente necessari per l’adempimento di obblighi previsti dalla legge, per la fornitura di beni e servizi, per l’accesso alle piattaforme che operano in Internet. La definizione di un’identitĂ  in Internet da parte dell’amministrazione pubblica deve essere accompagnata da adeguate garanzie.
  • 9. ANONIMATO Ogni persona può comunicare elettronicamente in forma anonima per esercitare le libertĂ  civili e politiche senza subire discriminazioni o censure. Limitazioni possono essere previste solo quando siano giustificate dall’esigenza di tutelare un interesse pubblico e risultino necessarie, proporzionate, fondate sulla legge e nel rispetto dei caratteri propri di una societĂ  democratica. Nei casi previsti dalla legge e con provvedimento motivato dell’autoritĂ  giudiziaria l’autore di una comunicazione può essere identificato quando sia necessario per garantire la dignitĂ  e i diritti di altre persone.
  • 10. DIRITTO ALL’OBLIO Ogni persona ha diritto di ottenere la cancellazione dagli indici dei motori di ricerca dei dati che, per il loro contenuto o per il tempo trascorso dal momento della loro raccolta, non abbiano piĂą rilevanza. Il diritto all’oblio non può limitare la libertĂ  di ricerca e il diritto dell’opinione pubblica a essere informata, che costituiscono condizioni necessarie per il funzionamento di una societĂ  democratica. Tale diritto può essere esercitato dalle persone note o alle quali sono affidate funzioni pubbliche solo se i dati che le riguardano non hanno alcun rilievo in relazione all’attivitĂ  svolta o alle funzioni pubbliche esercitate. Se la richiesta di cancellazione dagli indici dei motori di ricerca dei dati è stata accolta, chiunque ha diritto di conoscere tali casi e di impugnare la decisione davanti all’autoritĂ  giudiziaria per garantire l’interesse pubblico all’informazione.
  • 11. DIRITTI E GARANZIE DELLE PERSONE SULLE PIATTAFORME I responsabili delle piattaforme digitali sono tenuti a comportarsi con lealtĂ  e correttezza nei confronti di utenti, fornitori e concorrenti. Ogni persona ha il diritto di ricevere informazioni chiare e semplificate sul funzionamento della piattaforma, a non veder modificate in modo arbitrario le condizioni contrattuali, a non subire comportamenti che possono determinare difficoltĂ  o discriminazioni nell’accesso. Ogni persona deve in ogni caso essere informata del mutamento delle condizioni contrattuali. In questo caso ha diritto di interrompere il rapporto, di avere copia dei dati che la riguardano in forma interoperabile, di ottenere la cancellazione dalla piattaforma dei dati che la riguardano. Le piattaforme che operano in Internet, qualora si presentino come servizi essenziali per la vita e l’attivitĂ  delle persone, favoriscono, nel rispetto del principio di concorrenza, condizioni per una adeguata interoperabilitĂ , in presenza di paritĂ  di condizioni contrattuali, delle loro principali tecnologie, funzioni e dati verso altre piattaforme.
  • 12. SICUREZZA IN RETE La sicurezza in Rete deve essere garantita come interesse pubblico, attraverso l’integritĂ  delle infrastrutture e la loro tutela da attacchi esterni, e come interesse delle singole persone. Non sono ammesse limitazioni della libertĂ  di manifestazione del pensiero; deve essere garantita la tutela della dignitĂ  delle persone da abusi connessi a comportamenti negativi, quali l’incitamento all’odio, alla discriminazione e alla violenza.
  • 13. DIRITTO ALL’EDUCAZIONE Ogni persona ha diritto di acquisire le capacitĂ  necessarie per utilizzare Internet in modo consapevole e attivo. La dimensione culturale ed educativa di Internet costituisce infatti elemento essenziale per garantire l’effettivitĂ  del diritto di accesso e della tutela delle persone. Le istituzioni pubbliche promuovono attivitĂ  educative rivolte alle persone, al sistema scolastico e alle imprese, con specifico riferimento alla dimensione intergenerazionale. Il diritto all’uso consapevole di Internet è fondamentale perchĂ© possano essere concretamente garantiti lo sviluppo di uguali possibilitĂ  di crescita individuale e collettiva; il riequilibrio democratico delle differenze di potere sulla Rete tra attori economici, Istituzioni e cittadini; la prevenzione delle discriminazioni e dei comportamenti a rischio e di quelli lesivi delle libertĂ  altrui.
  • 14. CRITERI PER IL GOVERNO DELLA RETE Ogni persona ha diritto di vedere riconosciuti i propri diritti in Rete sia a livello nazionale che internazionale. Internet richiede regole conformi alla sua dimensione universale e sovranazionale, volte alla piena attuazione dei principi e diritti prima indicati, per garantire il suo carattere aperto e democratico, impedire ogni forma di discriminazione e evitare che la sua disciplina dipenda dal potere esercitato da soggetti dotati di maggiore forza economica. La costruzione di un sistema di regole deve tenere conto dei diversi livelli territoriali (sovranazionale, nazionale, regionale), delle opportunitĂ  offerte da forme di autoregolamentazione conformi ai principi indicati, della necessitĂ  di salvaguardare la capacitĂ  di innovazione, della molteplicitĂ  di soggetti che operano in Rete, promuovendone il coinvolgimento in forme che garantiscano la partecipazione diffusa di tutti gli interessati. Le istituzioni pubbliche adottano strumenti adeguati per garantire questa forma di partecipazione. In ogni caso, l’innovazione normativa in materia di Internet è sottoposta a valutazione di impatto sull’ecosistema digitale. La gestione della Rete deve assicurare il rispetto del principio di trasparenza, la responsabilitĂ  delle decisioni, l’accessibilitĂ  alle informazioni pubbliche, la rappresentanza dei soggetti interessati. L’accesso ed il riutilizzo dei dati generati e detenuti dal settore pubblico debbono essere garantiti e potenziati. La costituzione di autoritĂ  nazionali e sovranazionali è indispensabile per garantire effettivamente il rispetto dei criteri indicati, anche attraverso una valutazione di conformitĂ  delle nuove norme ai principi di questa Dichiarazione.