Sallusti ai domiciliari: chiede di passarli a casa della sua compagna

26 nov. – Alessandro Sallusti ha chiesto di scontare gli eventuali arresti domiciliari nella casa milanese di Daniela Santanche’. Il direttore del Giornale, condannato a 14 mesi di carcere per diffamazione, potra’ anche continuare a svolgere il suo lavoro se il magistrato di sorveglianza glielo consentira‘. E’ molto probabile che Alessandro Sallusti possa scontare la sua detenzione domiciliare, qualora il magistrato di sorveglianza gliela concedera’, nella redazione del Giornale, il quotidiano da lui diretto.

Il procuratore capo di Milano, Edmondo Bruti Liberati, ha spiegato che questa opzione potra’ essere accolta dal giudice della sorveglianza che dovra’ decidere nei prossimi giorni sulla sua proposta di concedere la pena meno afflittiva a Sallusti. Il magistrato ha anche spiegato che “l’esecuzione della pena presso il domicilio in base alla legge svuota-carceri si fonda su presupposti e finalita’ del tutto diversi da quelli del percorso di rieducazione del condannato” tanto e’ vero che e’ il pubblico ministero, di sua iniziativa e “a prescindere dall’istanza del condannato”, a sospendere l’esecuzione dell’ordine di carcerazione e a trasmettere gli atti al magistrato di sorveglianza perche’ decida.

Nel provvedimento col quale dispone la sospensione dell’ordine di esecuzione di carcerazione per Alessandro Sallusti, condannato a 14 mesi, il procuratore capo di Milano Edmondo Bruti Liberati osserva che “e’ del tutto coerente con i principi di un ordinamento liberaldemocratico non ‘imporre’ al condannato un percorso di rieducazione che egli abbia espressamente rifiutato, tanto quanto adottare misure contingenti e provvisorie volte a intervenire sul sovraffollamento del circuito carcerario, nella finalita’ ultima di garantire il rispetto della dignita’ delle persone che debbono rimanere soggette all’applicazione della pena detentiva in carcere”.

“La ratio della legge svuota-carceri, prosegue Bruti – comporta che il pm verifichi, di iniziativa, se ricorrono le condizioni per l’accesso alla modalita’ di esecuzione della pena, presso il domicilio e, in caso positivo, sospenda l’esecuzione dell’ordine di carcerazione e trasmetta gli atti al magistrato di sorveglianza”. Queste condizioni, chiarisce poi Bruti Liberati in un altro passaggio del provvedimento, ci sono perche’ la pena da eseguire e’ inferiore ai 18 mesi di carcere, non c’e’ evidenza di pericolo di fuga e “quanto alla prognosi sulla commissione di altri delitti, l’esame dei precedenti e delle pendenze potrebbe condurre a una prognosi non positiva esclusivamente con riguardo al delitto di diffamazione a mezzo stampa, ma proprio per le caratteristiche di tale reato, non si ravvisa alcune differenza, quanto ad efficacia deterrente tra detenzione in carcere e presso il domicilio”.

Inoltre, conclude Bruti Liberati, “il domicilio dichiarato dal condannato risulta idoneo ed effettivo, considerata anche la circostanza che il condannato e’ oggetto di misure di protezione”. agi

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