
11 agosto – Applicazione del diritto musulmano nel tempo e nello spazio Inserimento della concezione musulmana nelle costituzioni arabo-musulmane Cinquantasette paesi fanno parte dell’OCI di cui:
- â–º 22 paesi arabi membri della Lega araba: Algeria, Arabia Saudita, Bahrain, Gibuti, Egitto, Emirati arabi uniti, Iraq, Giordania, Kuwait, Libano, Libia, Marocco, Mauritania, Oman, Palestina, Qatar, Somalia, Sudan, Siria, Tunisia, Unione delle Comore, Yemen.
- â–º 35 paesi non arabi: Afghanistan, Albania*, Azerbaigian*, Bangladesh, Benin*, Brunei Darussalam, Burkina Faso*, Camerun*, Costa-d’Avorio*, Gabon*, Gambia*, Guinea*, Guinea Bissau*, Guyana*, Indonesia, Iran, Kazakistan*, Kirghizistan*, Malaysia, Maldive, Mali*, Mozambico*, Niger*, Nigeria*, Uganda*, Uzbekistan*, Pakistan, Senegal, Sierra Léone, Suriname, Tadjikistan*, Ciad*, Togo*, Turkménistan*, Turchia*.
Una veloce analisi delle costituzioni di questi paesi mostra che quelle dei paesi arabi, eccetto il Libano e la Siria, indicano l’islam come religione di stato, e la maggior parte aggiunge che il diritto musulmano costituisce una fonte principale, addirittura la fonte principale del diritto.
Le costituzioni di 24 paesi non arabi (indicati con l’asterisco) adottano la laicità , termine che non è menzionato in nessuna costituzione araba. Ricordiamo qui le disposizioni costituzionali più importanti dei paesi arabi in rapporto con l’islam.
Algeria: L’islam è la religione dello stato (art. 2).
Arabia Saudita: Il Regno dell’Arabia Saudita è uno Stato arabo islamico che gode della piena sovranità . Sua religione è l’islam. La sua costituzione è il Libro di Dio e la Sunnah del suo Profeta (art. 1).
Bahrain: La religione dello stato è l’islam e la Shari’ah è una fonte principale della legislazione (art. 2). Egitto: L’islam è la religione dello stato […]; i principi della legge islamica costituiscono la fonte principale di legislazione (art. 2).
Emirati Arabi Uniti: L’islam è la religione ufficiale della Federazione; la Shari’ah islamica è una fonte principale della legislazione (art. 7).
Gibuti: L’islam è la religione dello stato (Preambolo).
Giordania: L’islam è la religione dello stato (art. 2). Il re deve essere musulmano, sano di spirito, nato da una sposa legittima e da genitori musulmani (art. 28 e).
Iraq: L’islam è la religione ufficiale dello stato e una fonte principale della legge (art. 2 al. 1).
Kuwait: La religione dello stato è l’islam. La Shari’ah islamica è una fonte principale della legislazione (art. 2).
Libia: L’islam è la religione dello stato (Proclamazione costituzionale, art. 2). Il Corano è la legge della società nella Giamahiriyya araba libica popolare socialista (Proclamazione dell’avvento del potere del popolo, art. 2).
Marocco: L’islam è la religione dello stato (art. 6).
Mauritania: I precetti dell’islam sono la sola fonte di diritto (Preambolo). L’islam è la religione del popolo e dello stato (art. 5). Oman: La religione dello stato è l’islam e la Shari’ah islamica è la fonte della legislazione (art. 2).
Palestina: L’islam è la religione ufficiale in Palestina. I principi della Shari’ah islamica saranno una fonte principale della legislazione (art. 4 al. 1 e 2).
Qatar: Qatar è uno stato arabo indipendente e sovrano; l’islam è la sua religione e la Shari’ah islamica, la fonte principale della sua legislazione (art. 1).
Somalia: Tra i principi da rispettare: L’adesione ai principi di base dell’islam in uno stato secolare che separa la religione dallo stato, ma di cui l’islam è la religione nazionale (Preambolo).
Sudan: L’islam è la religione della maggioranza dei suoi abitanti (art. 1). La Shari’ah islamica e l’unanimità dell’Ummah che si manifesta nel referendum, la Costituzione e l’usanza sono le fonti della legislazione; non si può legiferare in violazione di queste fonti (art. 65).
Siria: La religione del Presidente della repubblica è l’islam. La dottrina islamica è una fonte principale della legislazione (art. 3 al. 2 e 2).
Tunisia: La Tunisia è uno Stato libero, indipendente e sovrano; la sua religione è l’islam (art. 1). Il Presidente della Repubblica è il capo dello stato. La sua religione è l’islam (art. 38).
Unione delle Comore: Il popolo comoriano afferma solennemente la sua volontà di attingere nell’islam, l’ispirazione permanente dei principi e regole che reggono l’unione (preambolo).
Yemen: L’islam è la religione dello stato (art. 2). La Shari’ah islamica è la fonte di tutte le legislazioni (art. 3).
Libano: La libertà di coscienza è assoluta. Rendendo omaggio all’Altissimo, lo stato rispetta tutte le confessioni e ne garantisce e protegge il libero esercizio purché non sia recata offesa all’ordine pubblico. Garantisce anche alle popolazioni, a qualsiasi rito appartengano, il rispetto del loro statuto personale e dei loro interessi religiosi (art. 9).
di: Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh
Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh è un cristiano d’origine palestinese, di nazionalità svizzera. È responsabile di Diritto arabo e islamico presso l’Istituto Svizzero di Diritto Comparato, a Losanna.
