Etilometro: la Legge Salvini contro la legge di Henry, Widmark e Unionale

etilometro

di Armando Manocchia – Questa è una Lettera Aperta indirizzata al Ministro Salvini e al sistema Togalitario di questo meraviglioso Paese perché la Legge del primo e le sentenze dei secondi mettono in mezzo alla strada un sacco di gente.

Premetto che mi guardo bene dal difendere chi si ubriaca e si mette alla guida di un veicolo, o chi guida a velocità pericolosa, ma faccio altrettanto di fronte a chi fa Leggi illegittime per punire e fare cassa e anche a chi le applica.

Ministro, che il tuo decreto non vale nulla, che è sott’ordinato e che gli strumenti devono prima essere legalizzati dal MIMIT, lo sanno anche i sassi, ma soprattutto, non esiste nessun laboratorio in grado di effettuare le tarature se mancano gli strumenti della compensazione ambientale. La loro installazione è contraria alla taratura e alla Metrologia Legale.

Ministro, un decreto amministrativo NON può sostituire la scienza metrologica, né può modificare le leggi fisiche e non può nemmeno derogare agli standard internazionali del Sistema Internazionale delle Misure (SI), e tanto meno può creare ‘valori fissi’ contrari alla realtà scientifica.

Sarò più chiaro

Vedi Ministro, è come dire che in Italia 8 etti equivalgono a un chilo, e devi pagare un chilo comprando 8 etti.

Applicare il coefficiente 2300:1 imposto dal DM 196/90 quando la misura reale dimostra 2096:1 in termini metrologici, equivale a stabilire per legge che otto etti corrispondano a un chilogrammo.

Questa forzatura viola il principio di riferibilità ai campioni nazionali imposto dalla L.273/1991, art.4.

La suddetta Legge, impone che ogni misura legale sia riferibile ai campioni nazionali, non a un valore normativo.

Ministro, non puoi pretendere che il rapporto sangue/aria sia 2300:1 quando sperimentalmente risulta 2100:1 o diverso, perché questo significa sostituire la legge fisica di Henry con un decreto amministrativo, rendendo la misura non riferibile e quindi invalida.

E questa pratica non è concepibile e non è possibile, come non è possibile decretare che un metro campione misuri 92cm, così il DM 196/90 non può imporre un coefficiente di partizione privo di validazione metrologica. La difformità rilevata (8,87%) eccede infatti i limiti di tolleranza previsti dalla L.273/1991 e configura difetto originario di taratura.

Ministro, la metrologia legale non ammette finzioni normative: se lo strumento misura 2096, non può attestare 2300 per effetto di un decreto. Tale discrepanza, in violazione della L.273/1991, trasforma l’accertamento da prova scientifica in presunzione legale priva di fondamento tecnico, con conseguente inutilizzabilità del dato.

Ti faccio alcune analogie:

È come se tu dicessi che, per la legge, un metro equivale 92centimetri, e poi fai sanzionare chi costruisce case con il metro vero.
È come se un tuo decreto stabilisse che l’acqua bolle a 92 gradi, quando i termometri sono tarati per legge a 100.
È come se i ‘compra oro’ pesassero l’oro con una bilancia che per un tuo decreto segna 10 grammi quando ne mettono solo 8,7.
O come dire che un orologio fermo segna l’ora giusta per legge, due volte al giorno.

Faccio altre analogie?

È come certificare una bilancia tarata solo a 20 gradi, e poi usarla in una cella frigorifera a -5.
O come misurare la febbre con un termometro che per decreto non può segnare sotto i 37,5.
È come dire che un litro di benzina è 0,8 litri perché lo dice il distributore, non il campione nazionale.
È come se il chilogrammo campione di Parigi fosse sostituito da una tua legge che dice ‘da oggi pesa 1,1 kg’.
Oppure, come vendere stoffa a metro, ma il metro per una tua legge è 85 centimetri.

Ministro, mi fermo o vado avanti?

Mi fermo, ma devi sapere che la metrologia non è una roba che si vota in Parlamento: se il rapporto è 2100, non puoi scrivere 2300 su un decreto.

Insomma, un tuo decreto può cambiare una sanzione, ma non può cambiare la legge di Henry.
Se 8 etti li fai diventare un chilo per legge, la tua non è metrologia, è confisca.
È come se per la tua legge il litro di vino fosse 750 ml e ne paghi un litro.

Ministro (e Giudici), queste analogie sono giuridicamente perfette nei confronti dell’etilometro e di ogni strumento di misura legale mai legalizzato con i riferimenti alla misura campione.

Vale per qualsiasi strumento di misura legale che stabilire per decreto che otto etti equivalgono a un chilogrammo non rende vera la misura, ma ne dimostra l’assenza di riferibilità ai campioni nazionali imposta dalla L.273/1991, ed è così per l’etilometro che impone il coefficiente 2300:1 quando sperimentalmente risulta 2096:1, o anche quando, diverso da soggetto a soggetto e da momento a momento, produce un dato privo di validazione metrologica e giuridicamente inutilizzabile.

Ministro (e Giudici), qualora l’algoritmo interno calcolasse il coefficiente reale, la misura resterebbe inattendibile dal momento che non potrebbe separare l’alcol alveolare dall’inquinamento buccale, gastrico e ambientale.

Infine, in base alla legge di Henry, le vene, le arterie e i capillari sono in realtà soltanto un serbatoio temporaneo per l’alcol ingerito e non hanno alcuna influenza sulle facoltà della persona finché l’alcol non viene distribuito nel corpo e negli organi attraverso la sua diffusione.

E’ infatti questo alcol diffuso nei tessuti corporei che incide sulle capacità psicofisiche del soggetto.
Tant’è che è lo stesso D.M. 196/90 a richiamare Widmark per la diffusione dell’alcol nel corpo ed è lo stesso Widmark a identificare la cinetica di eliminazione, pari a 0,10-0,20 g/L ogni ora, con una media di 0,15 g/L/h, di cui il 90/95% per via epatica e il rimanente 5/10% per via alveolare, urinaria e sudorale:

Ministro, sono tutti elementi del corpo, non del sangue!

Armando Manocchia

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