Il Consiglio dei ministri, secondo alcune indiscrezioni, ha approvato il ddl recante “Disposizioni per l’attuazione del Patto dell’Unione europea sulla migrazione e l’asilo del 14 maggio 2024 e ulteriori disposizioni in materia di immigrazione”. Nello specifico il disegno di legge include alcune novità che riguardano il blocco navale, le espulsioni e alcune regole per i centri di permanenza.
Il blocco navale in casi di pericolo
“Nei casi di minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale, l’attraversamento del limite delle acque territoriali può essere temporaneamente interdetto con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’interno». Costituiscono minaccia grave «il rischio concreto di atti di terrorismo o di infiltrazione di terroristi sul territorio nazionale; la pressione migratoria eccezionale tale da compromettere la gestione sicura dei confini; le emergenze sanitarie di rilevanza internazionale; gli eventi internazionali di alto livello che richiedano l’adozione di misure straordinarie di sicurezza” si legge nell’articolo 10 del provvedimento.
Le sanzioni in caso di violazione del blocco navale
In caso di trasgressione per quanto riguarda il blocco navale “salvo che il fatto costituisca reato, si applica al trasgressore la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10 mila a euro 50 mila. In caso di reiterazione della violazione commessa con l’utilizzo della medesima imbarcazione, “si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca dell’imbarcazione e l’organo accertatore procede immediatamente a sequestro cautelare. Si ha reiterazione nel caso di nuova violazione, commessa con l’utilizzo della medesima imbarcazione, contestata anche solo a uno degli autori o degli obbligati in solido nei cui confronti, nel quinquennio precedente, è stata accertata, con provvedimento esecutivo, una precedente violazione delle disposizioni del presente articolo, salvo che tale autore od obbligato in solido provi che la condotta illecita è avvenuta contro la sua volontà , manifestata attraverso comportamenti idonei, specificamente volti a impedirne il compimento”.
Le espulsioni
Il giudice “ordina l’espulsione dello straniero ovvero l’allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente a uno Stato membro dell’Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente a uno Stato membro dell’Unione europea sia condannato a una pena restrittiva della libertà personale per violenza o minaccia a pubblico ufficiale, resistenza a pubblico ufficiale, violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario, con circostanze aggravanti”.
Niente telefoni nei Cpr
Nuove regole anche per chi trova nei Cpr: “Al di fuori degli orari, degli spazi e delle modalità di utilizzo autorizzate”, allo straniero trattenuto “non è consentita la libera detenzione, all’interno della struttura, di telefoni cellulari, anche di proprietà , i quali sono custoditi da personale del soggetto incaricato della gestione per essere messi a disposizione dell’interessato per il periodo strettamente necessario per l’utilizzo”. Lo prevede una norma contenuta nell’articolo 17 della bozza di disegno di legge.
Le quattro condizioni per ottenere la protezione complementare
Un periodo di soggiorno regolare di almeno cinque anni, la conoscenza certificata della lingua italiana, la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari e una disponibilità finanziaria analoga a quella richiesta per i ricongiungimenti familiari. Sono le quattro condizioni “cumulative” per ottenere la protezione complementare previste dal ddl.
La stretta per evitare l’uso strumentale dei ricongiungimenti familiari
“Per evitare l’uso strumentale delle norme sui legami familiari”, il disegno di legge sull’immigrazione “introduce criteri di maggior rigore rispetto agli attuali”. È quanto si legge nel comunicato finale del Cdm. Nel dettaglio per quanto riguarda la “protezione complementare” sono “definite con precisione” le condizioni che “dimostrano l’effettiva esistenza di vincoli familiari e di integrazione sociale”, con accertamenti basati “sulla natura effettiva dei legami, sulla durata del soggiorno nel territorio nazionale e sull’esistenza di legami familiari, sociali o culturali con il Paese d’origine, impedendo il rilascio del titolo in presenza di condanne per reati che comportano la pericolosità sociale del richiedente”. Sui ricongiungimenti familiari la delega al governo “specifica i criteri per l’identificazione dei familiari che hanno titolo al ricongiungimento, al fine di limitare l’abuso dello strumento e di garantire che l’accesso ai benefici sia riservato a chi versi in condizioni di oggettiva vulnerabilità e privo di adeguato sostegno nel Paese d’origine”.
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