La Camera dei deputati ha approvato all’unanimitĂ , con 227 voti favorevoli, una proposta di legge che stabilisce che in assenza di un “consenso libero e attuale” si configura il reato di violenza sessuale. Il testo passa ora al Senato per il seguito dell’iter parlamentare. La definizione del reato viene quindi collegata espressamente alla presenza o meno di un consenso che sia libero e riferito al momento in cui la condotta viene posta in essere, come indicato nella nuova formulazione dell’articolo.
Il ruolo dell’emendamento e delle relatrici in commissione Giustizia
Secondo quanto riportato nel testo approvato, la proposta di legge è il risultato dell’approvazione, in commissione Giustizia, di un emendamento predisposto dalle relatrici Carolina Varchi, di Fratelli d’Italia, e Michela Di Biase, del Partito democratico. L’emendamento è stato definito dopo una trattativa che ha coinvolto anche il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la segretaria del Pd Elly Schlein. Su questa base è stato elaborato il testo che la Camera ha votato in Aula, collegando la configurazione del reato alla presenza del consenso libero e attuale della persona interessata.
La riscrittura dell’articolo 609-bis del codice penale
Il provvedimento approvato prevede la riscrittura integrale dell’articolo 609-bis del codice penale. Nella nuova versione viene introdotta la nozione di consenso, in linea con la Convenzione di Istanbul. Il riferimento è alle componenti individuate dalla Convenzione, che sono la libertĂ e l’attualitĂ . Il testo collega quindi la configurazione del reato di violenza sessuale all’assenza di un consenso che presenti queste caratteristiche, come indicato nel richiamo alla Convenzione stessa.
Le tre condotte individuate dal primo comma
Nel nuovo testo dell’articolo, il primo comma individua tre diverse possibili condotte che, in assenza del consenso libero e attuale della persona, costituiscono il reato di violenza sessuale. Si tratta del compiere atti sessuali su un’altra persona, del far compiere atti sessuali a un’altra persona e del far subire atti sessuali a un’altra persona. Queste tre ipotesi vengono indicate espressamente come condotte che integrano il reato quando non è presente il consenso così definito.
Le fattispecie richiamate nel secondo comma
Il secondo comma ripropone, con lievi modifiche, le due fattispecie che attualmente integrano il delitto di violenza sessuale. La prima è quella in cui qualcuno viene costretto a compiere o a subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autoritĂ . La seconda riguarda i casi in cui si abusa delle condizioni di inferioritĂ fisica o psichica o di particolare vulnerabilitĂ della persona offesa. Il testo specifica dunque che queste situazioni continuano a costituire il reato di violenza sessuale, richiamando le modalitĂ giĂ previste dalla normativa in vigore, pur all’interno della nuova formulazione dell’articolo.
Il passaggio al Senato
La riscrittura dell’articolo 609-bis introduce la nozione di consenso in coerenza con la Convenzione di Istanbul, che individua nella libertĂ e nell’attualitĂ le componenti del consenso rilevante. Il provvedimento approvato dalla Camera all’unanimitĂ si inserisce in questo quadro di riferimento, richiamando tali elementi nel testo normativo. Dopo il voto di Montecitorio, la proposta di legge passa ora al Senato, dove continuerĂ il percorso previsto dall’iter legislativo.
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