Open Arms, i giudici: “Italia non obbligata ad assegnare porto sicuro”

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Lo Stato italiano non aveva l’obbligo di fornire il Porto Sicuro (Pos) alla nave Open Arms

È la conclusione da cui parte il ragionamento che ha indotto il tribunale di Palermo ad assolvere l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini dalle accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio nella vicenda che ha visto protagonista la ong spagnola Open Arms. Ad agosto del 2019, il Viminale vietò all’imbarcazione, illegittimamente secondo l’accusa, di far sbarcare i migranti soccorsi in mare.I giudici hanno depositato oggi la motivazione della sentenza.

Le motivazioni

“Il convincimento che nella vicenda oggetto del presente procedimento nessun obbligo di fornire il Pos gravasse sullo Stato italiano, né, dunque, sull’odierno imputato, – spiegano i giudici preliminarmente – esime evidentemente il collegio dall’affrontare analiticamente diverse tematiche prospettate ed animatamente dibattute dalle parti quali, ad esempio, quelle relative alla circostanza che la nave Open Arms avesse potuto fungere da Pos, ovvero al fatto che il primo intervento non avesse in realtà riguardato un’imbarcazione in distress, o ancora al fatto che i tempi trascorsi in attesa del Pos potevano legittimamente spiegarsi (anche tenuto conto dei considerevoli tempi ordinari di sbarco impiegati in altre operazioni di salvataggio concluse in Italia, anche in epoca diversa dalla reggenza Salvini del Ministero dell’Interno) con l’esigenza di provvedere prima alla distribuzione dei migranti fra gli Stati Europei”.

Può con sicurezza escludersi che lo Stato italiano avesse respinto i migranti (e tra essi i rifugiati, coloro i quali avrebbero avuto diritto di asilo e coloro che avrebbero potuto correre il rischio effettivo di subire una violazione dei propri diritti fondamentali internazionalmente riconosciuti) verso una nazione in cui sussista un ragionevole rischio di subire un pregiudizio alla propria vita, alla libertà, ovvero all’integrità psicofisica”, scrivono ancora i giudici del tribunale di Palermo nelle motivazioni della sentenza.

“Invero, – spiegano – lo Stato italiano, inizialmente, col decreto dell’1 agosto 2019 si era limitato ad interdire l’accesso ad Open Arms (che peraltro in quel momento si trovava, in acque internazionali, ad oltre 50 miglia dalle coste italiane) nelle acque territoriali, senza con ciò respingerla verso Paesi nei quali i migranti avrebbero corso il rischio di subire i pregiudizi alla propria vita sopra specificati (in tesi, verso la Libia), confidando sul fatto che i paesi direttamente ‘responsabili’ (Spagna e Malta), ove i migranti non avrebbero corso i rischi sopra specificati, avrebbero potuto accogliere i migranti”.  https://tg24.sky.it

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