Stato democratico di diritto: ovvero dalla tolleranza del male alla sua istituzionalizzazione

giustizia

L’incessante opera di secolarizzazione ed il dominio della scienza e della tecnica stanno portando a far mutare pelle allo Stato democratico di diritto

di Daniele Trabucco – Alcuni autorevoli costituzionalisti (Vincenzo Baldini), nell’analizzare il passaggio dallo Stato liberale di diritto allo Stato democratico di diritto cosí come é declinato nella Costituzione repubblicana italiana vigente del 1948, ritengono, proprio alla luce del Testo fondamentale, che questo non sia neutrale, ma assuma precisi valori i quali sono quelli essenzialmente legati alla lotta antifascista: la garanzia dei diritti inviolabili (art. 2 Cost.), il principio di eguaglianza in senso formale e sostanziale (art. 3, commi 1 e 2, Cost.), il principio lavorista (art. 4 Cost.), il principio autonomista (art. 5 Cost.) etc.

Francamente questo “patriottismo costituzionale” non mi entusiasma affatto. Tutti gli ordinamenti costituzionali moderni e contemporanei, lo ha spiegato magistralmente il prof. Marino Gentile (1906-1991), affidano al consenso pattizio il fondamento di quei “valori” ritenuti i fondamenti della comunitá politica di cui la Costituzione é espressione. Questo patto, peró, secondo l’ interpretazione di Hobbes operata da Carl Schmitt (1888-1985), “non concerne un ordine naturale preesistente”, bensí un ordine artificiale, convenzionale, che dal patto medesimo trae la propria origine e legittimazione.

Ora, in una societá pluralista e includente il valore non puó in alcun modo assumere un significato fisso, cristallizzato, ma é sempre modulabile e necessariamente aperto a seconda delle diverse aggregazioni del pluralismo. Questo significa, allora, ammettere la dimensione anfibologica del Testo costituzionale le cui disposizioni devono essere continuamente costruite mediante le tecniche di bilanciamento (Abwägung in lingua straniera tedesca).

Pertanto, dovendo far coesistere ogni possibile contenuto nell’ordinamento, lo Stato non puó che essere hobbesianamente e weberianamente neutrale (con buona pace dei sostenitori dei “valori”) con ricadute anche nella “macchina” legislativa, parlamentare e democratica. Tuttavia, l’incessante opera di secolarizzazione ed il dominio della scienza e della tecnica stanno portando a far mutare pelle allo Stato democratico di diritto: se, in un primo momento, esso tollerava ció che era contrario all’ordine naturale, ora, invece, ha assunto un impegno sistematico e istituzionale contro i c.d. principi non negoziabili.

Ad essere non negoziabile é l’aborto (inserito recentemente nel testo della Costituzione della V Repubblica francese del 1958 mediante modifica dell’art. 34), il matrimonio per tutti in nome della portata livellatrice del “valore” dell’eguaglianza, o il diritto al figlio anche ricorrendo alla maternitá surrogata etc.

Il giurista e costituzionalista tedesco Ernst Wolfgang Böckenförde, nella sua celebre opera del 1967 intitolata “La formazione dello Stato come processo di secolarizzazione”, ritiene che, ad un certo punto, lo Stato secolarizzato dovrebbe ravvedersi e darsi il compito di operare come se Dio ci fosse. In questo modo, peró, Dio non é il fondamento, ma semplicemente un’ipotesi condivisa e, quindi, convenzionale del fondamento della comunitá politica.

Inoltre, Böckenförde non spiega perché la secolarizzazione dovrebbe arrestarsi e cercare “un punto di equilibrio”. Ci troviamo innanzi ad una soluzione non convincente di stampo prettamente kantiano: anche per Kant (1724-1804), infatti, Dio e l’anima non sono conoscibili dalla ragion pura, dalla ragione teoretica, anche se bisogna vivere come se ci fossero. Da qui, allora, la necessitá di abbandonare i “miti” del costituzionalismo e riscoprire nel diritto naturale classico il vero “κατέχον” per frenare la dilagante istituzionalizzazione del male ben celato dal profumo “inebriante” delle nuove sirene omeriche della modernitá: i diritti.

Daniele Trabucco – Costituzionalista

SOSTIENI IMOLAOGGI
il sito di informazione libera diretto da Armando Manocchia

IBAN: IT59R0538721000000003468037 BIC BPMOIT22XXX
Postepay 5333 1711 3273 2534
Codice Fiscale: MNCRND56A30F717K