Autonomia bellunese: se ci sei, batti un colpo?

Daniele Trabucco

Dov’é finita la maggiore autonomia amministrativa, con la previsione delle relative risorse, per la Provincia di Belluno?

di Daniele Trabucco – Nell’ottobre 2017, contestualmente al referendum consultivo regionale veneto per la richiesta di “forme ed ulteriori condizioni particolari di autonomia” ai sensi del comma 3 dell’art. 116 della Costituzione repubblicana vigente (N.B.
Il riferimento alla norma costituzione non c’era nel quesito), si é celebrato il “discusso” (sulle criticitá tecniche si rinvia al saggio dello scrivente uscito per i tipi della Editoriale Scientifica “Referendum provinciale e richieste di maggiore autonomia: lo “strano caso” della Provincia di Belluno e giá oggetto di studio nei corsi universitari tenuti a Roma e Milano) referendum consultivo provinciale, giuridicamente non vincolante, in cui si chiedeva che la maggiore autonomia per la Provincia dolomitica trovasse collocazione nell’ambito della negoziazione e dell’intesa tra lo Stato e la Regione del Veneto.

Ovviamente, in attesa del testo dell’intesa definitiva (Il Presidente della Giunta regionale veneta parla del 2025), va precisato che la “partita” concernente Belluno non potrá trovare alcuna collocazione (non la aveva trovata neppure nella preintesa del febbraio 2018) nell’alveo del procedimento dell’art. 116, comma 3, Cost., trattandosi di un iter che coinvolge unicamente lo Stato e le Regioni ad Ordinamento comune.

Il ruolo degli enti locali territoriali, come le Province, è relegato in modo chiaro all’espressione di un parere sull’intesa raggiunta (é questa la sede per rivendicare dalla Regione del Veneto, una volte ottenute le competenze legislative ed amministrative sulle materie oggetto di trattativa, la maggiore autonomia amministrativa).

Il disegno di legge c.d. “Calderoli” (A.S. n. 615), giá approvato dal Senato della Repubblica, che é semplicemente una fonte di rango primario di attuazione (molto discutibile per diversi aspetti) dell’art. 116, comma 3, Cost., si limita a ribadire, all’art. 6, che l’ulteriore conferimento di funzioni amministrative (relative alle materie su cui la Regione ha ottenuto la potestá legislativa) spetta all’ente regionale in ragione dei criteri di sussidiarietá verticale, adeguatezza e differenziazione. Una disposizione normativa del tutto inutile, mermamente ricognitiva dell’art. 118 del Testo costituzionale, ma che rimarca come la maggiore autonomia amministrativa per la Provincia di Belluno dipenderá da una scelta della Regione del Veneto e sempre a condizione che la legge di autonomia negoziata ottenga il via libera da parte del Parlamento italiano a maggioranza assoluta dei propri componenti sulla base (e non in conformitá) dell’intesa.

Prof. Daniele Trabucco – Costituzionalista

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