DENUNCIA-QUERELA contro le liste di proscrizione

Roberto Nuzzo
Roberto Nuzzo

Riportiamo il testo integrale della DENUNCIA-QUERELA contro le liste di proscrizione, presentata presso gli Uffici della Digos di Lecce da Roberto Nuzzo, sottufficiale dell’Aeronautica in riserva

Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce

Per il tramite dell’Ufficio Digos della Questura di Lecce

ATTO DI DENUNCIA – QUERELA

Io sottoscritto Nuzzo Roberto nato……………… (omissis)

ESPONGO QUANTO SEGUE

sono sottufficiale dell’Aeronautica collocato nella Riserva in data 7.01.2020 e, ritenendo di vivere in una democrazia, esprimo il mio libero pensiero su varie tematiche della attualità politica e storica in varie sedi, tra cui sui c.d. “social”.

Ho avuto così modo, argomentando sulla base di considerazioni storiche e politiche, di esprimere il mio dissenso dalla linea ufficiale del Governo Italiano in ordine alla guerra in Ucraina. Le mie opinioni, che peraltro non sono tenuto a giustificare, atteso che la mia libertà di espressione e opinione è sancita dalla Costituzione Italiana, promulgata dopo un ventennio di dittatura, non sono certo le elucubrazioni di un sovversivo anarcoide, ma riflessioni sul momento storico, alcune delle quali, espresse e condivise da prestigiosi politici e opinionisti americani, tra cui, per tutti, Henry Kissinger, di certo non tacciabile di “collusione con il nemico”.

E’ accaduto che a partire dal giorno 05 giugno 2022 (articolo pubblicato sull’e-zine denominato open.online), su alcune testate giornalistiche, tra cui il Corriere della Sera (pubblicazione del 08 giugno 2022 sul sito corriere.it), Quotidiano dei Contribuenti (articolo pubblicato su quotidianocontribuenti.com in data 06 giugno 2022), Corriere del Giorno ( articolo pubblicato sul sito ilcorrieredelgiorno.it del 06 giugno 2022), New Paper Publication (articolo pubblicato sul sito mahalsa.it ), Mame (articolo pubblicato sul sito mam-e.it in data 05 giugno 2022), Virgilio (articolo pubblicato sul sito virgilio.it in data 06 giugno 2022), Za ZOOM (pubblicato sul sito zazoom.it in data 05 giugno 2022), Notizie Guerra ( pubblicato sul sito notiziegeurra.it in data 06 giugno 2022), Glonaabot (pubblicato sul sito globaabot.it in data 05 giugno 2022), tra gli altri, siano comparse delle liste di opinionisti , giornalisti e politici che farebbero parte di gruppi legati alla Federazione Russa. Il Corriere della Sera è stato il primo a pubblicare un articolo di questo tenore facendo riferimento allo scoperchiamento, sulla base di un rapporto del DIS , di “una rete filo Putin complessa e variegata”, una macchina ben oliata che “ si attiva nei momenti chiave del conflitto attaccando i politici schierati con Kiev” .Per il Corriere ci troveremmo di fronte a una “ realtà che allarma gli apparati di sicurezza perché tenta di orientare , o, peggio, boicottare le scelte del governo “. Si farebbe riferimento a comportamenti in cui “ la disinformazione in ambito nazionale viene veicolata da gruppi e canali con una adesione media rilevata tra le 50.000 utenze per quelli più visibili e strutturatasì non minimo di 10.000 tali gruppi si caratterizzano per i profili no Vax no Green pass nonchè con forme associative locali che espongono una chiara posizione ideologica filo russa ed euro asiatica sovrapponendosi a narrative di matrice sovranista nazionalista” .Il Corriere del Giorno afferma che la rete filo Putin si muove in pubblico ma anche dietro le quinte. Agli inizi di maggio quando il senatore grillino Vito Petrocelli noto per le sue posizioni antigovernative si rifiuta di lasciare la presidenza della commissione esteri nonostante gli “ultimatum” anche di Conte, Ecco che gli attivisti filo russi si attivano per mettere in piedi una campagna di Mail Bombing rivolta gli indirizzi di posta elettronica del Senato tra i più attivi compaiono i canali Telegram “No Vax” e pro Russia” come @robertonuzzocanale, @G4m3OV3R e @lantidiplomatico, un sito che raccoglie documentazione per sostenere la scelta di Petrocelli di restare inchiodato alla poltrona, contro le indicazioni del partito.”

Subito dopo hanno pubblicato articoli i seguenti giornali che si citano integralmente:

-il giornale Open il giorno 5 luglio 2022: “Agli inizi di maggio, quando il grillino Petrocelli si rifiuta di lasciare la presidenza della commissione Esteri nonostante gli ultimatum espliciti del suo partito, la rete di Putin si mobilita per un bombardamento di mail verso indirizzi di posta elettronica del Senato. In prima linea ci sono canali Telegram No vax e pro Russia tra cui @robertonuzzocanale, @G4m3OV3R e @lantidiplomatico. Tra i più attivi sulla piattaforma anche la freelance Laura Ruggeri. Vive a Hong Kong e scrive su Strategic Culture Foundation, ritenuta dagli analisti «rivista online ricondotta al servizio di intelligence esterno russo Svr» e che, insieme a Russia Today, è artefice di una campagna massiccia contro le sanzioni.”;

-il giornale online News Paper Publication: “Agli inizi di maggio, quando il grillino Petrocelli si rifiuta di lasciare la presidenza della commissione Esteri nonostante gli ultimatum espliciti del suo partito, la rete di Putin si mobilita per un bombardamento di mail verso indirizzi di posta elettronica del Senato. In prima linea ci sono canali Telegram No vax e pro Russia tra cui @robertonuzzocanale, @G4m3OV3R e @lantidiplomatico. Tra i più attivi sulla piattaforma anche la freelance Laura Ruggeri. Vive a Hong Kong e scrive su Strategic Culture Foundation, ritenuta dagli analisti «rivista online ricondotta al servizio di intelligence esterno russo Svr» e che, insieme a Russia Today, è artefice di una campagna massiccia contro le sanzioni.”;

-il Corriere del Giorno il giorno 6 giugno 2022:La rete filoputiniana si muove in pubblico, ma anche dietro le quinte. Agli inizi di maggio, quando il senatore grillino Vito Petrocelli noto per le sue posizioni anti governative si rifiuta di lasciare la presidenza della commissione Esteri nonostante gli “ultimatum” anche di Conte, ecco che gli attivisti filorussi si attivano per mettere in piedi una campagna di mail bombing rivolta agli indirizzi di posta elettronica del Senato. Fra i più attivi compaiono i canali Telegram “no vax” e “pro Russia” come @robertonuzzocanale, @G4m3OV3R e @lantidiplomatico, che raccoglie documentazione per sostenere la decisione di Petrocelli di restare inchiodato alla poltrona, contro le indicazioni del partito.”;

-Zazoom che rimanda tramite link all’articolo del Corriere della Sera;

-Notizie Guerra che rimanda tramite link all’articolo del Corriere della Sera;

-Glonaabot che rimanda tramite link all’articolo del Corriere della Sera;

-Il Quotidiano dei Contribuenti: La rete si muove in pubblico, ma anche riservatamente. Agli inizi di maggio, quando il grillino anti governativo Vito Petrocelli si rifiuta di lasciare la presidenza della commissione Esteri nonostante gli ultimatum espliciti di Conte, gli attivisti filo Putin si mobilitano per una campagna di mail bombing verso indirizzi di posta elettronica del Senato. In prima linea ci sono canali Telegram no vax e pro Russia come @robertonuzzocanale, @G4m3OV3R e @lantidiplomatico, un sito che raccoglie documentazione per sostenere la scelta di Petrocelli di restare inchiodato alla poltrona, contro le indicazioni del partito.”

DIRITTO

I fatti esposti, a parere del querelante, integrano il reato di diffamazione ex art. 595 del c.p. nella fattispecie aggravata del comma 3. (Se l’offesa è recata col mezzo della stampa [57–58-bis, 596-bis] o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità [615-bis], ovvero in atto pubblico [2699 c.c.], la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro.

Il capo entro cui si trova il reato di diffamazione è il secondo del titolo dedicato ai «Delitti contro la persona» ovvero quello che disciplina i Delitti contro l’onore, » «Chiunque[…] comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione. » «Oggetto della tutela penale del delitto di diffamazione è l’interesse dello Stato all’integrità morale della persona: il bene giuridico specifico è dato dalla reputazione dell’uomo, dalla stima diffusa nell’ambiente sociale, dall’opinione che altri hanno del suo onore e decoro.».

Con le condotte poste in essere dai giornalisti in questione è stato messo a repentaglio il mio onore e la mia reputazione. Sono stato direttamente menzionato, richiamato in maniera determinata dagli articoli oggetto di questa querela.

La condotta posta in essere dai vari giornalisti e dai loro Direttori di giornale che rivestono una posizione di garanzia, riguardo le notizie pubblicate, essendo oggettivamente responsabile per i fatti posti in essere dai giornalisti che scrivono sulle loro testate, non possono essere scriminate dal diritto di cronaca ex art. 21 della Costituzione. Come è noto, il diritto di manifestare il proprio pensiero ex art. 21 Cost. non può essere garantito in maniera indiscriminata e assoluta ma è necessario porre dei limiti al fine di poter contemperare tale diritto con quelli dell’onore e della dignità, proteggendo ciascuno da aggressioni morali ingiustificate.

Per esercitare correttamente il diritto di cronaca, il giornalista, una volta appresa la notizia, dovrà accertarne la verità attraverso un accurato esame della fonte di acquisizione, che vi sia un interesse pubblico alla conoscenza del fatto oggetto di diffusione e che esso venga pubblicato senza elementi aggiuntivi, che di fatto potrebbero invece rientrare nel diritto di critica.

In particolare, con riguardo invece il diritto di cronaca, la Corte di Cassazione ha avuto più volte modo di precisare quali siano le condizioni necessarie per poter invocare la scriminante dell’esercizio di tale diritto.

Nella sentenza n. 6902/2012 della S.C. si specifica infatti che la notizia riportata debba rispettare i limiti della verità, della continenza e della pertinenza.

In primo luogo, dunque la notizia deve essere vera e deve sussistere un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti, altrimenti verrebbe in questo modo violato il diritto alla riservatezza.

In secondo luogo, vi deve essere “continenza” delle espressioni usate (le cui modalità espressive, pur offensive, devono essere pacate e contenute) (così, tra le altre, Cass. Pen. 36045/2014; Cass. pen. 4853/2016; Cass. Pen. 25518/2016).

Ciò detto, nel caso in cui vengano rispettati questi limiti, non risulta configurabile alcun reato in capo a chi diffonde la notizia, dovendosi tutelare il legittimo esercizio del diritto di critica e di cronaca, in relazione alla divulgazione di una notizia avente potenzialità diffamatoria.

Nel caso di specie, invero, non si ritiene siano stati rispettati i requisiti affinché la scriminante possa sussistere.

Partendo dal requisito della veridicità della notizia, è indispensabile che il giornalista verifichi la verità del fatto attribuito e assunto a presupposto delle espressioni utilizzate essendo onerato di indicare e fornire tutti gli elementi comprovanti il fatto stesso, non potendo essere consentito attribuire a un soggetto specifici comportamenti mai tenuti.

Il sottoscritto, dunque, è stato accusato di far parte di una rete filo-Putin con l’attribuzione di un fatto determinato ovvero voler orientare o peggio boicottare le scelte del governo, come se lo stesso fosse collegato organicamente con il governo della Federazione Russa.

Come hanno opportunamente osservato altri giornalisti in seguito agli articoli menzionati: tale scelta rientra a pieno in una sorta di esilio della ragione e consiste in sostanza nella trasformazione di necessari dibattiti democratici in crociate fondamentaliste contro le opinioni altrui. Si assiste perciò alla drammatizzazione del dibattito mediante la stigmatizzazione di chi non converge passivamente nel ruolo di acritico osservante delle scelte dell’alleato di Oltreatlantico, ciò serve quindi al proposito di nascondere la sostanziale inconsistenza e anzi vacuità del “pensiero atlantista ed europeista”.

Naturalmente, l’offesa alla reputazione è tanto più grave quanto più grande è la potenzialità e la diffusività del mezzo di comunicazione. Ora, i giornali che hanno pubblicato questa notizia, hanno un’ampissima diffusione sul territorio nazionale ed oltre, essendo affiancati dai corrispettivi online, rendendo ancora più stringente e grave la lesione dei diritti del sottoscritto. Inoltre il prestigio e l’autorevolezza del quotidiano o del periodico aumenta la credibilità delle dichiarazioni. Di conseguenza aumenta anche la gravità delle conseguenze dannose nel caso di dichiarazioni offensive. Quindi, la condotta è aggravata dal fatto che si presti alla manovra quello che era un tempo un giornale di indiscusso prestigio, anche se da sempre schierato a difesa del potere di ogni genere. Il Corriere, infatti, si è sempre contraddistinto per le sue posizioni pacate ed equilibrate e non si riesce a comprendere questo evidente colpo di coda. Lo scrivente vuole sottolineare come ritenga ancora più grave la violazione dei suoi diritti essendogli stato attribuito un fatto determinato e, si sottolinea, quasi un collegamento organico con il Governo Russo.

Infine, è di per sé più grave la diffamazione consistente nell’attribuzione di un fatto determinato perché la specificità dell’attribuzione di norma ne aumenta la credibilità e la carica denigratoria.

Le azioni delle giornaliste, poi, sono sorrette dal dolo generico, essendo sufficiente la mera percezione della capacità offensiva delle espressioni adoperate, anche senza la specifica intenzione di offendere l’altrui reputazione (c.d. animus diffamandi), con la volontà di usare espressioni offensive nella consapevolezza (anche implicita) della loro astratta idoneità a ledere l’altrui reputazione, concretatasi nella coscienza e volontà dell’azione diffamatoria, che consiste nell’idoneità a porre in pericolo il bene giuridico tutelato.

Si sottolinea come la diffusione pressoché illimitata dell’articolo del Corriere della Sera, che a cascata ha prodotto la pubblicazione su altre testate online ha pregiudicato il mio onore e la mia reputazione. Ogni consociato ha infatti diritto al prestigio e alla reputazione personale, che deve essere fatta salva da attacchi gratuiti non supportati da solide basi oggettive e veritiere, poiché in mancanza viene pregiudicata la propria posizione personale occupata nella società, cosiì come affermato fin dal 22 febbraio 1966, Cass. n. 557. Dal combinato disposto dell’art. 2 e 3 della Carta Costituzionale si evince la tutela delle reputazione come diritto inviolabile dell’individuo. A ciò si aggiunga, che le offese alla reputazione perpetrate tramite testate online sono pacificamente assimilate alle offese effettuate a mezzo della stampa tradizionale.

Oltre alla mia sfera personale, lesa nella sua dignità, il danno alla reputazione si estende anche alla mia sfera lavorativa-professionale, essendo io ancora in età produttiva posso essere pregiudicato alla luce dell’immagine diffamatoria delineata degli articoli in oggetto. Parimenti una mia eventuale carriera politica, anche all’interno delle istituzioni sarebbe pregiudicata dall’immagine di me in diretto collegamento con una potenza straniera. e, in questo caso, potenza nemica dell’Italia e delle sue storiche alleanze.

Il sottoscritto ha solo esercitato il suo personalissimo diritto alla manifestazione libera del proprio pensiero, così come garantito dall’Art. 21 della Costituzione. Questo genere di libertà, oltre ad essere tutelata dalla nostra normativa nazionale, è altresì tutelata anche a livello internazionale. Secondo l’art 19 delle Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. “Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.

Anche il primo comma dell’art 10 della CEDU chiarisce che “Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera”.

Infine, ritroviamo un richiamo alla libertà di espressione anche nella c.d. “Carta di Nizza” (che contiene quelli che sono ritenuti i diritti fondamentali dall’intera comunità europea), che all’art. 11 recita, appunto che “Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione”. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.

Il sottoscritto, dunque, ha solo criticato le scelte in politica estera, sulla crisi ucraina, del governo Draghi, che com’è noto ha avuto il demerito di superare, tra l’altro, ogni record italiano in quanto a stanziamento di spese militari.

L’impostazione dei giornali, citando fonti dei Servizi Segreti, ha portato ad una semplificazione aberrante del pensiero del querelante. Ovvero: dissenti dal Pensiero Unico governativo, ergo, sei al soldo del Nemico.

Quanto ai Servizi di Intelligence, in particolare il rapporto “Hybrid Bullettin” – Declassificato in data 10.06.2022 A “NON CLASSIFICATO “ ai sensi dell’art.19, comma 2 del DPCM 5/2015, che sarebbe stato la base per la redazione di sopracitati articoli a pagina 5 recita testualmente: “ Il canale del sito web di disinformazione italiana “Visione TV” ha , invece, strumentalizzato la dichiarazione del Pontefice in relazione alla presunta responsabilità del conflitto in capo all’Alleanza Atlantica, definendola “una brutale critica alla NATO da parte di Papa Francesco” Detto contenuto è stato poi rilanciato anche dalla testata giornalistica digitale russa “Gazeta.ru” a sua volta ripresa dal canale “Roberto Nuzzo “ precedentemente emerso in relazione ai movimenti No-Vax e No-GreenPass “ .

Tanto esposto, essendo evidente il discredito che le affermazioni offensive hanno arrecato alla mia reputazione, il sottoscritto sporge formale

QUERELA

Al querelante non resta altro che rivolgersi all’Autorità Giudiziaria competente perché possa perseguire penalmente gli autori degli illeciti innanzi esposti e, pertanto, con il presente atto sporge formale

DENUNCIA – QUERELA

Nei confronti di coloro che saranno identificati come responsabili dei fatti reato, Con riserva di costituirsi parte civile nell’instaurando processo penale, con espressa richiesta di conoscere l’eventuale richiesta di archiviazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 408 c.p.p. e con espressa opposizione ad una eventuale definizione del procedimento ai sensi degli artt. 459 e ss. C.p.p..

Nomina difensore di fiducia l’Avv. Marcello Apollonio del Foro di Lecce (C.F.: PLLMCL57D06D883V) il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di rito all’indirizzo pec: studiolegaleapollonio@pec.it., ed elegge domicilio legale presso lo studio di quest’ultimo sedente in Lecce alla via Principi di Savoia nr. 64 .

Ogni altro diritto riservato

Lecce, 19 luglio 2022

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