BANCHE DEL TITANO UBER ALLES

BANCHE DEL TITANO UBER ALLES.
La strenua difesa delle banche e dei loro funzionari da parte del sistema giudiziario sammarinese.

Tribunale-di-San-Marino

Di Marcello Draghi

Giusto perché si sappia come funziona la Giustizia a San Marino e quali sono i tempi che servono ai Giudici di lassù solo per capire se si è di fronte a un reato e rinviare a giudizio o, in caso contrario, archiviare, ecco un piccolo esempio pratico e tutt’ora caldo.

Una cliente denuncia penalmente i vertici di Banca Commerciale Sammarinese nel 2012 (dopo aver presentato regolare Esposto ufficiale alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino e aver atteso per un anno la risposta della stessa).

Il procedimento viene archiviato nel 2014 da una “frettolosa” Giudice (impiega infatti due anni contro i sei mesi previsti per legge) e lo fa con motivazioni quantomeno discutibili.

Sostiene infatti la “Commissaria” della Legge che non ci siano estremi per una truffa o penali in genere perché il denaro sottratto indebitamente alla cliente e investito proditoriamente da non autorizzati in fondi d’investimento ad altissimo rischio addirittura al di fuori del controllo della Consob, essendo stato perso nella sua totalità non ha generato guadagno per chi lo ha sottratto.

Già avete letto bene: un po’ come se io rubassi tutti i soldi dal vostro conto corrente, me li andassi a giocare al Casinò, ma siccome perdo tutto non sono colpevole”

Dal testo originale dell’archiviazione:

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A quel punto la vittima dell’illecito si oppone all’archiviazione ed il Giudice delle Appellazioni del Tribunale Unico di San Marino così sentenzia prima di affidare il tutto ad altro Giudice per riaprire l’indagine:
considerato che

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Il titolare della nuova indagine riceve l’incarico in data 10 Novembre 2014, e si immagina inizi ad indagare in quei giorni.
Ma, indaga che ti indaga si arriva al 2017 e, nonostante da controlli effettuati siano già stati reperiti addirittura il 17 Novembre 2015 (come da immagine tratta da Decreto Commissariale)

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documenti fondamentali per dimostrare le tesi della vittima, oltre che le consentirebbero di venire risarcita in ambito civile (la causa è in corso) ad oggi il solerte giudice non ha ritenuto di dover stabilire un’eventuale rinvio a giudizio o un’eventuale archiviazione, che questa volta guarda un po’, potrebbe giungere magari per decorrenza dei termini?
Cosa ci sarebbe scritto su quei documenti a fronte di dichiarazioni tipo questa qui di seguito fornita al giudice da uno dei dirigenti denunciati, tal Droghini Paolo, tramite il suo legale?
Eccolo:

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Questo, ovvero l’esatto opposto di quanto sostenuto dal dirigente e dalla banca:

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Chi scrive, è rimasto talmente basito da detti comportamenti da aver cercato risposta attraverso mail al Ministro della Giustizia della Repubblica di San Marino ed al Presidente del Tribunale, all’Ambasciata a Roma o al Consiglio Grande, soprattutto per avere lumi sulla durata di un indagine dopo riapertura visto che in Primo grado il Giudice avrebbe sei mesi (6 mesi e non due anni come tergiversato dalla responsabile dell’archiviazione che, ridendo e scherzando, ha fatto perdere tre anni alla vittima del sopruso) per definire rinvio a giudizio o archiviazione, ma ovviamente non ha ottenuto alcuna risposta.

Resta evidente che a San Marino esisterebbe una legge costituzionale da applicare in questi casi, la numero 144 del 2003 che all’articolo 9 recita:
Art. 9

Chiunque abbia subito un danno conseguente a provvedimento giudiziario del Magistrato adottato con dolo o per colpa grave o per diniego di giustizia, può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e morali anche derivanti dalla ingiusta privazione della libertà personale.
Nell’esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l’attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove.
Costituisce diniego di giustizia il rifiuto, l’omissione o il ritardo del magistrato nel compimento di atti del suo ufficio quando, trascorso il termine di legge per il compimento dell’atto stesso, la parte ha presentato l’istanza per ottenere il provvedimento e sono decorsi inutilmente, senza giustificato motivo, sessanta giorni dalla data di deposito in cancelleria.
Se il termine non è previsto debbono in ogni caso decorrere inutilmente novanta giorni dalla data del deposito in cancelleria dell’istanza volta ad ottenere il provvedimento.
Costituiscono colpa grave:
1) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile;
2) l’affermazione determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;
3) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;
4) l’emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.
L’azione di risarcimento del danno deve essere esercitata nei confronti dei Sindaci di Governo entro un anno dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo nel quale l’evento dannoso si è verificato. L’atto introduttivo deve essere depositato presso la Cancelleria Civile del Tribunale.
Entro un anno dall’avvenuto risarcimento del danno lo Stato esercita l’azione di rivalsa nei confronti del Magistrato il cui provvedimento o la cui violazione ha procurato il danno.
Il Magistrato il cui provvedimento è oggetto di giudizio può intervenire in ogni fase e grado del procedimento.
La decisione pronunciata nel giudizio promosso contro lo Stato non fa stato nel giudizio di rivalsa se il Magistrato non è intervenuto volontariamente in giudizio.
L’azione viene promossa avanti i Giudici per la responsabilità civile dei magistrati. Il procedimento si svolge con le norme della procedura ordinaria.
La sentenza definitiva quindi viene trasmessa al magistrato interessato, all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale, alla Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia e al Consiglio Giudiziario per la presa d’atto.

Ma chissà come mai nessuno lassù pare non ricordarsene.

Oltretutto, considerate le motivazioni del Giudice delle Appellazioni nella riapertura del caso, ed i tempi biblici impiegati fin’ora per palesare quanto lapalissiano, ad avviso dello scrivente, la frettolosa archiviatrice in quanto cittadina italiana (come tutti i Commissari della Legge del Titano) potrebbe rischiare addirittura in Italia, e non solo a San Marino, considerati gli art. 7 e 9 del codice penale relativamente ai reati commessi da italiani all’estero nei confronti di italiani, per non parlare della nuova legge n. 133 dell’11 luglio 2016 che si occupa del reato di depistaggio processuale.

Delle responsabilità enormi della Vigilanza di Banca Centrale, Organo Istituzionale, anche in merito all’antiterrorismo ed antiriciclaggio evitiamo di parlare, sia per l’evidenza dei fatti sia perché da Giannini in giù ci vorrebbe un enciclopedia per elencarle tutte.

Chissà cosa penserebbero in BCE se fossero informati di questi comportamenti!

Morale:
sono praticamente 5 anni che è stata denunciata la dirigenza di una banca e gli inquirenti ancora pare non siano in grado di stabilirne la posizione davanti alla legge sammarinese.

Da cui: che si tratti di una Nazione da 60 milioni di abitanti o di una da 31 mila anime, la “giustizia” pare venga amministrata sempre e solo a senso unico, a favore delle banche.

Marcello Draghi
(studiostampadraghi@gmail.com)

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