Nessuno lo dice, o nessuno lo sa? La TASI è DEDUCIBILE!

31 luglio – I Comuni che azzerano Tasi a priori senza analizzare le categorie sbagliano. LA TASI E’ INTERAMENTE DEDUCIBILE PER CASSA

TASI

La Tasi, se inerente a beni relativi all’impresa per gli immobili strumentali, per natura e per destinazione, per gli immobili destinati alla vendita (beni merce che peraltro sono esenti IMU dal saldo 2013), per le aree fabbricabili se e in quanto contabilizzate tra i beni d’impresa è udite udite, INTERAMENTE DEDUCIBILE PER CASSA.

Siamo all’ennesimo rinvio del termine per approvare i bilanci di previsione degli Enti Locali ma… va da sé che un Governo confuso come questo non sappia far meglio. Andiamo al 30 settembre, quindi i Funzionari Responsabili hanno tempo per non fare ferie e pubblicare sul portale del Federalismo Fiscale le delibere che, se riguardano TASI, vanno inserite entro il 10 settembre, pena efficacia dal 2015. Mi chiedo quanti Consigli Comunali da oggi al 30 agosto si faranno.

Per gli immobili strumentali per destinazione o per natura Tasi quindi è interamente deducibile ai fini dell’imposta sul reddito d’impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni, nonché ai fini Irap.

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Bernadette Bossi

Fanno testo un paio di articoli del TUIR e il comma 715 dell’art.1 della legge di stabilità (Legge 147/2013). Questo comma ha introdotto una parziale deducibilità dell’IMU ai fini della determinazione del reddito d’impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni: indeducibile ai fini Irap e, per l’esercizio 2013, la deduzione dal reddito d’impresa e da lavoro autonomo è pari al 30%. Per il 2014 è pari al 20%, stante il disposto del comma 715. Il criterio di deducibilità è quello per cassa.

Per la Tasi gli immobili strumentali coinvolti sono quelli tali per destinazione e natura, come definiti dall’Art.43 del TUIR (immobili non produttivi di reddito fondiario).

Nulla dicendo alcuno per TASI, vale quanto indicato all’articolo 99, comma 1 del TUIR: “Le imposte sui redditi e quelle per cui è prevista la rivalsa anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le altre imposte sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il pagamento.”.

Il coma 639 della Legge 147/2013 definisce (il? la?) Tasi un tributo (ridicolo: i tributi posson essere imposte, tasse e contributi, ben differenziati fra loro e, questo legislatore, a Tasi non ha dato sesso) ma fortunatamente ci pensa la Corte dei Conti, con audizione del 21 marzo 2014, a chiarire che Tasi è un’imposta patrimoniale. Pertanto deducibile al 100%: “La TASI è tuttavia qualcosa di diverso. La base imponibile è il valore (catastale) dell’immobile, il contribuente è di fatto quasi solo il proprietario (gli inquilini sono chiamati a pagare soltanto il 10 per cento dell’imposta, aumentabile dai comuni fino al 30 per cento).” Comunque non soffermatevi sul 10%: è il comune in cui l’immobile è ubicato a decidere il valore compreso fra il 10 e il 30%, come previsto dalla Legge di Stabilità.

Vediamo due numeri sulla deducibilità.

Per gli immobili identificati dall’Art.43 del DPR 917/1986, ipotizzando aliquota massima IMU 2013 pari a 10,6, poichè la somma delle aliquote IMU+TASI 2014 non può eccedere 10,6 (+0,8 extragettito), nelle delibere di consiglio comunale per la definizione delle aliquote IMU/TASI 2014, diminuire IMU per questi immobili a 8,1 e prevedere TASI a 2,5 per mille, comporterebbe deducibilità del 20% IMU e deducibilità dell’intera imposta TASI ai fini Irpef e Irap mentre nel 2013 gli stessi soggetti hanno dedotto solo il 30% di IMU.

Con introito invariato per il Comune (10,6=10,6), si potrebbero agevolare fiscalmente molti contribuenti.

Bernadette Bossi

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