4 dic – – La Corte di Giustizia europea ha confermato la legittimità del fondo salvastati Esm. I giudici europei hanno respinto il ricorso presentato dal parlamentare indipendente irlandese Thomas Pringle.
Il parlamentare aveva contestato la legittimità della decisione 2011/199 presa dal Consiglio europeo il 25 marzo 2011 di modificare i Trattati con procedura semplificata per costituire il fondo salvastati. La Corte, ritenendo che la causa rivestisse “un’importanza eccezionale”, ha esaminato il ricorso in seduta plenaria, cioé alla presenza di tutti i 27 giudici.
L’avvocato generale, Juliane Kokott, aveva presentato le sue conclusioni il 26 ottobre scorso. Con la sentenza la Corte ha constatato:
- 1) che non c’é “alcun elemento” che possa incidere sulla validità della decisione 2011/199;
- 2) che le disposizioni dei Trattati “nonché il principio generale di tutela giurisdizionale effettiva non ostano alla conclusione e alla ratifica del trattato Esm” concluso il 2 febbraio scorso assieme all’accordo sul ‘fiscal compact’;
- 3) il diritto di un paese di concludere e ratificare il trattato Esm “non è subordinato all’entrata in vigore della decisione 2011/199”.
Nell’analisi del trattato che istituisce il fondo salvastati, la Corte poi stabilisce alcuni principi. In particolare che lo Esm non è uno strumento di politica monetaria e che esso “non ha l’obiettivo di mantenere la stabilità dei prezzi”.
Inoltre la Corte afferma che la “clausola di non salvataggio”, prevista dall’art.125 Tfue e alla quale si appellano spesso i “falchi”, secondo la quale la Ue o uno Stato non può farsi carico degli impegni di un paese in difficoltà “non è diretta a vietare all’Unione e agli Stati membri la concessione di qualsiasi forma di assistenza finanziaria” ma piuttosto “ad assicurare che (i paesi in difficoltà , ndr) rispettino una politica di bilancio virtuosa garantendo che restino soggetti alla logica di mercato allorquando contraggono debiti”.(ANSAmed).
