Giudice, madre in comunità o perde figlia. Lei: lesi diritti, dovrò lasciare lavoro, come le darò da mangiare?’

Se vorra’ continuare a tenere con se’ la figlia di tre anni, una donna separata, ora residente in provincia di Potenza, dovra’ trasferirsi di circa mille chilometri, e inserirsi con la bimba in una comunita’ in Piemonte, possibilmente in provincia di Torino, dove vive l’ex coniuge. Lo ha stabilito il magistrato del Tribunale di Torino Maria Luciana Dughetti, giudice istruttore nella causa di separazione tra i coniugi.     Nel provvedimento – depositato in cancelleria l’8 novembre e del quale l’ANSA ha potuto prendere visione – il magistrato ha anche indicato le conseguenze di un eventuale diniego della donna: la figlia sara’ tolta alla madre e affidata ad una comunita’, ”in previsione di una sua eventuale collocazione presso il padre”.

La donna, che ha 43 anni ed e’ insegnante di lettere nella scuola media del paese in provincia di Potenza dove e’ nata e dove vive con la figlia, ritiene che il provvedimento violi alcuni suoi diritti costituzionali – dalla liberta’ di movimento alla scelta della residenza – ma soprattutto le imponga, di fatto, la rinuncia al lavoro e alla retribuzione. ”Come daro’ da mangiare a mia figlia – si chiede – visto che ricevo dal padre un assegno di mantenimento di 150 euro al mese?”.    Assistita, nella causa di separazione, dall’avvocatessa Francesca Sassano, l’insegnante, letto il provvedimento del giudice e saputo che non puo’ essere impugnato ma solo modificato o revocato dal giudice che l’ha emesso, ha ora deciso di segnalare la sua vicenda, con una lettera, al Presidente della Repubblica, al Csm e al Procuratore generale presso la Corte di Cassazione. ”Non abbandonero’ mai mia figlia – ha scritto – ma non posso accettare che lo Stato, nella persona del giudice Dughetti, possa imporre ad un cittadino la rinuncia al proprio posto di lavoro, il trasferimento della propria residenza e abitazione, e mascheri quest’ordine palese come un invito ad un adempimento spontaneo, che certo non e’ perche’ mi viene minacciata la privazione di mia figlia”.    L’insegnante aveva avviato circa cinque anni fa una relazione con un operaio della Pirelli, residente a Torino, e i due si erano sposati il 14 agosto 2007, prendendo alloggio nel capoluogo piemontese. All’inizio del 2008, alle prese – a suo dire – con una gravidanza difficile, la donna era rientrata in Basilicata per avere assistenza dai familiari, e la coppia non si e’ mai piu’ riunita. Il 7 ottobre 2008 e’ nata la bimba, che il padre ha visto di tanto in tanto.

Avviata la separazione, e’ stato disposto l’affidamento condiviso, e la bambina e’ stata lasciata alle cure della madre. Il padre, lamentando inadempimenti da parte della donna riguardo agli incontri tra lui e la figlia, ha chiesto l’affidamento esclusivo. Il giudice istruttore Dughetti ha detto di no, ma ha ritenuto di modificare il regime di affidamento alla madre, in base alle conclusioni, sfavorevoli alla donna, di una consulenza tecnica, che ha segnalato ”gravissimi rischi evolutivi per la minore”. Il magistrato ha, pertanto, disposto il duplice inserimento, di madre e figlia, in una comunita’ il piu’ possibile vicina al luogo di residenza del padre della bambina. Questa soluzione – ha scritto, nel provvedimento, il giudice del Tribunale di Torino – ”ha il vantaggio di consentire il ripristino di normali rapporti tra la minore e il padre, assicurare la presenza, accanto alla minore, della madre e offrire un sostegno psicologico a quest’ultima da parte di personale qualificato (educatori e psicologi) in modo da consentire alla stessa una crescita personale e una maturazione di competenze materne”.       Poi l’avvertenza: nell’eventualita’ la donna ”non accettasse un inserimento comunitario”,  la conseguenza sara’ ”l’inserimento solo della piccola in comunita’, in previsione di una sua eventuale collocazione presso il padre”.     ”E’ indubitale – sostiene il legale della donna, Francesca Sassano – che una tale previsione contiene in se’ la violazione di diritti costituzionali, la limitazione di liberta’ fondamentali e, nel momento in cui determina la ‘spontanea rinuncia’ al posto di lavoro, anche un danno economico che si riverbera direttamente sulla minore”.

 

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