Italicum: la fiducia posta dal Governo è palesemente INCOSTITUZIONALE

mattarella

di Giuseppe Palma

Premessa:

L’assetto democratico ed istituzionale disegnato a fatica dai nostri Padri Costituenti non ammette – in nessun caso – che il POTERE ESECUTIVO (esercitato dal Governo) smantelli il giusto equilibrio dei pesi e contrappesi nel rapporto con il POTERE LEGISLATIVO (esercitato da entrambe le Camere), mettendo quest’ultimo con “le spalle al muro” su una materia che dovrebbe essere di competenza esclusiva del Parlamento, cioè dell’unico organo costituzionale deputato ad esercitare – a livello nazionale – la sovranità popolare!

Del resto, ed è bene ricordarcelo, la nostra è una democrazia parlamentare rappresentativa e pluralista, pertanto le decisioni inerenti i meccanismi che regolano la rappresentanza della sovranità popolare devono poter essere assunte dal Parlamento unicamente attraverso la procedura ordinaria di adozione delle leggi (artt. 72 co. I della Costituzione).

Ma v’è di più: mettere la fiducia sulle “regole del gioco” – dovendo la fiducia costituire uno strumento di extrema ratio a disposizione del potere esecutivo – è del tutto contrario non solo alla Costituzione formale (come vedremo dettagliatamente nel merito), ma anche alla cosiddetta Costituzione materiale, cioè l’essenza (il significato) della Costituzione stessa.

Nel merito:

Prendete in mano la Costituzione ed apritela alla Parte II, Titolo I, Sezione II (La formazione delle Leggi). Bene. Ora leggiamo insieme l’art. 72:

“Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi”.

Rileggiamo attentamente il quarto comma:

“La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi”.

Se ancora non vi è chiaro, ve lo spiego con parole più semplici: è la Costituzione stessa a dettare espressamente che la procedura normale (ordinaria), cioè quella dettata dal primo comma dell’art. 72, sia la sola a dover essere adottata (SEMPRE!) per i disegni di legge in materia costituzionale e, udite! udite!, ELETTORALE!!!

Da notare, tra le altre cose, che i Padri Costituenti usarono addirittura l’avverbio “SEMPRE”, prevedendo (e volendo evitare) eventuali e pericolose forzature!

Per di più, per mero tuziorismo tecnico, vorrei precisare che la cosiddetta “questione di fiducia” (diversa dalla mozione) è, sì, un Istituto riservato al Governo, ma non è previsto dalla Costituzione, bensì dai regolamenti parlamentari. Tanto per essere chiari!

Conclusioni:

La disposizione costituzionale del quarto comma dell’art. 72 IMPONE che, in materia costituzionale ed ELETTORALE (oltre che di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare i trattati internazionali e di approvazione di bilanci e consuntivi), l’unica procedura di adozione della legge da seguire sia quella ordinaria (normale), quindi è palesemente esclusa la facoltà di ricorrere alla questione di fiducia!

Alla luce di quanto sopra, la questione di fiducia posta dal Governo in materia elettorale (sull’Italicum) è palesemente INCOSTITUZIONALE, quindi contraria non solo alla Costituzione materiale (vedesi la premessa ut supra), ma soprattutto a quella formale, cioè alla lettera della Costituzione stessa.

Ciò detto, dovrà essere quindi la Corte Costituzionale (speriamo in tempi brevi) a dover dichiarare l’incostituzionalità dell’Italicum in quanto adottato attraverso una procedura del tutto incompatibile a quella espressamente dettata (in materia elettorale) dalla Costituzione.

A meno che il Presidente della Repubblica, nell’esercizio delle sue facoltà di cui all’art. 74 co. I della Costituzione, si rifiuti di promulgare la legge! A quel punto non credo che né il Parlamento né il Governo forzeranno ulteriormente la mano approvandola nuovamente e senza modifiche.

E ricordiamoci che Mattarella è un ex giudice della Consulta…

E concludo. Dopo l’acritica autorizzazione alla ratifica di tutti i Trattati UE e del Fiscal Compact, e dopo la vile costituzionalizzazione del vincolo del pareggio di bilancio, ci mancava pure la fiducia sulla legge elettorale. La Democrazia Costituzionale è morta! I NUOVI BARBARI continuano a saccheggiare Roma!

@Giuseppe Palma

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2 thoughts on “Italicum: la fiducia posta dal Governo è palesemente INCOSTITUZIONALE

  1. Sara anche vero. Ricordiamoci però che la legge va applicata per i nemici i interpretata per gli amici.

  2. Speriamo in questo Presidente della Repubblica signor Mattarella che non sia di parte, e speriamo che fermasse chi vuole fare ancora i dittatori in Italia in quanto si sono appropriati anticostituzionalmente della Democrazia Italiana.

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