
3 ott. ā Non rischia alcuna condanna chi si augura la morte di unāaltra persona: āil precetto evangelico di amare il prossimo come se stessi non ha sanzione penaleā e la āsua violazione eā penalmente irrilevanteā.
A scriverlo eā la quinta sezione penale della Cassazione, assolvendo āpercheā il fatto non sussisteā due imputati finiti sotto processo per ingiuria e minaccia nei confronti di un āavversarioā (la loro famiglia era in lite giudiziaria con la parte offesa), che erano invece stati condannati dai giudici di merito.
Al centro della vicenda, due frasi pronunciate dagli imputati ā un uomo e una donna ā contro lāavversarioā: āogni volta che vedo la tua macchina ripartire per Roma la domenica sera, il giorno dopo compro il giornale, sperando di leggere della tua morte in uno di quegli spaventosi incidenti sullāautostradaā¦spero di incontrarti uno di questi giorni disteso e morente lungo la stradaā¦ti prometto che non mi fermeroā mai per soccorrertiā, aveva detto uno degli imputati alla parte offesa.
āAugurarsi la morte di unāaltra persona ā si legge nella sentenza depositata oggi ā eā certamente manifestazione di astio, forse di odioā, ma non costituisce ingiuria, āpercheā desiderare la morte altrui non sta necessariamente a significare che si intenda offenderne lāonore e il decoroā. Quanto al reato di minaccia, āeā noto ā osservano gli alti giudici ā che il male ingiusto e futuro che si prospetta alla persona offesa deve essere rappresentato come conseguente ad unāazione dellāoffensoreā: le frasi āincriminateā ārappresentano certamente manifestazioni di scarso affettoā, e ā di evidente mancanza di fair play tra avversari processualiā, rileva la Corte, ma neā lāuno neā altro imputato āhanno manifestato lāintenzione di fare alcuncheā per determinare, anticipare o propiziare la morteā della parte offesa. Dallāepisodio, dunque, si evince di certo lāāanimo malevoloā, ma di āassoluta irrilevanza penaleā, conclude la sentenza. (AGI) .
