Cassazione: augurarsi la morte di qualcuno ĆØ astio o odio, ma non e’ un reato

litigio

 

3 ott. – Non rischia alcuna condanna chi si augura la morte di un’altra persona: ā€œil precetto evangelico di amare il prossimo come se stessi non ha sanzione penaleā€ e la ā€œsua violazione e’ penalmente irrilevanteā€.

A scriverlo e’ la quinta sezione penale della Cassazione, assolvendo ā€œperche’ il fatto non sussisteā€ due imputati finiti sotto processo per ingiuria e minaccia nei confronti di un ā€œavversarioā€ (la loro famiglia era in lite giudiziaria con la parte offesa), che erano invece stati condannati dai giudici di merito.

Al centro della vicenda, due frasi pronunciate dagli imputati – un uomo e una donna – contro lā€avversario’: ā€œogni volta che vedo la tua macchina ripartire per Roma la domenica sera, il giorno dopo compro il giornale, sperando di leggere della tua morte in uno di quegli spaventosi incidenti sull’autostrada…spero di incontrarti uno di questi giorni disteso e morente lungo la strada…ti prometto che non mi fermero’ mai per soccorrertiā€, aveva detto uno degli imputati alla parte offesa.

ā€œAugurarsi la morte di un’altra persona – si legge nella sentenza depositata oggi – e’ certamente manifestazione di astio, forse di odioā€, ma non costituisce ingiuria, ā€œperche’ desiderare la morte altrui non sta necessariamente a significare che si intenda offenderne l’onore e il decoroā€. Quanto al reato di minaccia, ā€œe’ noto – osservano gli alti giudici – che il male ingiusto e futuro che si prospetta alla persona offesa deve essere rappresentato come conseguente ad un’azione dell’offensoreā€: le frasi ā€˜incriminate’ ā€œrappresentano certamente manifestazioni di scarso affettoā€, e ā€ di evidente mancanza di fair play tra avversari processualiā€, rileva la Corte, ma ne’ l’uno ne’ altro imputato ā€œhanno manifestato l’intenzione di fare alcunche’ per determinare, anticipare o propiziare la morteā€ della parte offesa. Dall’episodio, dunque, si evince di certo lā€™ā€animo malevoloā€, ma di ā€œassoluta irrilevanza penaleā€, conclude la sentenza. (AGI) .