Pompieri e forze dell’ordine sospesi perchĂ© non vaccinati: ricorso respinto

fanatici vaccino

Avevano scelto di non farsi vaccinare, nonostante l’obbligo previsto all’epoca, ed erano stati sospesi dal servizio senza stipendio. Avevano promosso un ricorso collettivo in tribunale contro i provvedimenti, ma il Tar del Lazio lo ha dichiarato inammissibile.

A distanza di anni, la giustizia torna ad occuparsi di parole come green pass e obbligo vaccinale, di cui tanto si era discusso nel periodo del Covid. In questo caso, a ricorrere al tribunale amministrativo sono stati 19 appartenenti alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco, fra cui alcuni vicentini.

Nei primi mesi del 2022, quando era necessario essere in regola con i vaccini per poter lavorare, avevano scelto di non aderire e i loro comandi – fra cui quello provinciale berico dei carabinieri e della guardia di finanza – li avevano sospesi con effetto immediato dal “diritto di svolgere l’attivitĂ  lavorativa, senza conseguenze disciplinari, con diritto alla conservazione del posto di lavoro, con privazione della retribuzione e di ogni altro compenso fino al completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, comunque entro il giugno 2022».

Si trattava di provvedimenti previsti dalla normativa emergenziale, «emanata per fronteggiare la diffusione della pandemia da virus Sars-2», «con la finalità di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro».

Le tesi dei ricorrenti: profili costituzionali e violazioni normative

I 19, assistiti dagli avv. Sandri, Spenillo e Taraldsen, si erano rivolti al Tar per chiedere l’annullamento delle sospensioni. La vicenda è stata discussa in aula solo di recente dalla sezione prima-bis del Lazio, presieduta da Iannini, con alcuni ministeri che si erano costituiti in giudizio con l’avvocatura generale dello Stato. Sostenevano, fra l’altro, l’illegittimità costituzionale dei provvedimenti, l’applicazione sbagliata della Carta europea dei diritti fondamentali, il fatto che l’obbligo vaccinale non fosse idoneo a fronteggiare l’epidemia, la violazione del Codice di ordinamento militare. Si tratta di argomentazioni molto dibattute anche nelle aule di tribunale negli anni del Covid.

Tar: ricorso inammissibile per mancanza di omogeneitĂ 

La Corte non è entrata nel merito delle richieste, sostenendo che le posizioni dei 19 erano molto diverse fra di loro e pertanto mancava l’omogeneitĂ  necessaria per una trattazione unica. Non solo: nel ricorso mancavano i singoli provvedimenti, di talchĂ© era impossibile analizzare a situazione in maniera unitaria; ad esempio, i giudici hanno evidenziato come uno degli aspetti centrali – adibire il lavoratore non vaccinato ad un’altra mansione – dipenda da ciascun caso, e non possa essere valutato in modo globale per tutti i 19.

Pertanto, il ricorso è inammissibile e gli appartenenti alla pubblica amministrazione dovranno pagare 5 mila euro di spese legali.

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