La laicitĂ  a senso unico

laicitĂ 

Non Ă© tollerabile, in Italia, questo uso “a senso unico” del principio di laicitá soprattutto con riferimento alla fede cattolica

di Daniele Trabucco – La decisione del dirigente dell’Istituto scolastico comprensivo “Raffaello Sanzio” di Monte Grimano Terme (Provincia di Pesaro ed Urbino) nelle Marche di non consentire, nella giornata del MartedĂ­ Santo, la benedizione pasquale non puĂł essere valutata in modo positivo.

Il principio di laicitá dello Stato, che la Corte costituzionale nella “storica” sentenza n. 203/1989 ha definito “principio supremo dell’ordinamento”, non implica (diversamente dalla via francese alla laicitá) indifferenza nei confronti del fenomeno religioso, ma un atteggiamento di rispetto e considerazione. Pertanto, non Ă© tollerabile, in Italia, questo uso “a senso unico” del principio di laicitá soprattutto con riferimento alla fede cattolica: a Pioltello (Cittá metropolitana di Milano) si chiude la scuola il 10 aprile per la fine del ramadan, mentre a Monte Grimano Terme (Provincia di Pesaro ed Urbino) si impedisce al parroco la benedizione in vista delle festivitá pasquali.

Lo stesso Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1388/2017 della VI sezione, ribaltando la decisione del T.A.R. per l’Emilia-Romagna pronunciata in primo grado, ha stabilito che “non può attribuirsi alla natura religiosa di un’attivitĂ  una valenza negativa tale da renderla vietata o intollerabile unicamente perchĂ© espressione di una fede religiosa“.

Pertanto, per i giudici di Palazzo Spada (sede, a Roma, del Consiglio di Stato) la benedizione pasquale, se avviene al di fuori dell’attivitá didattica e dell’orario delle lezioni e non impone una partecipazione obbligatoria, non Ă© in contrasto con il principio di laicitá dello Stato cosĂ­ come inteso sia dalla giurisprudenza costituzionale, sia da quella amministrativa. Basta solo un po’di buon senso…

Daniele Trabucco – Costituzionalista