Saluto romano, Cassazione: “ostentazione di ritualitĂ  fascista”

saluto romano

“I ricorsi omettono completamente di confrontarsi con il significato ideologico, di comunanza d’intenti e di vitalitĂ  delle azioni poste in essere dai ‘camerati’ oggetto di commemorazione, che secondo i giudici di merito caratterizza il richiamato rito del ‘presente’, dotato di particolare forza suggestiva e capacitĂ  di convinzione ideologica, nonchĂ© di palese ostentazione di una precisa e formale ritualitĂ  fascista, carica di significati ideologici, e che manifesta una piena adesione a detti valori”.

Così la prima sezione penale della Cassazione nel motivare la sentenza emessa lo scorso febbraio che ha confermato la condanna a un mese e 10 giorni e 300 euro di multa della Corte di Appello di Milano nei confronti di alcuni imputati per aver fatto il saluto romano durante una commemorazione per Sergio Ramelli, ucciso nel 1975, e per Enrico Pedenovi e Carlo Borsani.

► Saluto romano per ricordare Ramelli, assolti perché non costituisce reato

aifa eventi avversi neonati
aspettiamo che i giudici si pronuncino anche su questo

“La genericitĂ  dei ricorsi delle difese si coglie in maniera plastica – scrivono i supremi giudici – dalla mancanza di critica specifica alla ritenuta capacitĂ  di suggestione e proselitismo – sia nei confronti dell’opinione pubblica presente nelle vie cittadine, sia degli altri partecipanti alla commemorazione che non hanno preso parte alle ostentazioni compiute dagli imputati – della condotta caratterizzata dal raduno, in forma di schiera paramilitare, di numerosi militanti che hanno posto in essere il rito dell’appello, altrimenti detto del “presente”, secondo la descrizione contenuta nel dizionario di politica edito dal Partito nazionale fascista nel 1940″.

“Deve quindi concludersi – si legge – che, in considerazione del precetto costituzionale che, lungi dal riconoscere valore all’ideologia fascista, la osteggia e ne stigmatizza le manifestazioni, dette manifestazioni non rientrano nell’ambito di operativitĂ  della circostanza attenuante”.  ADNKRONOS