«Tutelare la salute significa vaccinare il maggior numero possibile di persone». Anche nel caso del vaccino contro il Covid. Lo dice il giudice Raffaele Guariniello, precisando che «non è un’indicazione morale, è ciò che prevede la legge. Il principio per cui nessuno può essere obbligato a un trattamento sanitario se non per disposizione di legge è previsto dalla Costituzione – spiega il magistrato -. L’art. 279 del Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro impone al datore di lavoro di mettere a disposizione “vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico, da somministrare a cura del medico competente”.
Il Covid-19 rientra tra gli agenti biologici, peraltro compreso nel gruppo dei più insidiosi, come stabilito da due decreti legge che hanno recepito una direttiva europea. Quindi, a norma di legge, essendo – come speriamo tutti – ora a disposizione un vaccino per il Covid (l’agente biologico), il datore di lavoro è tenuto a mettere a disposizione vaccini efficaci. Stiamo parlando di milioni e milioni di persone, dipendenti (e non) privati e pubblici».
Se è vero che la legge dice “mettere a disposizione” – afferma Guariniello a Il Fatto Quotidiano – e dunque non obbliga nessuno a vaccinarsi, è anche «vero che la stessa norma impone al datore di lavoro “l’allontanamento temporaneo del lavoratore in caso di inidoneità alla mansione su indicazione del medico competente”. E come può il medico non esprimere un giudizio di inidoneità se il datore di lavoro, proprio su parere del medico competente, ha messo a disposizione il vaccino, poi rifiutato dal lavoratore?».
«La sorveglianza sanitaria non serve solo a tutelare il singolo lavoratore – prosegue il giudice -, ma anche tutti gli altri. La Corte Costituzionale lo ha ribadito più volte: la tutela della salute è un diritto dell’individuo e un interesse della collettività. La legge prevede l’obbligo di allontanare il lavoratore e di adibirlo ad altra mansione, ma solo ove possibile. La Cassazione ritiene che tale obbligo di repechage (ripescaggio) non può ritenersi violato quando la ricollocazione del lavoratore in azienda non è compatibile con l’assetto organizzativo stabilito dall’azienda stessa. Insomma, il datore di lavoro è obbligato a predisporre misure organizzative per tutelare il lavoro, ma se questo non è possibile si rischia la rescissione del rapporto di lavoro».[…]
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