Da oggi la fortuna costa il doppio. O meglio, frutterĂ il doppio alle casse dello Stato. Aumenta la tassazione sulle vincite al Superenalotto e Gratta&Vinci. Da oggi un’aliquota fino al 12% per le vincite superiori a 500 euro. Restano fuori Lotteria Italia, Bingo e scommesse. E’ quanto stabilito dal decreto legge 50/2017 coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2017 n. 96 in tema di «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo».
All’articolo 6 (‘Disposizioni in materia di giochi’), secondo comma, si legge che “la ritenuta sulle vincite del lotto di cui all’articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è fissata all’otto per cento a decorrere dal 1° ottobre 2017”.
QUANTO DIVENTA – Poi, nel comma successivo, si aggiunge: “Il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500 […] è fissato al 12 per cento, a decorrere dal 1° ottobre 2017”. Questo significa che – seguendo i vari rimandi di legge in legge, tra decreti precedenti e modificazioni e conversioni – nelle vincite fino a 500 euro la tassazione passa dal 6 all’8% mentre per la quota eccedente i 500 euro arriva al 12%.
QUANTO ERA – La ritenuta unica precedente – che resterĂ in vigore fino al prossimo 1 ottobre – era pari al 6% ed era stata stabilita dall’articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 («Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ovvero la legge finanziaria 2005).
LE VECCHIE PERCENTUALI – Le trattenute in vigore fino al dicembre 2004 (pari all’1 e al 2%) sono state modificate, secondo quanto stabiliva la norma di allora: “Al fine di una tendenziale armonizzazione della misura del prelievo erariale sul Lotto a quella vigente per altri tipi di gioco, le percentuali delle ritenute previste dagli articoli 2, nono comma, della legge 6 agosto 1967, n. 699, e successive modificazioni (che riportava “le vincite al lotto sono soggette ad una ritenuta dell’1 per cento”), e 17, quarto comma, della legge 29 gennaio 1986, n. 25 (“il fondo è alimentato da una trattenuta del due per cento sulle vincite al gioco del lotto nonchĂ© dai proventi netti della pubblicitĂ sugli involucri dei fiammiferi), sono sostituite con una ritenuta unica del 6 per cento”. ADNKRONOS

