Nessun risvolto penale, al massimo una valutazione disciplinare da parte dell’Ordine dei medici
Si chiude con un’assoluzione piena, in appello con la formula “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”, il procedimento penale che vedeva coinvolti diversi medici di medicina generale, accusati di aver rilasciato indebitamente esenzioni temporanee dalla vaccinazione obbligatoria anti-Covid.
I giudici della Corte d’appello di Perugia hanno stabilito che l’operato dei sanitari, nonostante possibili anomalie amministrative, resta confinato nell’ambito della discrezionalità tecnico-clinica e non sottoposto alla valutazione del giudice penale.
Al centro dell’inchiesta, avviata nel 2021, le esenzioni rilasciate sulla base della Circolare ministeriale del 4 agosto, che consentiva ai medici di famiglia di sollevare i pazienti dall’obbligo vaccinale in presenza di specifiche controindicazioni o, più in generale, applicando il “principio di precauzione” laddove la vaccinazione apparisse rischiosa. La circolare, proprio per tutelare la privacy, non imponeva l’indicazione della diagnosi nel certificato, demandando ai medici la valutazione caso per caso.
Il caso era scoppiato quando gli inquirenti avevano notato un’anomalia statistica: nel secondo semestre del 2021, una delle dottoresse imputate aveva visto crescere la propria lista di assistiti di 290 unità, di cui 70 avevano ottenuto l’esenzione (l’ipotesi era che i pazienti si rivolgessero a lei proprio per evitare la vaccinazione Covid). La documentazione clinica a supporto di quelle decisioni, che secondo le disposizioni avrebbe dovuto essere conservata e caricata sulle piattaforme regionali, risultava introvabile, sia presso i pazienti che negli archivi della dottoressa.
Per l’accusa, quella mancanza di carte equivaleva a un falso ideologico in atto pubblico, ipotizzando che le esenzioni fossero state concesse in assenza di reali presupposti clinici.
Tesi non condivisa dalla Corte d’appello. I giudici, nel motivare l’assoluzione, hanno tracciato un netto confine tra il penalmente rilevante e la discrezionalità medica. “Il reato di falso sussiste solo se la certificazione si basa su presupposti inesistenti o creati ad hoc – si legge nella sentenza – non quando il medico effettua una valutazione estensiva del principio di precauzione, magari difforme da quella condivisa dalla comunità scientifica, ma pur sempre ancorata a elementi clinici non manifestamente falsi”.
Un aspetto decisivo ha riguardato le contestazioni relative alla mancata documentazione. I giudici hanno rilevato che le irregolarità riguardavano una percentuale limitata di pazienti (12 su 70) e che, per 11 di questi, nel corso del dibattimento sono emerse, comunque, condizioni cliniche che giustificavano approfondimenti. La mancata conservazione o reperibilità dei certificati, pertanto, è stata considerata un inadempimento deontologico e burocratico, non certo un artifizio per ingannare la pubblica amministrazione.
La sentenza, chiudendo il capitolo penale, ribadisce che la valutazione del rischio sanitario, soprattutto in una fase emergenziale caratterizzata da incertezze scientifiche, resta una prerogativa del medico. E gli errori o le letture estensive delle linee guida, per quanto censurabili sul piano tecnico o disciplinare, non possono essere trasformati in reato.

