Alcune riflessioni sulla riforma dell’ Ordinamento giudiziario e sul perché le carriere dei magistrati andavano già separate dal 1990
di Giuseppe Romeo – Innanzi tutto sottolineai in tempi lontani che c’era un problema di comunicazione. Ovvero, che passava ormai per le funamboliche performance berlusconiane, La lettura che la separazione delle carriere sarebbe stata funzionale agli interessi dell’esecutivo di poter controllare in qualche modo le procure ledendo l’autonomia dei magistrati.
In realtà , dissi, che la riforma invece, soprattutto per quanto riguardava il processo penale, andava attuata CON la separazione delle carriere per motivi tecnico-giuridici che proprio l’aver riformato il codice di rito, introducendo un processo di tipo simil-accusatorio, richiedeva.
Ovvero:
1.Piena parità nelle possibilità investigative e in giudizio tra accusa e difesa;
2.Nessuna sovrapposizione in carriera tra magistrati nei vari ruoli (pm oggi, gip domani o giudicante dopodomani);
3.Piena terzieta’ dell’organo giudicante.
Autonomia e indipendenza non c’entrano nulla e lo dimostra come la magistratura sia stata tutto in questi anni tranne che indipendente… autonoma sicuramente, se non anarchica in certi casi e senza pagare il prezzo di danni evidenti.
4. La riforma del 1989-1990 (basta rileggersi i commenti a corredo di Guido Neppi Modona) doveva servire a introdurre i riti abbreviati tipici del rito accusatorio con la giustificazione, aleatoria, che avrebbero abbattuto I tempi della giustizia penale per certi reati. Tutto questo a Ordinamento giudiziario immutato o parzialmente riformato nei nuovi nomi ma non nella sostanza.
Tuttavia, se non si vuole separare le carriere allora basta ritornare, per il processo penale, al vecchio rito inquisitorio reintroducendo la figura di garanzia del giudice istruttore.
Altro problema NON MENO IMPORTANTE è il reclutamento dei magistrati. Cioè, modalità e titoli per l’accesso alle magistrature per evitare l’effetto CASTA.
Questo, come per il resto, richiede la modifica della legge sull’ordinamento giudiziario che dovrebbe permettere, in relazione alle funzioni, un diversificato reclutamento coerente con le funzioni e a garanzia di professionalità .
Quindi, non solo concorsi di accesso ordinario per laureati con scuola di specializzazione post laurea e tirocinio, ma anche avvocati – ad esempio – con non meno di dieci anni di esercizio della professione senza censure, docenti provenienti dalle carriere universitarie e ufficiali di PG provenienti dalle forze di polizia in possesso del titolo di accesso, laurea, e una esperienza nelle funzioni di almeno dieci anni svolta senza demerito.
Questa era la sintesi di un paper consegnato ben 16 anni fa ma disponibile nel sito.
Ovviamente, il successo della riforma dipenderà da come si articolera’ la stessa nella speranza che nelle argomentazioni, necessarie, prevalgano quelle di carattere tecnico-giuridico e non quelle politiche o, se si vuole… come si dice,.. . quelle di pancia.
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