Ă stato prosciolto dallâaccusa di maltrattamenti in famiglia un uomo di 64 anni, cittadino italiano, finito a processo dopo la denuncia della moglie
La donna aveva raccontato di insulti, minacce, vessazioni psicologiche e di unâaggressione fisica. Tuttavia, secondo il giudice, il reato non sussiste e lâuomo avrebbe âagito dâimpulso, sotto lâeffetto di una situazione di forte conflittualitĂ reciprocaâ, senza lâintento di infliggere ulteriori sofferenze alla donna. La sentenza è stata emessa a Bologna il 12 novembre dal giudice per lâudienza preliminare, che ha accolto la richiesta della procura, mentre la parte civile aveva chiesto il rinvio a giudizio e un risarcimento di 200mila euro.
Il contesto della denuncia e la fase di separazione
Nel febbraio scorso la donna si è presentata ai carabinieri della stazione di Corticella per denunciare il marito, con cui era in corso una fase di separazione poi formalizzata a giugno. Nel suo racconto ha parlato di comportamenti vessatori da parte del marito, a partire dallâinizio del 2023, evidenziando violenze psicologiche reiterate, minacce, insulti e, in unâoccasione, uno spintone che avrebbe causato danni ai mobili e alle porte dellâabitazione. Queste accuse però, durante il procedimento, non hanno trovato riscontro pieno. Il giudice, nella motivazione di cinque pagine, ha infatti sottolineato lâassenza sia dellâelemento oggettivo, sia di quello soggettivo necessario per configurare il reato di maltrattamenti.
Episodi giudicati occasionali e conflittualitĂ reciproca
Secondo il giudice per lâudienza preliminare, gli episodi di offesa documentati nellâarco di circa due anni sarebbero stati âsostanzialmente treâ e di natura saltuaria. Tali episodi sono stati ritenuti insufficienti a dimostrare lâabitualitĂ di condotte vessatorie fisiche e psichiche richiesta dalla giurisprudenza per configurare il reato. Ă stato inoltre evidenziato che il contesto familiare fosse segnato da una profonda crisi della coppia. La conflittualità è stata definita âreciprocaâ, e questo elemento ha pesato in maniera determinante nella valutazione complessiva degli avvenimenti. In queste condizioni, non è stata ravvisata la continuitĂ delle condotte necessarie per lâimputazione contestata.
Dubbi sulla diagnosi di stress post traumatico
Nel fascicolo del caso era presente anche una diagnosi di disturbo post traumatico da stress riferita alla donna. Tuttavia, il giudice ha espresso dubbi riguardo allâorigine di tale disturbo, sottolineando che la crisi della relazione e la successiva separazione avrebbero, con tutta probabilitĂ , avuto un impatto emotivo determinante. La donna viene descritta nel provvedimento come una persona con una personalitĂ fragile, particolarmente colpita dalla disgregazione del rapporto di coppia. Secondo queste valutazioni, le conseguenze psicologiche non sarebbero esclusivamente riconducibili a condotte dellâuomo, ma deriverebbero anche dal clima generale della separazione.
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