L’Inps fornisce indicazioni alle aziende sulle richieste di integrazione salariale in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa di caldo eccessivo. La prestazione si può chiedere in caso di sospensione lavorativa disposta dall’ordinanza della pubblica autorità “per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori”.
Lo comunica l’istituto, spiegando che la prestazione di integrazione salariale è generalmente riconosciuta per temperature superiori a 35 gradi, tenendo conto anche della temperatura ‘percepita’.
Le indicazioni riguardano sia i datori di lavoro che possono richiedere la cig sia i datori di lavoro che possono richiede l’assegno di integrazione salariale al Fondo di integrazione salariale (Fis) o ai Fondi di solidarietà bilaterali.
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