Autonomia differenziata e montagna

Autonomia differenziata

Dopo il referendum consultivo provinciale bellunese sull’autonomia del 2017, che per alcuna ragione può inserirsi nel procedimento di cui all’art. 116, comma 3, della Costituzione e che si è rivelato di fatto inutile si parla impropriamente del disegno di legge “Calderoli”, approvato dal Consiglio dei Ministri, come opportunità per la montagna. Nulla di più errato. Infatti, il d.d.l. non riguarda il conferimento di “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia”, ma semplicemente costituisce (con forti criticità che lo allontanano dal perimetro costituzionale) una attuazione dell’iter procedurale della norma costituzionale.

Infine, anche ammesso che il Parlamento approvi la legge di autonomia negoziata “sulla base dell’intesa” (e non in conformità ad essa) tra Stato e Regioni interessate, l’attribuzione delle materie (mere etichette riempite di contenuti dalla giurisprudenza costituzionale dopo la riforma del Titolo V) avviene a favore delle sole realtà regionali le quali, a loro volta, valuteranno, alla luce del criterio di differenziazione, che cosa conferire alle Province in termini di funzioni amministrative, tenendo sempre conto della ragionevolezza del trattamento differente.

Prof. Daniele Trabucco
avv.to Filippo Borelli

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