Caso Palamara, gup: intercettazioni utilizzabili

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PERUGIA, 17 GIU – Respinta dal gup di Perugia la richiesta di dichiarare inutilizzabili le intercettazioni nei confronti di Luca Palamara, come sollecitato dalla sua difesa.
Rigettata anche l’istanza per una perizia sul server ‘di transito’ delle conversazioni captate dal trojan, installato a Napoli.

La decisione è stata presa dal giudice dopo diverse ore di camera di consiglio, nell’ambito dell’udienza preliminare relativa al troncone principale d’inchiesta che vede coinvolto Palamara insieme a Fabrizio Centofanti e Adele Attisani, accusati di corruzione. Il gup ha così accolto la tesi della procura che ha sempre considerato utilizzabili le intercettazioni.

L’ex consigliere del Csm ha lasciato l’aula d’udienza senza fare dichiarazioni ai giornalisti.
Nessun commento nemmeno da parte dei pubblici ministeri, il procuratore Raffaele Cantone e i sostituti Gemma Miliani e Mario Formisano.
L’udienza è stata quindi rinviata all’8 luglio per l’inizio della discussione da parte della procura. (ANSA).

Caso Palamara: pieno rispetto delle norme

Parla di “pieno rispetto” delle norme che regolano l’esecuzione delle intercettazioni riguardo agli impianti installati nelle sale server delle procure il gup di Perugia a proposito di quelle di Luca Palamara per le quali ha rigettato una richiesta di inutilizzabilità avanzata dalla sua difesa. Il giudice ha poi sottolineato le “condizioni di sufficiente protezione quanto al transito sicuro del flusso dal telefono infetto al server finale di destinazione”.

Passaggi contenuti in un lungo provvedimento per motivare la decisione.
In particolare il gup ha evidenziato il “pieno rispetto” dell’articolo 268 del codice di procedura penale.
Per il giudice quindi i server utilizzati sono legittimi in base alla legge.
Riguardo alla richiesta di perizia da parte della difesa di Palamara, anche questa rigettata, il giudice ha ritenuto sufficiente l’attività svolta dalla polizia postale, su sua indicazione, in contraddittorio tra le parti. (ANSA).

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