Milano, Corte d’appello: illegittimo non assumere la musulmana velata

 

Milano – La Corte d’appello di Milano ha dichiarato “discriminatorio” il comportamento di un’azienda di ricerca del personale che, dovendo selezionare ragazze addette al volantinaggio per una fiera di scarpe a Milano di due giorni, aveva rifiutato di inserire nella selezione una lavoratrice italiana di origine egiziana e di fede musulmana a causa del suo rifiuto di togliere il velo. La societa’ si era difesa rivendicando il diritto di selezionare le lavoratrici sulla base di esigenze estetiche e di immagine, affermando che “i clienti non sarebbero mai stati cosi’ flessibili”.

velo-islam

La difesa della lavoratrice affermava, invece, che “quando un requisito coinvolge il fattore religioso gode di una particolare tutela: puo’ essere inserito dell’azienda come condizione di assunzione solo quando sia essenziale alla prestazione lavorativa e il sacrificio imposto alla lavoratrice sia proporzionato all’interesse perseguito dall’azienda”.

La Corte ha accolto le tesi della difesa della lavoratrice e ha dichiarato discriminatoria la scelta della societa’ di non far partecipare la lavoratrice alla selezione soltanto a causa del suo rifiuto di togliere il velo. L’azienda e’ stata condannata anche al risarcimento del danno non patrimoniale “in misura di 500 euro”. “E’ una sentenza molto importante*” dichiara l’avvocato Alberto Guariso dell’Asgi, Associazione per gli studi giuridici sulla immigrazione, che ha assistito la lavoratrice, “perche’ riconosce che il diritto all’identita’ religiosa e’ un elemento essenziale delle societa’ democratiche e deve sempre essere garantito anche quando comporta un sacrificio di altre esigenze del datore di lavoro non altrettanto rilevanti, come quelle estetiche”. (AGI)

di Milano ha dichiarato “discriminatorio” il comportamento di un’azienda di ricerca del personale che, dovendo selezionare ragazze addette al volantinaggio per una fiera di scarpe a Milano di due giorni, aveva rifiutato di inserire nella selezione una lavoratrice italiana di origine egiziana e di fede musulmana a causa del suo rifiuto di togliere il velo. La societa’ si era difesa rivendicando il diritto di selezionare le lavoratrici sulla base di esigenze estetiche e di immagine, affermando che “i clienti non sarebbero mai stati cosi’ flessibili”.

La difesa della lavoratrice affermava, invece, che “quando un requisito coinvolge il fattore religioso gode di una particolare tutela: puo’ essere inserito dell’azienda come condizione di assunzione solo quando sia essenziale alla prestazione lavorativa e il sacrificio imposto alla lavoratrice sia proporzionato all’interesse perseguito dall’azienda”.

La Corte ha accolto le tesi della difesa della lavoratrice e ha dichiarato discriminatoria la scelta della societa’ di non far partecipare la lavoratrice alla selezione soltanto a causa del suo rifiuto di togliere il velo. L’azienda e’ stata condannata anche al risarcimento del danno non patrimoniale “in misura di 500 euro”. (AGI)

 

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