La riforma delle banche popolari è legge, via libera del Senato

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La riforma delle banche popolari è legge. Il decreto ha ottenuto il via libera del Senato, dove il governo ha posto la fiducia, con 155 voti favorevoli e 92 contrari. Il provvedimento non ha subito modifiche, rispetto al testo approvato da Montecitorio in prima lettura, ed esce da palazzo Madama esattamente come era entrato. Resta la soglia degli 8 miliardi, per l’obbligo di trasformare in spa le vecchie Bp. Mentre il governo ha accolto le richieste del parlamento, di introdurre misure per evitare eventuali scalate. Viene limitato il diritto di voto, dando la possibilità agli istituti di inserire nel proprio statuto il tetto del 5%.

Modifiche sostanziali, invece, sono state introdotte al capitolo sulla portabilità dei conti correnti. Il nuovo articolo 2 diventa più dettagliato sulle regole che dovranno essere rispettate dal sistema creditizio, stabilendo che il prestatore di servizi di pagamento dovrà eseguire il trasferimento entro 12 giorni lavorativi, altrimenti potranno essere inflitte delle sanzioni che vanno da 5.160 euro e arrivano fino a 64.555 euro.

EX POPOLARI: Le ex popolari che diventano spa potranno inserire nello statuto un tetto del 5% al diritto di voto. Rispetto alla normativa vigente, che già consente limitazioni di questo tipo, cambiano le regole per approvare le variazioni all’interno dello statuto: basterà la maggioranza semplificata.

INDENNIZZO C/C: Gli istituti di credito dovranno trasferire i conti correnti dei clienti entro 12 giorni lavorativi. In caso di inosservanza delle norme i dipendenti e dirigenti potranno essere sanzionati, con multe che vanno da 5.160 euro a 64.555 euro.

EXPORT: Cambia l’articolo 3 del decreto che attribuiva a Sace la competenza a svolgere attività creditizia per favorire l’internazionalizzazione dell’economia italiana. Con le modifiche introdotte sarà Cassa depositi e prestiti a erogare il credito tramite Sace e attraverso una diversa società controllata. Viene quindi autorizzato l’utilizzo dei fondi provenienti dalla gestione separata di Cdp per tutte le operazioni volte a sostenere l’internazionalizzazione delle imprese.

PMI INNOVATIVE: Diverse le novità che riguardano questo capitolo: anche le società di capitale e le coop potranno rientrare nella categoria della piccola e media impresa innovativa. Inoltre non è più richiesta l’assenza di possesso di azioni quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, previsto nella versione originale, ma che le proprie azioni non siano quotate su un mercato regolamentato. Dalle spese per ricerca e sviluppo, necessarie per poter ottenere le agevolazioni, sono escluse le spese per la locazione di beni immobili. Tra le informazioni necessarie per poter ottenere il bollino di pmi ‘innovativa’ si chiedono anche la ragione sociale e il codice fiscale, nonché il numero dei dipendenti, l’indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei socie e del personale. Le aziende saranno esonerate dal versamento di alcuni diritti di bollo e di segreteria. Gli incentivi fiscali, per chi investe nel capitale sociale delle Pmi innovative, saranno riconosciuti saranno riconosciuti imprese che operano sul mercato da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale. Per le attività che hanno superato i 7 anni gli incentivi saranno riconosciuti in seguito alla presentazione di un piano di sviluppo dei prodotti, servizi o processi nuovi nel settore interessato. Viene infine istituita una modalità alternativa, rispetto all’ordinaria disciplina civilistica e finanziaria, per la sottoscrizione e la circolazione di quote di start up innovative e Pmi innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata.

PATENT BOX: Diventa rinnovabile l’opzione per il regime di tassazione dei redditi derivanti da beni immateriali.

SOCIETA’ RISTRUTTURAZIONE IMPRESE: Gli enti previdenziali potranno entrare nel capitale della Società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese. L’intervento della società per la patrimonializzazione e la ristrutturazione potrà riguardare anche altre imprese, oltre a quelle industriali. Si precisa inoltre che la struttura dovrà favorire, in particolare, processi di consolidamento non solo industriale, ma anche occupazionale.

C/C TRANSFRONTALIERI: Diventa più facile aprire un conto transfrontaliero per i consumatori. Con l’introduzione dell’articolo 2-bis viene recepita la direttiva Ue sulla comparabilità delle spese dei conti correnti e sui trasferimenti. In particolare l’istituto di credito che riceve la richiesta di trasferimento verso un istituto bancario di uno Stato membro comunitario, dovrà fornire una specifica assistenza.

IIT: Fondazione Istituto italiano si potrà costituire o partecipare a startup innovative e altre società anche con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, anche rivolte alla realizzazione di progetti in settori tecnologici strategici.

FONDO GARANZIA PMI: L’operatività del Fondo viene estesa alle imprese di assicurazione per le attività di finanziamento, diverse dal rilascio di garanzia, verso soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese. Dovranno essere rispettati i limiti stabiliti dal codice delle assicurazioni private e dagli organismi di investimento collettivo del risparmio.

FONDO CENTRALE GARANZIA: Con una delibera del Cipe dovranno essere emanate specifiche direttive, per assicurare il più ampio accesso delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno agli interventi del Fondo di garanzia, anche tramite l’individuazione di eventuali priorità di accesso alla garanzia tenuto conto dei soggetti beneficiari e delle operazioni finanziarie ammissibili. Il diritto alla restituzione nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione.

ILVA: Viene riconosciuta priorità di istruttoria e delibera, alle richieste di accesso al Fondo centrale di garanzia, per le Pmi legate all’Ilva. Per semplificare ulteriormente l’accesso al Fondo per le predette imprese, si specifica che il Consiglio di gestione del Fondo deve pronunciarsi entro 30 giorni dalle richiesta e che decorso tale termine la richiesta si intende accolta.

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