IN ITALIA VIGE LA PENA DI MORTE

corte-europea-dei-diritti-dell-uomo
Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali Roma, 4.XI.1950
Convenzione Europea dei “DIRITTI” dell’Uomo. Siamo sicuri?

I Governi firmatari, membri del Consiglio d’Europa, Considerata la Dichiarazione universale dei Diritti dell’Uomo, proclamata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;

  • Considerato che detta Dichiarazione mira a garantire il riconoscimento e l’applicazione universali ed effettivi dei diritti che vi sono enunciati;
  • Considerato che il fine del Consiglio d’Europa è quello di realizzare un’unione più stretta tra i suoi membri, e che uno dei mezzi per conseguire tale fine è la salvaguardia e lo sviluppo dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali;
  • Riaffermato il loro profondo attaccamento a tali libertà fondamentali che costituiscono le basi stesse della giustizia e della pace nel mondo e il cui mantenimento si fonda essenzialmente, da una parte, su un regime politico effettivamente democratico e dall’altra, su una concezione comune e un comune rispetto dei diritti dell’uomo di cui essi si valgono;
  • Risoluti, in quanto governi di Stati europei animati da uno stesso spirito e forti di un patrimonio comune di tradizioni e di ideali politici, di rispetto della libertà e di preminenza del diritto, a prendere le prime misure atte ad assicurare la garanzia collettiva di alcuni dei diritti enunciati nella Dichiarazione universale,

hanno convenuto quanto segue:

TITOLO I DIRITTI E LIBERTÀ ARTICOLO 2

Diritto alla vita

  1.  Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, SALVO CHE IN ESECUZIONE DI UNA SENTENZA CAPITALE PRONUNCIATA DA UN TRIBUNALE, NEL CASO IN CUI IL REATO SIA PUNITO DALLA LEGGE CON TALE PENA
  2. .  La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:
  • (a) per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale;
  • (b) per eseguire un arresto regolare o per impedire l’evasione di una persona regolarmente detenuta;
  • (c) PER REPRIMERE, IN MODO CONFORME ALLA LEGGE, UNA SOMMOSSA O UNA INSURREZIONE.

convenz-diritti

Questo nella lingua Italiana significa che nel nostro Paese VIGE LA PENA DI MORTE. E, chi pensa di opporsi a questa DITTATURA ISLAMONAZICOMUNISTA con proteste che scaturiscano in violenze, sommosse o insurrezione l’EUROGENDFOR ha licenza di SPARARE SUI MANIFESTANTI. PRATICAMENTE E’ LECITO, E’ LEGALE, E’ PERMESSO AGLI ORGANI PREPOSTI ALLA REPRESSIONE DI SPARARE SU FOLLE E MANIFESTANTI I M P U N E M E N T E…

…E TU STRONZO, IN QUESTA STORIA SARAI UN CAMERATA O UN KAPO’ ???

@Armando Manocchia

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