Quote latte: nessuno sforamento, il ministero sbagliò. Gli allevatori avevano ragione

latte20 nov –  Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari il 13 novembre 2013 ha emesso la seguente ordinanza di archiviazione a seguito di una precedente opposizione già presentata da tempo. Il G.I.P, dottoressa Proto Giulia, titolare del procedimento iscritto a carico di ignoti per il reato di cui all’art. 640 del c.p fatte le seguenti premesse: “letta la richiesta di archiviazione formulata dal P.M, letti gli atti di opposizione alla richiesta di archiviazione del procedimento, sentite le parti all’udienza camerale del 16 ottobre 2013, osserva quanto segue: “Affrontando preliminarmente il problema delle quote latte non revocate, con debita percezione dei contributi, da parte di terzi l’indagine ha evidenziato, che le quote latte da revocare per la mancata produzione di latte ovvero, per le produzioni inferiori al 70% della quota latte assegnata erano certamente superiori rispetto a quelle effettivamente revocate; tale omissione è certamente ascrivilbile ai funzionari AGEA, organo competente in materia, con conseguente danno ai produttori gratuitamente.

Tuttavia così come era evidenziato nell’informativa 10.5.2011 del Comando dei Carabinieri delle Politiche Agricole e Alimentari, la situazione accertata determina una responsabilita’ dell’AGEA quanto meno per “colpa Grave”. Ebbene in mancanza di elementi che possano far evincere l’elemento psicologico del reato per cui si procede – ossia il dolo – non può dirsi integrata la truffa: la colpa grave, non consente di ritenere il fatto penalmente rilevante, pur essendo assai grave la condotta tenuta dai funzionari che, in ogni caso, deve essere fatta valere in altre sedi. Né appare allo stato possibile integrare le indagini anche al fine di verificare, chi ha percepito il contributo comunitario in quanto l’accertamento in ordine alle revoche non intervenute sulla scorta dei dati in possesso della Polizia Giudiziaria, riguarda campagne di anni per i quali è maturato il termine di prescrizione del reato (campagna 2003-2004).

Peraltro, a seguito di delega di indagine da parte del PM, la P.G non era in grado di precisare a quale soggetto ascrivere le condotte, anche al fine di stabilire la competenza territoriale. Quanto alla non corretta qualificazione, delle quote latte, che ha cagionato ingenti danni sia ai produttori che allo Stato Italiano a causa della comminazione di sanzioni per aver “sforato”, la singola quota latte attribuita, si concorda con il P.M. nella parte argomentativa in ordine ad un mero errore di natura contabile per gli anni in cui ancora la questione non era all’attenzione dei media e prima che venissero comminate le sanzioni: non può infatti ipotizzarsi il reato di truffa in quanto a fronte del danno cagionato, mancherebbe l’ingiusto profitto in favore dei soggetti agenti – funzionari AGEA – che pertanto non avrebbero avuto interesse a falsificare il dato, con conseguente impossibilità di ravvisare l’elemento psicologico del reato ( da qui la deduzione del P.M. del mero errore di natura contabile).

Tuttavia ciò che non convince è che merita approfondimento, è la condotta tenuta successivamente dai funzionari di AGEA che, per giustificare l’errore commesso ( e quindi evitare responsabilita’ contabili) hanno chiesto la modifica dell’algoritmo, ossi a dei criteri di calcolo del numero dei capi potenzialmente da latte. Sulla scorta delle S.I.T del dott. Di Sotto si evince che inizialmente l’algoritmo – che si basa sul lavoro della commissione Mariani- prese in considerazione come criteri per individuare gli animali potenzialmente in grado di produrre latte, l’elenco delle razze, il numero dei giorni di presenza dell’animale in stalla e l’età dell’animale che in una prima fase era quella impresa tra i 24 mesi e 10 anni di età.

Successivamente, così come confermato dal dottor Luigi Possenti dell’ I.Z. venivano modificati i criteri per l’ottenimento dell’algoritmo e del limite massimo di età passiva da 120 mesi dell’animale a 999 mesi (ossia 82 anni di età)! Ciò avvenne per espressa richiesta dei funzionari di AGEA, con l’evidente fine di giustificare il dato in eccesso che aveva determinato le sanzioni: in particolare la volontà di modificare tale limite proviene dal dott. Cerquaglia che, nella mail inviata alla dott.ssa Di Gianvito ed Isocrono del 13.7.2007 indicata la necessità di innalzare il limite massimo dell’età dell’animale da 120 a 999 mesi ( all.91 all’info del 4.11.2010). A questa segue la mail del 23.7.2007 sempre inviata da Cerquaglia agli stessi interlocutori, in cui si dice espressamente che l’innalzamento del limite massimo a 999 mesi “ è esattamente quello che vorremmo “ (cfr. all. 92 info).

In tal modo portando al limite massimo da 120 mesi a 999 mesi si ha una differenza in aumento di 300 mila capi: Scrivono i carabinieri delle Politiche Agricole e Alimentari che in considerazioni di semplici ed elementari nozioni riportate alla pagina 130 della Informativa già citata “si deduce come la vita media – per lattazione – di un capo bovino non possa andare oltre gli 8 anni, quindi non si spiega come possa essere stato elaborato ed imposto un algoritmo che prenda in considerazione un limite di età superiore ai 100 mesi”( cfr. cit. pag.130)”. E’ evidente che ciò determina significative differenze nel calcolo della produzione nazionale di latte sulla scorta di tali criteri rispetto ai criteri che tengano conto del reale potenziale di produttività di latte dell’animale.

Tale dato non rispondente alla realtà, il cui inserimento è stato fortemente voluto dai funzionari di AGEA, che non potevano certo ignorare la sua inverosimiglianza, comporta calcoli non rispondenti al vero, calcoli che vengono inseriti in atti il cui contenuto deve pertanto ritenersi ideologicamente falso. Pertanto, se è vero che non può ipotizzarsi il reato di truffa non altrettanto può dirsi in ordine al reato di falso. Vero è che il G.I.P non può “ordinare” al P.M iscrizioni per reati diversi, tuttavia può “sollecitarlo” per nuove iscrizioni. P.Q.M Visti gli art. 408 e ss. Cpp . e 125 del D lgs. N. 271/1989; dispone l’archiviazione del procedimento in ordine al reato per cui vi è stata iscrizione (art. 640 c.p) con la restituzione degli atti al P.M, affinchè valuti in merito ad una eventuale nuova iscrizione a carico dei funzionari dell’AGEA, previa identificazione, per il reato cui all’art. 479 c.p.

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