Tobin Tax: Grilli firma il decreto, dal 1 marzo scatta nuova imposta

tobin23 feb. – Scattera’ dal 1 marzo la Tobin tax ‘italiana’, la nuova tassa sulle transazioni finanziarie. Il primo versamento e’ previsto entro il 16 luglio. Il ministro dell’Economia, Vittorio Grilli, ha firmato il decreto attuativo che rende operativo dal prossimo mese l’imposta sul trasferimento di proprieta’ di azioni e altri strumenti finanziari e sugli scambi ad alta frequenza. Per i derivati la tassa scattera’ invece dal 1 luglio.

L’imposta non e’ deducibile ai fini delle imposte sui redditi, incluse le imposte sostitutive, ne’ ai fini Irap. Sono previste sanzioni in caso di ritardato, insufficiente o omesso versamento. Nel decreto di 22 articoli si precisa che l’imposta “si applica al trasferimento della proprieta’ delle azioni e degli strumenti finanziari partecipativi emessi da societa’ residenti in Italia e al trasferimento della proprieta’ dei titoli rappresentativi, a prescindere dal luogo di residenza dell’emittente del certificato e dal luogo di conclusione del contratto”.

Resta escluso dall’applicazione il trasferimento della proprieta’ di azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio, comprese le azioni di societa’ di investimento a capitale variabile. L’aliquota di imposta e’ fissata allo 0,2% (solo per il 2013 allo 0,22%) del valore della transazione ed e’ ridotta alla meta’ per i trasferimenti che avvengono a seguito di operazioni concluse in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.

Per i derivati l’imposta e’ stabilita’ a secondo del valore e del tipo di derivato trasferito ed e’ ridotta a 1/5 per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati p sistemi multilaterali di negoziazione. La riduzione dell’imposta, si legge nel decreto, “e’ riconosciuta a partire dal primo giorno del mese successivo a quello dell’inserimento del mercato o del sistema nell’elenco pubblicato sul sito internet dell’Autorita’ europea degli strumenti finanziari e dei mercati, ovvero, in tutti gli altri casi, dal primo giorno del mese successivo a quello dell’autorizzazione e dell’avvio della vigilanza da parte dell’Autorita’ pubblica nazionale”.

Sono escluse dall’imposta le operazioni a seguito di successione o donazione; le operazioni su obbligazioni o titoli di debito; le emissioni su azioni e derivati; le operazioni di riacquisto dei titoli da parte dell’emittente;l’acquisto delle proprieta’ di azioni di nuova emissione e le operazioni di finanziamento tramite titoli.

Sono invece esenti le operazioni che hanno come controparte la Ue e le istituzioni europee, la Bce e la banca europea per gli investimenti, le banche centrali degli stati membri Ue, gli enti e gli organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. Sono inoltre esenti, tra gli altri, i trasferimenti di proprieta’ e le operazioni aventi a oggetto azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio. (AGI) .

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