Serges: Sentenza distruzione intercettazioni Napolitano, uno dei momenti meno esaltanti in giustizia

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21 genn – ”E’ percorribile” la strada che porterebbe il Gip di Palermo a sollevare la questione di legittimità costituzionale sull’articolo 271 del codice di procedura penale che la Consulta, nell’ambito del noto conflitto di attribuzione sollevato dal Quirinale contro la Procura di Palermo, ha richiamato.

A sostenerlo all’Adnkronos è Giovanni Serges, eminente costituzionalista, uno dei tre avvocati che ha difeso la Procura nel conflitto. ”La strada -ribadisce Serges- è percorribile. A seguito della decisione della Consulta, infatti, il Gip si troverà nell’imbarazzo di dover applicare una norma prevista, all’art. 271 cpp, per tutt’altra fattispecie”.

L’art. 271 prevede che non possano essere utilizzate le intercettazioni di comunicazioni tra avvocati e clienti, ministri di culto e fedeli che si confessano, medici e pazienti, etc., in quanto in tali ipotesi la legge riconosce espressamente il segreto professionale previsto dall’art. 200 cpp.

Non è invece il caso del Presidente della Repubblica, rispetto al quale l’evocazione dell’art. 271 cpp, formulata dall’Avvocatura dello Stato e accolta dalla Consulta, non era pertinente. ”Non c’entrava nulla con la questione” sollevata dal ricorso del Quirinale. Infatti, sostiene Serges, ‘‘è scorretto fare appello all’illegittimità delle intercettazioni richiamandosi a quell’articolo che non parla del Presidente e che non è riferibile a questa vicenda. La decisione della Consulta è quella che in gergo tecnico si definirebbe una ‘additiva mascherata’ (‘mascherata’ perché le sentenze additive possono essere emanate solo in sede di questione di legittimità costituzionale)”.

E’ stata scritta una pagina ”non esaltante” nella storia della giustizia costituzionale. La sentenza della Consulta sul conflitto di attribuzione tra poteri sollevato dal Quirinale nei confronti della Procura di Palermo ”vorrebbe essere una grande lezione di diritto costituzionale, ma si rivela, nel suo complesso, frutto di un argomentare forzato e largamente contraddittorio”.

Non usa mezzi termini Serges, commentando poi le motivazioni della sentenza n. 1/2013 della Corte Costituzionale sul conflitto sollevato dal Quirinale contro la Procura di Palermo relativo a quattro intercettazioni telefoniche dell’ex Ministro dell’Interno, Nicola Mancino, coinvolto nell’inchiesta sulla trattativa tra Stato e mafia con l’accusa di falsa testimonianza, nelle quali interlocutore è il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano.

La sentenza, le cui motivazioni sono state rese pubbliche il 15 gennaio, ”non mi sembra particolarmente soddisfacente. Anzi – sottolinea all’Adnkronos – essa rappresenta forse, per l’evidente imbarazzo in cui si è imbattuta la Corte, uno dei momenti meno esaltanti nella storia della giustizia costituzionale”.

Al contrario, rileva, ”gli argomenti che erano stati posti a sostegno della posizione del pubblico ministero erano argomenti tutti fondati su di una applicazione rigorosa della Costituzione e su di un’attenta ricostruzione della posizione del Presidente della Repubblica nel nostro ordinamento” . Una sentenza che non avrebbe neanche dovuto pronunciarsi nel merito perché, come sostennero gli avvocati difensori dei pm di Palermo, il ricorso presentava più di un profilo di evidente inammissibilità.

Anzi, le motivazioni che respingono la richiesta di inammissibilità del ricorso del Quirinale avanzata dai pm sono forse ”le meno convincenti di tutte”. In realtà, spiega Serges, ”la Corte forza il ragionamento e, per superare l’eccezione di inammissibilita’, giustifica, ad esempio, la modificazione della domanda originariamente contenuta nel ricorso dell’Avvocatura (con la quale si richiedeva che fosse lo stesso pm e non il giudice a distruggere le intercettazioni) così contraddicendo un principio processuale di carattere generale riconosciuto in precedenti decisioni”. adnk

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