Il riferimento della Cgue è al provvedimento, adottato dal parlamento ungherese nel 2021 su iniziativa del governo di Orbán, sulla tutela dei minori che vieta di mostrare ai bambini contenuti che ritraggano l’omosessualitĂ
In particolare, la legge aveva introdotto “misure piĂą severe nei confronti dei delinquenti pedofili e modificato alcune leggi al fine di proteggere i minori“: in conseguenza della sua adozione, però, l’Ungheria ha limitato o vietato l’accesso anche a contenuti, in particolare nel settore audiovisivo o pubblicitario, che rappresentano o promuovono la divergenza rispetto all’identitĂ personale corrispondente al sesso alla nascita, il cambiamento di sesso o l’omosessualitĂ .
La legge impugnata era stata anche oggetto di un referendum nell’aprile 2022, in concomitanza con le elezioni parlamentari, senza però riuscire a raggiungere il quorum necessario a rendere valida la votazione. Il provvedimento, definito “vergognoso” dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, è valso a Budapest il deferimento alla Corte di Giustizia Ue.
Si tratta della prima volta in cui, in un ricorso diretto (avanzato da Palazzo Berlaymont) contro uno Stato membro, la Corte ha constatato una violazione dell’articolo 2 del Tue – che enuncia i valori su cui si fonda l’Unione -. Violazione che è avvenuta, comunque, su “vari, distinti livelli”, che comprendono, inoltre, “il diritto primario e il diritto derivato relativi ai servizi nel mercato interno, la Carta dei diritti fondamentali dell’Ue e il regolamento generale sulla protezione dei dati (Gdpr)”.
Per la Cgue, Budapest ha violato – nel caso di specie – anche il diritto al rispetto della dignitĂ umana. La causa intentata dalla Commissione, a cui hanno aderito 15 Stati membri, rappresenta la piĂą grande procedura sulla violazione dei diritti umani mai portata davanti al Giudice europeo.
I motivi della decisione della Cgue
Secondo i giudici, il margine di discrezionalitĂ di cui godono gli Stati membri per definire quali contenuti, segnatamente audiovisivi, possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, in assenza di norme di armonizzazione a livello dell’Ue, deve essere esercitato nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell’Ue e, in particolare, del divieto di discriminazione fondata sul sesso e sull’orientamento sessuale.
In secondo luogo, il provvedimento costituisce, per la Corte, un’ingerenza particolarmente grave in vari diritti fondamentali tutelati dalla Carta, vale a dire il divieto di discriminazione fondata sul sesso e sull’orientamento sessuale, il rispetto della vita privata e familiare, nonchĂ© la libertĂ di espressione e di informazione.
Nel constatare una violazione dell’articolo 2 Tue, i giudici hanno sottolineato come la legge sia contraria all’identitĂ stessa dell’Unione in quanto ordinamento giuridico comune in una societĂ caratterizzata dal pluralismo. L’Ungheria quindi non può validamente invocare la propria identitĂ nazionale per giustificare l’adozione di una legge che viola i valori sopra menzionati.

